L’IVA è un’imposta indiretta che grava sul consumo finale. In principio, e nel rispetto dell’art. 19 e seguenti del DPR n. 633/72, essa è neutrale per gli operatori economici (soggetti ce esercitano impresa, arte o professione abituale) mediante il sistema della rivalsa e detrazione. Tuttavia, è possibile che un soggetto passivo di imposta italiano effettui un acquisto di beni e servizi in un altro Stato Membro UE con l’applicazione dell’IVA locale. Sul punto, l’art. 38-bis1 del DPR n.633/72, al primo comma, prevede che:
“I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico” |
Il citato articolo prevede dunque il c.d. rimborso IVA in ottava Direttiva (Direttiva comunitaria n. 9/1072/CEE del 16 dicembre 1979, modificata dalla Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008), la quale prevede che un operatore nazionale per evitare che sia gravato dell’IVA che gli è stata fatturata in un altro Stato Membro UE, possa chiedere il rimborso per intero di tale imposta.
Come richiedere il rimborso IVA assolta all’estero?
Gli operatori economici residenti (o stabiliti in Italia che chiedono il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato Membro UE, devono effettuare una specifica procedura elettronica mediante cui effettuano la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate Italiana-Centro Operativo di Pescara. Questa, a seguito della ricezione dell’istanza provvede ad inoltrare tale istanza all’Agenzia delle Entrate competente nello Stato Membro UE dove è stata pagata l’IVA. Non si tratta, quindi, di una procedura diretta con lo Stato estero, ma avviene con la “mediazione” dell’Agenzia italiana.
Come può essere presentata l’istanza?
L’istanza di rimborso dell’IVA assolta all’estero (altro Paese UE) può essere effettuata come segue:
- Direttamente mediante Fisconline e/o Entratel;
- Tramite soggetti terzi abilitati (Studio Commercialisti o Società di consulenza);
- Tramite le camere di commercio italiane all’estero abilitate;
Qual’è il contenuto della richiesta?
L’istanza di rimborso dell’IVA assolta all’estero deve contenere le seguenti informazioni:
- La partita IVA dell’intestatario della richiesta, il cognome, nome e la denominazione con l’indirizzo esatto, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- Codice fiscale o l’identificativo IVA del rappresentante con il suo indirizzo e numero telefonico;
- Periodo di riferimento coperto dalla richiesta (data inizio e data fine della richiesta);
- Paese del rimborso, l’importo in euro ed in valuta dello stesso;
- Numero dei documenti di importazione o delle fatture dei quali si chiede il rimborso ed il numero degli allegati alla richiesta;
- Dati del conto bancario con l’indicazione del titolare, i codici IBAN e BIC e la valuta del conto;
- Codice (NACE) dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti.
- Tipo della fattura, con data e numero di riferimento;
- Dati del fornitore (paese, identificativo IVA, paese di rilascio, denominazione);
- Data e numero del documento d’importazione;
- Imponibile e IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
- A seconda del paese in cui si richiede il rimborso, eventuale codici e sub-codici natura dei beni e servizi acquistati (tabella presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Italiana).
Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria. Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039 0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: [email protected]
Cosa succede dopo la richiesta?
A seguito di presentazione dell’istanza, se non ci sono cause ostative, il Centro Operativo di Pescara inoltra l’istanza all’Agenzia delle Entrate competente, la quale rilascia quattro ricevute:
- La prima attesta che l’istanza è stata ricevuta;
- La seconda attesta che l’istanza di rimborso è stata accettata dal Centro Operativo;
- Terza attesta che la richiesta di rimborso, successivamente ai controlli formali eseguiti, è stata ricevuta dallo Stato Membro UE che effettuerà il rimborso;
- La quarta ricevuta attesta che è stata presa la decisione sulla richiesta di rimborso dallo Stato competente per il rimborso.
Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
Qual è il termine per presentare l’istanza di rimborso?
Il termine perentorio per presentare l’istanza è il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, l’istanza si può presentare per un periodo superiore al trimestre se l’importo dell’IVA da chiedere a rimborso supera i 400,00 Euro, altrimenti va presentata con cadenza annuale nel rispetto della suddetta data.
Requisiti per effettuare l’istanza di rimborso IVA
Come previsto dall’art. 3 della Direttiva 2008/9/Ce, al fine di poter effettuare l’istanza di rimborso, le seguenti condizioni devono essere rispettate dall’istante:
- Non abbia avuto, nello Stato membro di rimborso, la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano “effettuate operazioni commerciali” (oppure, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale);
- Non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, ad eccezione di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA, oppure di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse-charge;
- Non sia un contribuente che usufruisce del Regime dei minimi/forfettario.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Normativa e Prassi
- Direttiva 2008/9/CE – pdf – Direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20/02/2008 – serie L)
- Regolamento CEE del 12/02/2008 n. 143 – pdf Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20/02/2008 – serie L)
- Regolamento 1174/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 – pdf recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio
- Direttiva 2010/66/Ue del consiglio del 14 ottobre 2010 – pdf recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
- Decreto legislativo dell’11/02/2010 n. 18 – pdf – Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010)
- Provvedimento dell’01/04/2010 – pdf – Norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro e le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.
- Provvedimento del 29/04/2010 – pdf – Approvazione del modello IVA 79, riservato ai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, da utilizzare per le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, e delle relative istruzioni. (Pubblicato il 29/04/2010 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)
- Provvedimento dell’11/11/10 – pdf – Proroga del termine di presentazione di cui ai punti 1.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 per la richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta in un altro Stato membro nel periodo d’imposta 2009 e la richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta 2009 da soggetti passivi ivi non stabiliti. (Pubblicato il 12/11/10 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)