Luogo di svolgimento dell'attività professionale come criterio di collegamento per la tassazione del reddito da lavoro autonomo del professionista non residente. Applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 30% in caso di prestazione svolta in Italia, salvo il caso della presenza di una stabile organizzazione del professionista in Italia. Attenzione alla possibilità di sfruttare le disposizioni convenzionali, spesso maggiormente favorevoli (ma con onere probatorio da sostenere).
Nell'ambito dell'imposizione diretta il nostro ordinamento tributario stabilisce una differenza tra soggetti fiscalmente residenti e soggetti non residenti, collegando ai due diversi stati specifiche discipline di tassazione. In questo contributo andiamo ad analizzare le modalità di tassazione dei redditi da lavoro autonomo estero.
Con questa locuzione si fa riferimento alla modalità di tassazione applicabile ai fini delle imposte dirette nei rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti non residenti. Tuttavia, tale normativa risulta essere specularmente applicabile nei confronti di soggetti residenti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo in Paesi esteri.
La globalizzazione degli ultimi anni ha aumentato notevolmente i rapporti di lavoro anche nel mondo professionale. Per questo motivo, la disciplina di tassazione dei redditi di lavoro autonomo estero assume particolare importanza. Capire dove e come deve dichiarare i propri redditi un professionista italiano che opera all'estero o allo stesso modo un professionista estero che opera in Italia è fondamentale. Solo avendo chiari questi aspetti si possono evitare duplicazioni di tassazione ed è possibile determinare nel modo corretto il proprio carico fiscale.
Per approfondire: "Tassazione dei redditi di fonte estera in Italia: criteri di collegamento".
La residenza fiscale come base per la tassazione dei redditi da lavoro autonomo
Per capire le modalità di tassazione dei redditi di lavoro autonomo estero è necessario partire dal concetto di residenza fiscale, contenuto nell'articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questa disposizione prevede che un contribuente sia considerato residente fiscalmente in Italia quando, alternativamente, verifica anche solo uno dei seguenti elementi:
È iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia;
Ha in Italia il proprio domicilio, inteso come il luogo dove si sviluppano in via principale le proprie relazioni personali e familiari;
Ha in Italia la propria residenza (ex art. 43 cc);
Trascorre in Italia oltre 183 giorni (contando anche le frazioni di giorno)
Se anche uno solo di questi requisiti trova riscontro in Italia per almeno 183 giorni nell'anno il soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia. Come anticipato, essere considerati residenti ha delle implicazioni per quanto riguarda la tassazione dei propri redditi.
Criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia
ELEMENTO
DESCRIZIONE
Iscrizione all'anagrafe
L'iscrizione all'ana...
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