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Investimenti in beni strumentali

La disciplina credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali. Quali sono gli investimenti agevolabili e in quale misura? La Legge di Bilancio 2020, ha ridefinito il quadro delle agevolazioni per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali ed alla automazione dei processi produttivi.

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La Legge di Bilancio 2020, ha ridefinito il quadro delle agevolazioni per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali ed alla automazione dei processi produttivi.

Tutte queste agevolazioni si possono beneficiare attraverso l’ottenimento di un credito di imposta.

Il credito d’imposta è un credito che il contribuente vanta nei confronti delle casse dello Stato. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi senza che il suo importo concorra alla formazione del reddito e può essere utilizzato in compensazione con debiti, per il pagamento di imposte oppure se ne può richiedere il rimborso.

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’art. 1 co. 184 e ss., (Legge di Bilancio 2020), ha previsto la possibilità di ottenere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce di fatto i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti, i quali prevedevano una deduzione extra contabile nella dichiarazione dei redditi.

investimenti in beni strumentali

L’importo del credito è correlato alla quantità degli investimenti in beni strumentali effettuati.

L’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali, trova applicazione per gli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2020.

Vediamo in questo contributo tutte le informazioni utili relative agli investimenti in beni strumentali per le imprese.

Soggetti beneficiari del credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali gli esercenti Arti e Professioni etutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:

  • Forma giuridica;
  • Settore economico di appartenenza;
  • Dimensione;
  • Regime di determinazione del reddito, possono usufruire del credito anche i soggetti che si avvalgono del Regime forfetario.

Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono escluse, inoltre le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231.

Le condizioni per poter usufruire del credito di imposta

Le imprese possono usufruire del credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali a condizione del:

  • Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili;
  • Corretto funzionamento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In considerazione del fatto che l’art. 1 co. 194 estende il beneficio ai Professionistialle stesse condizioni e agli stessi limiti” previsti per le imprese, si deve ritenere che i vincoli di cui sopra debbano essere osservati anche da parte di tali soggetti.

Il credito viene fruito in quote di 1/5 per ciascun periodo di imposta.

Gli esercenti Arti e Professioni:

  • Beneficiano del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali generali“;
  • Non possono beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti 4.0.

Quali sono gli investimenti in beni strumentali agevolabili?

Gli investimenti per i quali è possibile beneficiare del credito d’imposta sono:

  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al co. 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex “super-ammortamento“);
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al co. 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex “iper ammortamento” dei beni materiali di cui all’Allegato A della cd. Legge di Bilancio 2017);
  • Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al co. 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex “iper ammortamento” dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. “Legge di Bilancio 2017”).

Le aliquote del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimento e sono:

Tipologia di investimentiLimiteCredito d’impostaUtilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento 2 milioni di euro6%5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamentobeni materiali2,5 milioni di euro

2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
40%



20%
5 quote annuali di pari importo
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamentobeni immateriali700.000 euro15%3 quote annuali di pari importo

Beni strumentali

Il credito d’imposta compete per gli investimenti in beni strumentali:

  • Materiali;
  • Strumentali;
  • Nuovi;
  • Destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta per questa tipologia di investimenti è del 6% del valore dell’investimento con un limite massimo pari a 2 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che con riferimento ai super-ammortamenti, che per beni strumentali si deve intendere i beni caratterizzati dalla strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione.

I beni devono essere ad uso durevole ed atti ad essere impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa. Per tale ragione, restano esclusi dall’agevolazione:

  • Beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce);
  • Beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • Materiali di consumo.

Beni strumentali “nuovi

La disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni strumentali “nuovi“. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 90/2001, il requisito della novità sussiste:

  • Nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore;
  • Nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia stato utilizzato né dal cedente né da un altro soggetto.

Nella Circolare sopra citata, è stato chiarito anche che i beni complessi possono rientrare all’interno degli investimenti in beni strumentali generanti credito d’imposta, a condizione che il costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo sostenuto nel complesso. In particolare:

  • Nel caso di acquisto a titolo derivativo da terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo e il bene può essere considerato “nuovo” secondo quanto esposto, se l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto;
  • Bene realizzato in economia, il bene complesso costruito in economia “nuovo“, può beneficiare della maggiorazione, sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso ed anche sul costo della componente usata.

Territorialità

Per i soggetti residenti, i beni oggetto dell’investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve risultare da elementi oggettivi, non è sufficiente, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente. Non rileva il luogo della produzione del bene oggetto dell’investimento, potendo essere prodotto in Italia o all’Estero.

Quali beni restano esclusi dall’ambito di applicazione del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali?

L’art. 1 co. 187 della legge di bilancio 2020, restano esclusi dall’agevolazione:

  • Veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR;
  • Beni per i quali il DM n. 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • I fabbricati e le costruzioni;
  • Beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/201518, cioè attività di imbottigliamento di acque minerali, produzione e distribuzione gas naturale, stabilimenti termali ed idrotermali, ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori, trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari;
  • Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate e M.I.S.E. 30.3.2017 n. 4, ha chiarito che può essere oggetto dell’agevolazione il bene esposto in Show Room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo, in quanto l’utilizzo esclusivo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere il requisito della novità.

Beni materiali di cui all’allegato A della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

L’agevolazione spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali previsti all’Allegato A alla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

L’investimento deve essere effettuato su beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0“, quindi:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

E’ previsto un tetto massimo di 10 milioni di euro, con riferimento ai costi ammissibili per beneficiare del credito di imposta.

Il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese), nella misura del:

  • 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Esempio

Qualora l’impresa nel 2020, effettui investimenti per 6 milioni di euro, il credito d’imposta sarà calcolato applicando l’aliquota del:

  • 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (il credito d’imposta è pari ad 1 milione di euro);
  • 20% per i restanti 3,5 milioni (credito d’imposta pari a 700.000 euro).

Il credito d’imposta complessivo è di 1,7 milioni.

Beni immateriali di cui all’allegato B della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

L’agevolazione spetta anche in caso di investimenti su beni immateriali strumentali “nuovi” di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. Anche per tali investimenti è previsto un beneficio rafforzato.

Per l’ottenimento del credito d’imposta è previsto un tetto massimo di 700.000 euro.

Dal momento che la legge non precisa quali devono essere le modalità per effettuare l’investimento, il credito di imposta dovrebbe spettare (analogamente ai super e iper ammortamenti) per:

  • Beni acquistati a titolo di proprietà;
  • Acquistati in leasing, confermato dall’art. 1 co. 189 ultimo periodo della Legge di Bilancio 2020;
  • Realizzati in economia;
  • Realizzati mediante appalto.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni di cui all’Allegato B con soluzioni di cloud computing.

In quale momento posso effettuare l’investimento in beni strumentali per ottenere il credito d’imposta?

Per sapere se l’investimento effettuato in beni strumentali, rientra o meno nel periodo agevolato per l’ottenimento del credito d’imposta, occorre far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, stando a quanto è stato disposto da alcune Circolari dell’Agenzia delle Entrate del 30.3.2017 n. 4, del 26.5.2016 n. 23 e del 8.4.2016 n. 12.

Modalità dell’investimento Momento in cui è avvenuto l’investimento in beni strumentali
ProprietàLe spese dei beni mobili si considerano sostenute:
• alla data della consegna o spedizione;
• Se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
LeasingRileva la data di consegna al locatario ed in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna.
AppaltoLe spese sii considerano sostenute dal committente:
• alla data di ultimazione della prestazione;
• oppure, alla data in cui la prestazione o una porzione di essa viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Realizzazione in economiaRilevano le spese sostenute nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

Quale agevolazione posso applicare?

Le disposizioni relative al nuovo credito d’imposta non si applicano:

  • Agli investimenti aventi a oggetto i beni “ordinari” effettuati tra l’ 1.1.2020 ed il 30.06.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019, l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • Agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra l’ 1.1.2020 ed il 31.12.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019, l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall’applicazione del nuovo credito d’imposta gli investimenti effettuati nel termine “lungo” 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

Periodo di effettuazione dell’investimentoCondizioni da rispettareAgevolazione
Dall’1.01.2020 al 30.06.2020Entro il 31.12.2019:
– ordine accettato dal venditore;
– pagamento di acconti al 20%
Super ammortamenti del DL 34 del 2019
Dall’1.01.2020 al 31.12.2020Entro il 31.12.2019:
– ordine accettato dal venditore;
– pagamento di acconti al 20%
Iper ammortamento L- n. 145 del 2018
Dall’1.01.2020 al 31.12.2020Assenza di una delle due condizioni sopra descritteNuovo credito d’imposta
Dall’1.01.2021 al 30.06-2021Entro il 31.12.2020:
– ordine accettato dal venditore;
– pagamento di acconti al 20%
Nuovo credito d’imposta

Il trattamento fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
  • Non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP,
  • Infine, non concorre alla determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi agli investimenti in beni strumentali devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni del “presente articolo”.

In considerazione che l’articolo contenente le misure è unico, si ritiene che le fatture possano contenere, la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art.1 co. 185 della Legge di Bilancio 2020” (per i beni materiali super ammortizzabili).

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 e

“non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

art. 1, co. 191, L. 160/2019

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • decorre “dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 19“;
  • in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • richiede una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il credito d’imposta non potrà essere oggetto di cessione o trasferimento.

1 COMMENTO

  1. La disposizione normativa che prevede la dicitura in fattura attestante che il bene acquistato sia agevolabile ai sensi dell’art.1 co. 185 della Legge di Bilancio 2020 come si fa ad osservare nel caso di beni di per sè agevolabili ma costruiti in economia? In tal caso, per rispettare la disposizione normativa in esame, occorrerebbe che ogni fattura di acquisto di ogni componente acquistato per realizzare il bene internamente contenga la dicitura di cui sopra, aspetto, peraltro, oltre che difficilmente immaginabile, risulterebbe complicato atteso che l’onere cadrebbe sul cedente e, pertanto, quest’ultimo dovrebbe dichiarare in fattura qualcosa che, di per sè ed in astratto, sarebbe falso. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un bene materiale nuovo, sia anche strumentale, ma che non verrà ammortizzato singolarmente, bensi’ costituirà un singolo componente di un più complesso bene che verrà realizzato internamente ed ammortizzato autonomamente. Come ci si dovrebbe comportare, lato cedente e cessionario, in tal caso? quale sarebbe, dunque, la responsabilità del cedente qualora, su richiesta del cessionario, indichi che un bene sia agevolabile anche se, in realtà, la sua utilizzazione può avvenire UNICAMENTE in caso di “unione con altri beni”?

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