Invito a comparire dall’Agenzia delle Entrate

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L'art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73 prevede che l'Agenzia delle Entrate può "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti".

L'Agenzia delle Entrate, nella sua attività di accertamento ha la possibilità di "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti". Questo, è quanto prevede l'art. 32, co. 1, n. 2 del DPR n. 600/73.
Di fatto, quindi, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e spiegazioni che possano essere utili in relazione all'accertamento in corso.
Le caratteristiche dell'invito a comparire
L'invito a comparire è disciplinato dal citato art. 32, co. 1, n. 2 del DPR n. 600/73. Il destinatario di questo documento c.d. "invito a comparire" può essere solo il contribuente nei cui confronti viene effettuato l'accertamento fiscale. Questo tipo di invito, solitamente, caratterizza la procedura di accertamento sintetico del reddito e gli accertamenti legati alle indagini finanziarie (ex art. 38 del DPR n. 600/73).

Attenzione!

L'invito a comparire non deve essere confuso con l'invito al contraddittorio che si instaura tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 in merito all'applicazione dell'accertamento con adesione.

Ulteriori poteri dell'Agenzia delle Entrate
Si tratta di un potere attribuito all'Agenzia delle Entrate, applicabile assieme ai seguenti:

L'invio di questionari relativi a dati e notizie a carattere specifico, con l'invito a restituirli firmati da parte del contribuente (ex art. 32, co. 1 n. 4 del DPR n. 600/73);
L'invito a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, indicandone il motivo (ex art. 32, co. 1 n. 3 del DPR n. 600/73);
L'invito a trasmettere o esibire anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (ex art. 32, co. 1, n. 8-bis del DPR n. 600/73).

Gli stessi poteri sono anche previsti per gli accertamenti in materia di IVA (ex art. 51 del DPR n. 633/72) e per l'IRAP (ex art. 25 del D.Lgs. n. 446/97).
I termini per la risposta all'invito
L'invito a comparire deve essere notificato al contribuente seguendo le indicazioni dell'art. 60 del DPR n. 600/73, il quale richiama, integrandole le disposizioni dell'art. 137 del c.p.c.
La data di notifica del documento è rilevante, in quanto a partire da essa inizia a decorre il termine fissato dall'Ufficio per l'adempimento, il quale non può essere inferiore a 15 giorni. Sul punto, deve essere evidenziato il rispetto legato alla sospensione feriale dei termini (dall'1 agosto al 4 settembre di ogni anno) prevista dall'art. 7-quater, co. 16 del D.L. n. 193/16.
Infine, la norma specifica che la procedura non opera per le richieste avvenute in occasione di accessi, ispezioni e verifiche.
Verbale dell'incontro
La richiesta di comparizione e le risposte fornite devono risultare da verbale sottoscritto dal contribuente o dal suo ra...

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