Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero per impiego per il settore pubblico (c.d. "funzioni pubbliche") è soggetto a tassazione esclusivamente nello Stato in cui viene prestato. Questo è il criterio di collegamento previsto dall'art. 19 del Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

Ipotizziamo che un soggetto fiscalmente residente in Italia si trovi a svolgere una prestazione di lavoro dipendente all'estero per un datore di lavoro pubblico. Si tratta delle c.d. "funzioni pubbliche", alle dipendenze di un ente estero di diritto pubblico. In questo caso occorre prestare attenzione ed individuare il corretto criterio di collegamento per la tassazione del reddito. In particolare, è necessario andare ad analizzare se è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato estero di erogazione del reddito. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni pubbliche.

Art. 19 del modello OCSE: tassazione nello Stato svolgimento dell'attività per le funzioni pubbliche

Sul punto, l'art. 19 del modello OCSE di Convenzione contro le doppia imposizioni prevede che il lavoro dipendente prestato all'estero per il settore pubblico (c.d. "pubblico impiego") è soggetto a tassazione solo nel Paese estero ove viene svolto. Questo criterio di collegamento del reddito si differenzia dal criterio generale legato al lavoro dipendente nel settore privato (indicato nell'art. 15 del modello OCSE).

Art. 19, par. 1, lett. a) del model...

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