L'Investment Management Exemption (IME) è un principio fiscale rilevante in vari paesi, tra cui anche l'Italia. Si tratta di una disposizione che esenta da tassazione in Italia i profitti derivanti da attività di investimento gestite nel Paese per conto di investitori non residenti. Questa esenzione è particolarmente significativa per i fondi d'investimento e i loro gestori.
In particolare, tra le ipotesi negative di stabile organizzazione rientra anche quella della figura dell’asset manager di veicoli di investimento esteri. A prevedere l’inclusione di questa fattispecie all’interno dell’art. 162, co. 7-ter, 7- quater e 7-quinquies del TUIR è l’art. 1, co. 255 della Legge n. 197/22. Si tratta di una disposizione che risulta già essere in vigore in altri stati e conosciuta come “investment management exemption“.
La ratio di questa norma
La ratio di questa disposizione è quello di evitare che soggetti gestori di investimenti per conto di società non residenti possano assumere il ruolo di stabile organizzazione in Italia di questi veicoli. In particolare, la norma prevede che si considerino indipendenti i soggetti (anche non residenti) che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, abitualmente concludono contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuiscono anche con operazioni preliminari o accessorie all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di partecipazioni, strumenti finanziari, derivati e crediti.
Dello stesso tenore anche l’art. 162 comma 9-bis del TUIR, il quale esclude dall’ipotesi di stabile organizzazione materiale nel caso in cui la sede fissa di affari in Italia non sia considerata a disposizione del veicolo di investimento estero per il mero fatto che l’attività vi viene svolta rechi un beneficio al suddetto veicolo.
Investment management exemption: condizioni di applicazione
La disciplina della investment management exemption opera, tuttavia, esclusivamente al ricorrere di alcune condizioni, contenute nell’art. 162 comma 7-quater del TUIR. In particolare, si tratta delle seguenti:
La localizzazione del veicolo non residente. La società di investimento deve essere residente o localizzata in uno Stato o territorio appartenente alla white list di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire l’efficacia di eventuali controlli;
Il rispetto dei requisiti di indipendenza del veicolo, al fine di evitare abusi;
L’assenza di cariche nel veicolo. Il soggetto che svolge l’attività in Italia in nome o per conto del veicolo di investimento non residente non deve ricoprire cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e delle sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo stesso superiore al 25% (a questi fini, si considerano anche le partecipazioni agli utili spett...
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