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La donazione modale: di cosa si tratta?

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariLa donazione modale: di cosa si tratta?

La donazione modale è una particolare forma di donazione caratterizzata dalla presenza di un obbligo specifico (o “modo”) imposto dal donante al donatario.

La donazione modale è una particolare forma di donazione in cui il donante impone al donatario un onere specifico, noto come “modus“. Questo tipo di donazione, regolato dall’art. 793 del Codice Civile, si distingue per la presenza di un obbligo che il donatario deve rispettare per mantenere il beneficio ricevuto.

L’onere può consistere in una prestazione o in un comportamento da adottare a favore del donante o di terzi. La risoluzione della donazione modale può avvenire in caso di mancato adempimento dell’onere, offrendo al donante o ai suoi eredi la possibilità di richiedere la restituzione dei beni donati.

Definizione della donazione modale

La donazione modale (o con onere) è disciplinata dall’art. 793 c.c. Si tratta di una tipologia di donazione in cui il donante pone a carico del donatario un onere (adempimento), che l’onerato è tenuto ad adempiere nei limiti del valore della cosa donata. L’onere può essere posto a favore del donante medesimo ovvero a favore di un terzo.

Questa è una tipologia di donazione, in cui colui che dona (donante) il bene impone a chi lo riceve (donatario) una particolare obbligazione od onere. Tuttavia, la donazione con onere non è da considerarsi sospensivamente condizionata all’adempimento dell’onere da parte del donatario. Tale modus costituirebbe una vera e propria obbligazione in capo al donatario. Questo onere non deve essere sproporzionato rispetto al valore del bene donato, altrimenti la donazione potrebbe essere considerata nulla.

Caratteristiche

Le caratteristiche della donazione modale sono le seguenti:

  1. Onerosità: A differenza delle donazioni semplici, la donazione modale non è completamente gratuita poiché il donatario deve eseguire un onere. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria compravendita poiché l’onere è accessorio rispetto al valore del bene donato;
  2. Condizione: L’onere imposto al donatario può essere considerato una condizione. Se il donatario non adempie all’onere, il donante o i suoi eredi possono richiedere la risoluzione della donazione;
  3. Eseguibilità: L’onere deve essere eseguibile e non contrario alla legge o all’ordine pubblico. Deve essere specificato in modo chiaro e preciso nell’atto di donazione;
  4. Proporzionalità: L’onere deve essere proporzionato al valore del bene donato. Se l’onere è eccessivo rispetto al valore del bene, la donazione potrebbe essere considerata nulla o ridotta;
  5. Beneficio: L’onere può essere a favore del donante, di terzi o di un ente pubblico. Può consistere in una prestazione positiva (fare qualcosa) o negativa (non fare qualcosa);
  6. Revocabilità: La donazione modale può essere revocata per ingratitudine o per inadempimento dell’onere da parte del donatario, come previsto dagli articoli del Codice Civile italiano che regolano le donazioni (art. 793 e seguenti).

Esempio di applicazione

Un esempio classico di donazione modale è la donazione di un immobile con l’onere per il donatario di prendersi cura del donante in caso di malattia o vecchiaia. Se il donatario non adempie a questo obbligo, il donante o i suoi eredi possono richiedere la risoluzione della donazione.

L’obbligazione a carico del donatario

L’onere dovrà presentare i requisiti che l’art. 1174 c.c. richiede per la configurabilità di un’obbligazione:

  • Essere suscettibile di valutazione economica;
  • Corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del donante.

Si deve inoltre ritenere che l’onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile. Il donatario della donazione modale è tenuto all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Dunque, la disposizione modale risulta soggetta alla disciplina delle obbligazioni.

Il terzo beneficiario

Nelle donazioni modali, il modus potrebbe avere anche un terzo beneficiario. In tal caso la donazione modale si atteggia a contratto a favore di terzo. Se il modo è rivolto a realizzare una liberalità nei confronti di un terzo dà luogo ad una donazione indiretta ed è assoggettato alla disciplina propria della stessa.

La configurazione come contratto a favore di terzo ha per effetto che acquisendo il terzo un diritto autonomo alla prestazione, la risoluzione della donazione per inadempimento all’onere da parte del donatario potrà incidere sul diritto del beneficiario, solo se lo stesso non abbia ancora dichiarato di voler profittare. Se non lo ha ancora fatto, la domanda di risoluzione avrà valenza di revoca del beneficio.

Inadempimento all’onere

Il donatario è tenuto all’adempimento all’onere, entro i limiti del valore della cosa donata. Il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, il quale può comunque essere richiesto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 793 c.c., anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, pure quando il donante è ancora in vita. Chiaramente deve trattarsi di soggetto che dall’adempimento riceverebbe un vantaggio, pur se indiretto.

Mentre, la domanda di risoluzione per inadempimento dell’onere può essere richiesta esclusivamente su proposta del donante o dei suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall’atto di donazione. È esclusiva la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto e anche del cessionario, in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell’opportunità di richiedere la risoluzione soltanto al donante.

Disciplina fiscale della donazione modale

Sotto il profilo fiscale, la donazione modale configura due diverse attribuzioni a titolo gratuito:

  • una a favore del donatario;
  • l’altro favore del terzo,

entrambe facenti capo al donante.

Configurandosi due diverse donazioni, non potranno che sorgere due differenti presupposti impositivi riferibili rispettivamente al donatario e al beneficiario quali autonomi soggetti passivi d’imposta.

Questo significa che in caso di mancato assolvimento dell’imposta di donazione, non si determinerà una ipotesi di responsabilità solidale tra donatario e beneficiario. Infatti, l’Ufficio accertatore deve notificare l’avviso di liquidazione al soggetto inadempiente. Questo seguendo quanto previsto dall’art. 57 TUS, ai sensi del quale, “gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a favore dei terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari”.

Ciò premesso, vale la pena osservare che se il beneficiario dell’onere dovesse essere lo stesso donante rispetto al valore dell’onere non sarà dovuta l’imposta di donazione. In tal caso, infatti, non si configurerà il presupposto impositivo non determinandosi nessun trasferimento di ricchezza tra donatario e donante beneficiario.

Donazione con onere come donazione indiretta

Particolarmente interessante, sul tema, è l’ordinanza del 4.4.2024 n. 8875 della Corte di Cassazione. Questa ha affermato che la donazione modale, anche ai fini fiscali, si configura come una donazione indiretta operata dal donante a favore del terzo, purché l’istituzione dell’onere sia sorretta da spirito di liberalità da parte del donante.

Il caso analizzato è quello di un donante (madre) che ha donato al figlio una farmacia, con l’obbligo a carico del figlio di corrispondere al padre una somma di denaro. Secondo i giudici gli emolumenti ricevuti dal padre non configurano redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ex art. 50 lett. i) del TUIR), in quanto è presente il modus dato dal riequilibro dei rapporti economici familiari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’onere del figlio a favore del padre deve qualificarsi come donazione indiretta realizzata dalla donante a favore del beneficiario dell’onere (marito).

Risoluzione della donazione modale

La donazione modale è caratterizzata dall’imposizione di un onere al donatario, il quale deve adempiere a una prestazione o a un comportamento specifico come condizione accessoria della donazione. La risoluzione della donazione modale si verifica quando il donatario non adempie a questo onere, e il donante o i suoi eredi decidono di richiedere la risoluzione del contratto.

Cause di risoluzione

Le principali cause di risoluzione sono le seguenti:

  1. Inadempimento dell’onere: La principale causa di risoluzione è l’inadempimento dell’onere imposto al donatario. L’onere deve essere stato chiaramente specificato nell’atto di donazione, e la risoluzione per inadempimento deve essere prevista espressamente nel contratto​​;
  2. Richiesta del donante o degli Eredi: La risoluzione può essere richiesta dal donante o dai suoi eredi se il donatario non adempie l’onere. La richiesta deve essere presentata al giudice, che valuterà la mancanza di adempimento e le cause che l’hanno determinata​.

Procedura di risoluzione

La procedura di risoluzione passa attraverso:

  1. Valutazione giudiziale: Il giudice deve constatare sia la proponibilità dell’azione sia la mancanza di adempimento dell’onere. La risoluzione non opera automaticamente, ma solo a seguito di una sentenza del giudice che verifica l’inadempimento e le sue cause​;
  2. Effetti della Risoluzione: Una volta pronunciata la risoluzione, il donatario è obbligato a restituire i beni donati o, se non più in suo possesso, a restituirne il valore. Inoltre, il donatario deve restituire i frutti derivati dai beni a partire dal giorno in cui è stata presentata la domanda giudiziale​.

Conclusioni

La risoluzione della donazione modale è un importante strumento legale per tutelare il donante nel caso in cui il donatario non rispetti gli oneri imposti. La procedura di risoluzione richiede l’intervento del giudice, che valuta l’inadempimento e ne determina le conseguenze. Per evitare problematiche legali, è fondamentale che l’onere sia chiaramente specificato nell’atto di donazione e che le parti coinvolte comprendano pienamente le loro obbligazioni e i possibili effetti fiscali della donazione modale.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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