Lavori nel Granducato di Lussemburgo e vuoi sapere se devi dichiarare anche in Italia i tuoi redditi? Hai trascorso un periodo di lavoro in Lussemburgo, e adesso ti chiedi se devi presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? In questo articolo troverai le risposte a queste domande.
La tassazione dei redditi percepiti all’estero è sempre un aspetto che genera molta confusione. Vi sono sempre vari aspetti da tenere in considerazione per capire dove devono essere tassati i redditi percepiti all’estero. Vi sono poi differenze a seconda della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero ove il reddito è stato percepito. Per questo motivo, dare una risposta univoca e generica non è mai possibile. In questi casi è sempre opportuno andare ad analizzare in dettaglio ogni situazione. In questo contributo intendo andare ad affrontare un quesito riguardante i redditi da lavoro dipendente in Lussemburgo percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia. Tale soggetto, in relazione a questa situazione, si chiede se e come sia tenuto a dichiarare nel nostro Paese questi redditi.
Il quesito di un lavoratore espatriato in Lussemburgo
Ecco il quesito pervenuto: “Mi trovo attualmente in territorio lussemburghese, per un periodo non superiore a 183 giorni nell’anno. Sto lavorando per un’azienda come dipendente e sto pagando regolarmente le tasse al governo. Non mi sono ancora iscritto all’AIRE. Sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a pagare le imposte sui redditi in Italia? Dovrei iscrivermi all’AIRE? Dovrei presentare la dichiarazione dei redditi in Italia o sono tenuto a pagare le tasse solo in loco?“
Sono molti gli italiani ad avere un lavoro in Lussemburgo, magari temporaneo, per qualche mese o anno (magari nel periodo estivo), e si chiedono se sono tenuti a pagare le imposte sui redditi anche in Italia. Non è raro il caso in cui i lavoratori italiani domiciliati all’estero, ma ancora (fiscalmente) residenti in Italia, ignorino di dover pagare le imposte sul reddito anche in Italia. Vediamo, quindi, di fornire una risposta chiara a questo argomento.
Lavoro nel Lussemburgo e imposte sui redditi in Italia: le regole
Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“. Tale concetto è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del DPR n 917/86 (TUIR). È in base al concetto di residenza fiscale, infatti, che trova applicazione la potestà impositiva, a livello fiscale, di ogni Nazione. Secondo il citato art. 2 del TUIR un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se verifica anche soltanto una delle seguenti condizioni:
- Iscritto all’anagrafe della popolazione residente (ANPR);
- Ha il proprio domicilio (inteso come il luogo ove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari di una persona);
- Ha la propria residenza (ai sensi dell’articolo 43 del codice civile in Italia);
- Presenza fisica per oltre 183 giorni in Italia (contando per intero anche le frazioni di giorno).
Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, come nel caso del nostro lettore, che essendo all’estero da meno di 183 giorni nell’anno, non si è mai iscritto all’AIRE, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche sui redditi prodotti all’estero.
Il principio di tassazione su base mondiale dei redditi
La tassazione worldwide dei redditi è il principio previsto dall’art. 3 del TUIR per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Si tratta di uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema fiscale, ma anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei. Il concetto, di base, è molto semplice: un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza, salvo poi ottenere un credito di imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove l’attività lavorativa è stata concretamente svolta (tassazione nello Stato della fonte).
Riassumendo, quindi, un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia in concomitanza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno solare).
- Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
- Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza.
Per approfondire: AIRE: “Anagrafe degli Italiani residenti all’estero“.
Residenza fiscale e criteri di tassazione
I criteri sopra indicati utili per verificare la residenza fiscale sono alternativi tra loro. Quindi, è sufficiente realizzare anche soltanto una di quelle fattispecie per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Tra queste fattispecie vi è una presunzione assoluta. Un soggetto iscritto all’anagrafe di un comune italiano per almeno 183 giorni (anche non consecutivi), in un anno, è considerato fiscalmente residente in Italia, indipendentemente dalla prova della sua presenza nel territorio del nostro Paese.
Lavoro dipendente prodotto all’estero
Il lettore nel suo quesito aggiunge che sta svolgendo un’attività di lavoro nel Lussemburgo. In particolare trattasi di reddito da lavoro dipendente svolto all’estero. Sul punto, l’articolo 51, comma 8, del TUIR prevede quanto segue.
Art. 51, co. 8 TUIR – Retribuzioni convenzionali |
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“il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale” |
Si tratta di una prima agevolazione che consente di vedersi tassare non il reddito estero da lavoro dipendente effettivamente percepito, ma quello più favorevole previsto dalle retribuzioni convenzionali. Tuttavia, per poter applicare concretamente questa normativa, è necessario che il settore economico in cui viene svolta l’attività da parte del lavoratore dipendente sia previsto nel Decreto ministeriale che determina le retribuzioni convenzionali.
Si tratta di un Decreto che viene puntualmente pubblicato e aggiornato ogni anno e riguarda esclusivamente lavoratori italiani che si sono trasferiti a lavorare in Paesi Extra-UE. In questo caso, trattandosi di lavoro dipendente prestato in Paese UE, le retribuzioni convenzionali non possono trovare applicazione, pertanto, il reddito da lavoro dipendente dovrà essere tassato sia nel Lussemburgo che in Italia, per intero. Per evitare la doppia tassazione del reddito sarà comunque possibile sfruttare il meccanismo del credito di imposta, il cui funzionamento vedremo di seguito.
Come evitare la doppia imposizione dei redditi?
Come abbiamo visto, il lavoro dipendente svolto all’estero, può comportare il pagamento delle imposte sui redditi in Italia. Questo è quanto è dovuto, almeno per il nostro lettore, che si trova a dover pagare le imposte sia nel Lussemburgo che in Italia, a fronte di uno stesso reddito, da lavoro dipendente, percepito.
Lavoro nel Lussemburgo: divieto di doppia imposizione
Al fine di evitare questa doppia imposizione, conseguente al pagamento delle imposte sui redditi nel Paese di residenza del dichiarante oltre che nel Paese di produzione del reddito,
- Sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo (ratificata dalla Legge n. 747/82),
- Sia il DPR n. 917/86 (TUIR),
prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione, per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte su uno stesso reddito. Per potere applicare concretamente questo principio ci viene in aiuto l’articolo 165 del DPR n. 917/86 e l’art. 24 della convenzione. Tali disposizioni prevedono che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero siano ammesse in detrazione dall’imposta netta, scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Questo fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.
Imposte versate a titolo definitivo
A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica l’articolo 165 del DPR n. 917/86 prevede che il nostro lettore, cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita all’estero ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente abbia l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia. Nella sua dichiarazione dei redditi italiana, avrà diritto ad un abbattimento dell’IRPEF (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate in Lussemburgo a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di IRPEF relativa al reddito estero.
Ad esempio se per un reddito pari a €. 1.000 la tassazione in Lussemburgo è pari al 14% ed in Italia pari al 23% il nostro lettore verserà all’Amministrazione finanziaria lussemburghese il 14% del reddito e all’Amministrazione finanziaria Italiana la sola differenza del 9%. In questo modo è correttamente applicato il principio di divieto di doppia imposizione di uno stesso reddito, previsto dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.
Le aliquote fiscali di tassazione sulle persone fisiche in Lussemburgo
Aliquote fiscali per la tassazione delle persone fisiche in Lussemburgo:
Taxable income (Euros) | Tax rates |
---|---|
€0 – €11,265 | 0% |
€11,266 – €13,137 | 8% |
€13,138- €15,009 | 9% |
€15,010 – €16,881 | 10% |
€16,882 – €18,753 | 11% |
€18,754 – €20,625 | 12% |
€20,626 – €22,569 | 14% |
€22,570 – €24,513 | 16% |
€24,514 – €26,457 | 18% |
€26,458 – €28,401 | 20% |
€28,402 – €30,345 | 22% |
€30,346 – €32,289 | 24% |
€32,290 – €34,233 | 26% |
€34,234 – €36,177 | 28% |
€36,178 – €38,121 | 30% |
€38,122 – €40,065 | 32% |
€40,066 – €42,009 | 34% |
€42,010 – €43,953 | 36% |
€43,954 – €45,897 | 38% |
€45,898 – €100,002 | 39% |
€100,003 – €150,000 | 40% |
€150,001 – €200,004 | 41% |
€200,005 + | 42% |
Ricorda che le aliquote fiscali possono variare a seconda delle leggi fiscali in vigore, quindi assicurati di consultare le fonti ufficiali per le informazioni più aggiornate.
Consigli e consulenza fiscale online
Cosa possiamo imparare dall’esperienza del nostro lettore?
Prima di tutto è bene ribadire che in questi casi è fondamentale consultare un Commercialista esperto in fiscalità internazionale, quando si intende trasferirsi all’estero per periodi maggiori di 6 mesi, sia per studio che per lavoro, in modo da pianificare correttamente gli adempimenti fiscali conseguenti.
Non potendo tuttavia generalizzare in quanto ogni situazione personale ha le sue peculiarità, quello che posso dirvi è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE.
La questione però non si risolve così semplicemente, è necessario che il contribuente che intende trasferirsi all’estero sposti con se il c.d. “centro degli interessi vitali“, intendendo con tale locuzione sia i suoi principali interessi familiari e lavorativi. Un soggetto che vuole trasferirsi all’estero lasciando la sua famiglia in Italia o i suoi principali interessi economici in Italia sarà sicuramente soggetto a controlli ed accertamenti, per questo è bene pianificare con cura ed in anticipo questi aspetti legati alla normativa fiscale. Questo, anche se potrà sembrarvi poco conveniente, vi consentirà di risparmiarvi in futuro un possibile lungo e costoso contenzioso fiscale con l’Amministrazione finanziaria.
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