Interposizione fittizia in ambito fiscale

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L'interposizione fittizia è una fattispecie che si verifica quando viene interposta una persona o un ente tra il reddito ed il relativo soggetto percettore. L'art. 37 co. 3 del DPR n. 600/73 permette all'Amministrazione finanziaria, in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

L’interposizione fittizia in ambito fiscale si riferisce all’inserimento artificioso di una persona fisica o giuridica (l’interposto) tra il soggetto che effettivamente realizza un’operazione economica e il soggetto beneficiario dell’operazione stessa. L’obiettivo è quello di alterare le conseguenze fiscali legate a tale operazione. In altre parole, si crea una struttura apparente che non corrisponde alla realtà economica e giuridica delle operazioni svolte, al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Una società interposta, ad esempio, è un’entità legale che viene creata o utilizzata per inserirsi tra due parti (ad esempio, tra un’entità operativa e i suoi clienti o fornitori) al fine di facilitare, occultare, o alterare la natura delle transazioni tra le parti. Le società interposte possono essere utilizzate per vari scopi, sia legittimi che illeciti, e possono operare in diversi contesti, come il commercio internazionale, la pianificazione fiscale, e la gestione del patrimonio.

All’ipotesi di interposizione sono riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale. Si tratta di ipotesi per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.

Che cos’è l’interposizione nel sistema tributario?

L’interposizione nel sistema tributario è regolata dal comma 3 dell’articolo 37 del DPR n. 600/73, secondo cui:

in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona

Il successivo comma 4 prevede quanto segue:

il contribuente può comunque richiedere un parere all’amministrazione in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente

Relativamente all’ambito di applicazione della citata disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 29 luglio 2016, n. 15830; sentenza 19 ottobre 2018, n. 26414; Ordinanza del 13 gennaio 2017 n. 818; Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27625), sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.

La disciplina antielusiva in esame non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta.

In altri termini, pur restando ferma la legittimità dal punto di vista civilistico di una determinata operazione, il contribuente non può derogare alla corretta applicazione delle regole fiscali (Risoluzione 13 febbraio 2001, n. 21/E). Ciò posto, la valutazione diretta a rinvenire un soggetto interposto, o viceversa un soggetto economico distinto rispetto al beneficiario, non può prescindere da un’analisi di elementi fattuali che tengano conto della specifica attività svolta, dai rapporti contrattuali, nonché dai rapporti con i terzi.

Caratteristiche dell’interposizione fittizia

A caratterizzare l’interposizione fittizia possono essere i seguenti elementi:

  1. Dissimulazione: L’operazione presentata all’esterno e quella effettivamente voluta dalle parti non coincidono, essendo la prima una mera copertura della seconda;
  2. Vantaggio fiscale: L’obiettivo principale dell’interposizione fittizia è spesso quello di ottenere un risparmio fiscale, ad esempio sfruttando regimi fiscali più favorevoli o eludendo determinate normative;
  3. Mancanza di sostanza economica: L’entità interposta, o la transazione stessa, spesso non ha una reale sostanza economica e viene utilizzata principalmente come strumento per realizzare il vantaggio fiscale;
  4. Complessità: Le operazioni di interposizione fittizia possono coinvolgere strutture giuridiche e finanziarie complesse, spesso attraverso diverse giurisdizioni.

Esempio

Immaginiamo un’azienda A che vuole vendere un bene all’azienda B. Invece di vendere direttamente il bene, l’azienda A vende il bene a una società C (l’entità interposta), che poi lo vende all’azienda B. La società C potrebbe essere situata in una giurisdizione con un regime fiscale favorevole e potrebbe essere utilizzata per ridurre l’imposizione fiscale sull’operazione, nonostante non svolga un ruolo economicamente significativo nella transazione.

Considerazioni legali

  • L’interposizione fittizia è spesso considerata una pratica elusiva e, in molte giurisdizioni, è illegale.
  • Le autorità fiscali, in diversi paesi, sono attrezzate per identificare e contrastare tali pratiche, imponendo sanzioni e recuperando le imposte evase.
  • La lotta all’elusione fiscale e alle pratiche di interposizione fittizia è un tema centrale in numerosi dibattiti internazionali e ha portato allo sviluppo di normative e accordi volti a incrementare la trasparenza e la cooperazione tra le autorità fiscali a livello globale.

Interposizione reale

L’interposizione reale si differenzia dalla interposizione fittizia per il fatto che l’interposto agisce come l’effettivo contraente, assumendosi in proprio i diritti derivanti dal contratto, e obbligandosi a ritrasferirli all’interponente o ad un terzo con un successivo negozio di trasferimento.

Dal punto di vista pratico, pertanto, gli effetti dell’interposizione reale sono voluti dal contribuente, in quanto tale figura giuridica viene sfruttata da quest’ultimo solamente per conseguire vantaggi fiscali indebiti. Il discrimine tra interposizione fittizia o reale sta, quindi, nel ruolo e nelle funzioni in concreto rivestiti dall’interposto. Occorre capire se questi rimanga passivo oppure se interviene con attività gestorie e con interesse verso lo svolgimento dell’attività.

Caratteristiche delle società interposte

Per ciò che riguarda le forme di interposizione attuate mediante il ricorso a schemi societari, si osserva che il fenomeno di interposizione non può essere escluso sulla scorta di elementi solo formali, quali ad esempio l’esistenza degli elementi costitutivi di una società (capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria, etc.) ed il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio, laddove la società sia appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un’attività sostanzialmente riconducibile alla persona fisica. In questi casi possiamo trovarci di fronte ad una società interposta quando si rilevano le seguenti caratteristiche:

  1. Intermediario nelle transazioni: La società agisce come intermediario nelle transazioni tra altre entità, facilitando gli scambi commerciali o finanziari;
  2. Proprietà e controllo: Spesso, ma non sempre, una società interposta è controllata o influenzata da un’altra entità, che può utilizzarla per ottenere vantaggi fiscali, legali, o commerciali;
  3. Localizzazione: Le società interposte sono spesso stabilite in giurisdizioni con regimi fiscali favorevoli o normative più permissive;
  4. Opacità: Le transazioni attraverso società interposte possono mancare di trasparenza, rendendo difficile tracciare i flussi finanziari e identificare i beneficiari effettivi.

Come si riconosce una società interposta?

Per riconoscere la presenza di una società interposta possono essere presi in considerazione alcuni elementi:

  • Struttura complessa: La presenza di strutture societarie complesse e intricate, spesso attraverso diverse giurisdizioni, può essere un indicatore;
  • Mancanza di sostanza economica: La società potrebbe non avere una presenza fisica significativa, attività operative reali, o dipendenti, e potrebbe essere utilizzata principalmente per canalizzare fondi;
  • Transazioni infra-gruppo: Elevati volumi di transazioni intra-gruppo, specialmente se avvengono attraverso paesi con regimi fiscali favorevoli;
  • Segretezza: L’uso di società per mantenere l’anonimato dei beneficiari effettivi o per occultare la proprietà di beni e attività;
  • Incongruenza: Incongruenze tra le operazioni della società e le pratiche commerciali standard o le attività dichiarate.

Effetti dell’interposizione

L’interposizione fittizia in ambito fiscale ha conseguenze rilevanti e gravose per chi ha posto in essere l’operazione, sia sotto il profilo dell’imposizione diretta sia sotto quello delle possibili sanzioni tributarie e penali.

Ad esempio, quando un soggetto residente in Italia utilizza una società estera per schermare la proprietà di un bene o occultare redditi, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la soggettività della società e attribuire direttamente al soggetto italiano (interponente) i redditi prodotti dall’entità interposta. I redditi di fonte estera posseduti attraverso un’entità interposta estera subiscono lo stesso trattamento impositivo tipico della persona fisica residente in Italia (Circolare n. 17/E/17 Parte III, § 2.2).

Pertanto, il reddito deve essere tassato secondo le disposizioni della categoria che si configura in capo alla persone (ex art. 6 del TUIR). Resta comunque possibile scomputare le imposte estere assolte dalla società (ex art. 165 del TUIR). Nella risposta n. 274/E/22 l’Agenzia ha precisato che quest’ultimo spetta non solo in relazione alle imposte assolte all’estero direttamente dalla persona ma anche, stante la tassazione per interposizione, per i pagamenti effettuati dalla società interposta, pur sempre nel limite delle imposte riferite ai redditi prodotti.

L’interponente residente deve anche compilare il quadro RW indicando le attività finanziarie (es. conti correnti, investimenti finanziarie, polizze, ecc.) e gli investimenti all’estero (es. immobili) come se la società non esistesse.

Inoltre, nel caso in cui la società estere possieda i requisiti per essere considerata residente in Italia (ad esempio, perché le decisioni quotidiane vengono prese dall’Italia), ai sensi dell’art. 73 del TUIR, questo aspetto non assumerà alcuna rilevanza impositiva sulla società esterovestita. Questo, in quanto l’interposizione determina l’attribuzione dei redditi direttamente in capo alla persona fisica che ne è l’effettivo possessore.

Interposizione fittizia in ambito internazionale

Prendiamo il caso di un soggetto che intende nascondere ai suoi creditori ed al Fisco di essere il possessore di alcune azioni ed alcuni immobili. Per fare questo il soggetto si accorda con un secondo soggetto affinché questi faccia apparire nell’atto di vendita di questi bene un altro soggetto, che funge da soggetto interposto. È il classico caso ove entra in gioco la figura del c.d. “prestanome“. In questo esempio il primo soggetto si impegna a pagare il prezzo, ma un secondo soggetto diventa l’effettivo intestatario di alcuni beni.

Questo esempio, molto semplice e scolastico, è la base di partenza per l’argomento di cui voglio parlarti in questo articolo. Ovvero, l’interposizione fittizia in ambito fiscale. Naturalmente, questo è un esempio molto semplice, ma utile a farti capire come deve essere inquadrato il fenomeno dell’interposizione fittizia, che vale sia per le persone fisiche, ma anche per gli enti societari. La possibilità di effettuare operazioni elusive attraverso l’interposizione fittizia di società è una pratica che avviene anche nei gruppi multinazionali dove si cerca di sfruttare al massimo la localizzazione delle società estere controllate al fine di effettuare un’attività di “treaty shopping” al solo fine di ridurre o azzerare materia imponibile nei Paesi a più elevato livello di tassazione.

Di seguito intendo andare a delineare la fattispecie di interposizione fittizia in ambito internazionale, effettuata dai gruppi multinazionali attraverso la costituzione di conduit company, al fine di ridurre o azzerare materia imponibile. Infine, andremo a vedere le problematiche connesse all’effettuazione di questo tipo di operazioni ed alcuni riferimenti di prassi e giurisprudenza.

Come anticipato, il fenomeno dell’interposizione fittizia è diffuso anche in ambito internazionale. Al fine di contrastare questo fenomeno sono state apposte apposite previsioni all’interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare si tratta di norme volte ad individuare situazioni in cui vengono adoperate conduit company per occultare operazioni economici. È il caso ad esempio di società veicolo create in Stati o territori al solo scopo di ottenere benefici dal trattato che non sarebbero altrimenti riconosciuti. Caso classico è quello di un’azienda italiana che deve svolgere dei servizi per un committente estero. Ebbene, in assenza di accordi contro le doppie imposizioni particolarmente favorevoli l’azienda italiana potrebbe avvalersi di società interposte estere. Questo in modo da sfruttare in modo migliore i trattati contro le doppie imposizioni ed ottenere un vantaggio fiscale altrimenti indebito.

L’unico fine del soggetto estero interposto è quello di beneficiare dei canoni dalla fonte al beneficiario finale (società italiana). Questo attraverso un percorso che consente la minimizzazione del carico fiscale. Si è di fronte a questo tipo di operazioni ogni qualvolta l’utilizzo di una società estera in un rapporto commerciale non è motivato da valide ragioni economiche. Infatti, i benefici di una convenzione contro le doppie imposizioni non possono essere fruiti quando l’unico scopo per cui l’operazione è conclusa in questo modo è l’ottenimento di vantaggio fiscale. Ovvero, quando il vantaggio fiscale è sicuramente più rilevante rispetto all’oggetto ed allo scopo dell’operazione. Detto questo, andiamo ad analizzare le modalità principali con le quali, in ambito internazionale, avvengono operazioni di interposizione fittizia con l’utilizzo di conduit company.

La conoscenza delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni rappresentano un elemento imprescindibile nei processi di pianificazione fiscale internazionale. Infatti, prima di porre in essere qualsiasi strategia di implementazione, ristrutturazione, non è possibile prescindere dalla conoscenza dei criteri di collegamento per la ripartizione impositiva tra gli Stati coinvolti.

La lettura delle Convenzioni, spesso non agevole, è di fondamentale importanza nel restare nel confine (spesso lieve) tra operazioni permesse ed operazioni di abuso (come l’interposizione fittizia attraverso l’utilizzo di società conduit e lo sfruttamento del treaty shopping). Proprio per individuare queste operazioni, di seguito alcuni esempi di utilizzo di interposizione

Le direct conduit company

Per capire una fattispecie di interposizione fittizia in ambito internazionale è utile effettuare un esempio. Immaginiamo l’esistenza di una società Beta, residente nel Paese X, controllata dalla società Alfa, residente nel Paese Y. Quest’ultimo è un paese a fiscalità privilegiata che non prevede tassazione sui dividendi esteri percepiti dalle società residenti sul suo territorio. Ipotizziamo che la normativa interna del Paese X prevede una ritenuta in uscita sui dividendi del 30%. Tuttavia, tra il Paese X ed il Paese Y è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede l’applicazione di una ritenuta ridotta del 15% (che corrisponde all’unica tassazione su quel dividendo).

Partendo da questa situazione di partenza andando ad analizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Paese Y viene individuato che esiste una convenzione con un Paese Z, anch’esso a fiscalità privilegiata. Sulla base di questo accordo i dividendi non possono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Inoltre, il trattato tra X e Z prevede una ritenuta sui dividendi limitata al 5%. In buona sostanza, attraverso l’interposizione di una società nel Paese Z, controllata da Alfa, che a sua volta controlla la società Beta, sia possibile arrivare un’imposizione fiscale complessiva del 5%. In pratica il flusso di dividendi rimane identico, ma attraverso il c.d. “treaty shopping” si è arrivati ad ottenere un risparmio fiscale. Questa struttura, in dottrina, è nota come “direct conduit company“.

Proviamo, a questo punto ad effettuare un ulteriore esempio pratico guardando alle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia. Ipotizziamo che una holding lussemburghese (“holding del ’29“) che detiene una partecipazione nella Srl italiana Alfa. La società lussemburghese detiene un brevetto i cui diritti di sfruttamento sono concessi in uso ad Alfa a fronte dei quali vengono corrisposte delle royalty annue in proporzione al fatturato ottenuto dall’utilizzo del diritto avuto in concessione. Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo è prevista l’applicazione di una ritenuta in uscita dall’Italia del 10% sui canoni. Tuttavia, la convenzione prevede la non applicazione delle disposizioni convenzionali per le holding del ’29. Pertanto Alfa applicherà le disposizioni interne, di cui all’art. 25 del DPR n. 600/73, con una ritenuta in uscita del 30% dei canoni.

Da questa situazione proviamo ad immaginare di inserire in questo schema una società cipriota. In particolare, guardando alla Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia questa non prevede l’applicazione di ritenute in uscita di prelevare alcune imposta sulle royalties in uscita. Inoltre, la società cipriota può beneficiare di un regime fiscale di favore legato alle società offshore, ovvero l’esenzione dei redditi prodotti da attività svolte fuori dallo Stato.

In questo caso, quindi, l’interposizione di una società localizzata a Cipro, il flusso dei canoni che transitano dall’Italia a Cipro fino al Lussemburgo non subiscono, ritenuta in uscita dall’Italia, non subiscono tassazione a Cipro, e nemmeno ritenuta in uscita sui dividendi erogati alla società madre Lussemburghese, la quale essendo holding del ’29 non assoggetterà a tassazione i dividendi percepiti. Anche in questo caso, quindi, l’interposizione di una società ha permesso di azzerare il carico fiscale.

Le stepping stone conduit

Un altro esempio di interposizione fittizia in ambito internazionale è dato dalle c.d. “stepping stone conduit“. Questa struttura di interposizione societaria è più complessa rispetto a quella presentata nel paragrafo precedente. In questo caso non si assiste all’inserimento di una società localizzata in uno Stato terzo rispetto a quello delle due società di partenza, ma piuttosto viene inserita anche un quarta società.

L’inserimento di ulteriori società per complicare lo schema multinazionale è dettato dall’individuazione di trattati internazionali che possono offrire condizioni migliori, rispetto a quelle offerte “di base“. Immaginiamo una società residente in uno Stato X che ha una controllata in uno Stato Y. Siccome non vi sono condizioni fiscalmente favorevoli viene inserita nello schema una società posta nello Stato Z, in quanto vi sono trattati favorevoli tra X e Z. Inoltre, viene aggiunta anche una società nello Stato J, che vanta ottimi accordi con lo Stato Z e lo Stato Y.

Naturalmente, si tratta di un esempio astratto che lo scopo di far capire la logica che sottende a questo tipo di schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, nelle decisioni di pianificazione fiscale internazionale le variabili da analizzare sono numerose. Non è, infatti, sufficiente analizzare solo le convenzioni internazionali ma è necessario andare ad analizzare anche le normative fiscali interne dei paesi coinvolti.

Holding passive come conduit company

Le holding passive sono quelle società il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni societarie. In particolare (Circolare n. 19/E/2009) l’esercizio prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultanti dal bilancio d’esercizio ecceda il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

Pertanto, le holding passive sono holding non industriali (finanziarie) che non svolgono attività di direzione e coordinamento. Molto spesso, la localizzazione di holding finanziarie all’estero è indice di operazioni di interposizione fittizia. Pertanto, andiamo ad analizzare i chiarimenti sul tema forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Circolare n. 32/E/2011

Con la Circolare n. 32/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha posto equivalenza tra le holding passive e le costruzioni di puro artificio, basandosi sul fatto che queste società non svolgono un’attività commerciale (in senso stretto). In particolare, qualora tale società:

  • Detenga partecipazioni senza esercitare attività di direzione e coordinamento;
  • Sia incorporata in uno Stato in cui il trattamento fiscale complessivo dei redditi societari è significativamente migliore di quello che sarebbe Stato in Italia.

Al verificarsi di queste condizioni la società estera può essere considerata come costruzione di puro artificio.

Circolare n. 6/E/2016

In questo chiarimento, a tema levereged buy out l’Agenzia delle Entrate cambia parzialmente parere. In particolare, può essere considerata conduit una struttura organizzata “leggera” (ove ad esempio il personale, i locali e le attrezzature potrebbero risultare messe a disposizione da società domiciliate attraverso contratti di management service), prima di effettività attività e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale.

Circolare n. 40/E/2016

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che una holding può legittimamente esercitare il diritto di stabilimento anche se svolte attività di mera detenzione di partecipazioni e non, in senso tecnico, un’attività commerciale. Il particolare, la holding per non essere considerata costruzione di puro artificio deve svolgere “effettivamente un’attività economica” (e non necessariamente un’attività commerciale), prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia sul diritto di stabilimento, Cause C-324/00, C-9/02, C-446/03, C-196/04.

Il treaty shopping e le clausole antiabuso

Quelli sopra indicati sono esempi classici di come l’interposizione fittizia ed il treaty shopping possono congiuntamente portare ad azzerare il carico fiscale di società multinazionali. Tuttavia, non si deve mai dimenticare che queste situazioni presentano evidenti problematiche legate:

  • All’interposizione fittizia di società, al solo fine di inserire conduit company al fine di poter trarre vantaggio dai trattati fiscali internazionali;
  • Problematiche legate alla normativa CFC, all’esterovestizione, ed in alcuni casi anche alla disciplina sui prezzi di trasferimento (c.d. “transfer price“).

Per questi motivi è importante evidenziare che schemi di pianificazione fiscale di questo tipo devono essere attentamente valutati e posti in essere solamente nel caso in cui non vengano ravvisate ipotesi di elusione fiscale, treaty shopping, interposizione fittizia, esterovestizione, e rispetto della disciplina sulla normativa CFC e sul transfer price.

Le operazioni sopra indicate, infatti, presentano evidenti problematiche di elusività fiscale. Un’operazione si dice elusiva, quando concorrono i seguenti elementi:

  • Intento di realizzare un risparmio di imposta (non devono sussistere altre ragioni);
  • L’operazione non è quella che il soggetto avrebbe normalmente posto in essere per perseguire lo scopo economico ufficiale;
  • Deve essere conseguito un risparmio di imposta, senza che sia neutralizzato dai costi dell’operazione.

Occorre ribadire che la maggior parte dei Paesi a fiscalità avanzata hanno maturato l’emanazione di legislazioni specifiche volte ad evitare che operazioni elusive possano abbattere materia imponibile. Queste disposizioni sono volte ad individuare quale sia la sostanza economica dell’operazione indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato. Si tratta del rispetto meglio conosciuto come “prevalenza della sostanza sulla forma“. Sulla base dei questo principio la normativa anti-abuso porta al disconoscimento dei vantaggi tributari ogni qualvolta da un’operazione non emerge il raggiungimento del risultato economico, bensì una diminuzione dell’onere fiscale.

Interposizione fittizia e posizioni di prassi

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 31.12.2018 n. 20

Il principio di diritto n. 20/E/2018 prevede che la tassazione integrale (100%) dei dividendi esteri (ex art. 47 e 89 del TUIR) riguarda non solo gli utili e proventi distribuiti da soggetti residenti in paradisi fiscali, ma anche quelli – da essi generati – che derivano per il tramite di società residenti nell’Unione Europea (conduit company). In particolare, ai fini della disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi percepiti, l’analisi non deve essere condotta su semplici quantificazioni del carico fiscale subito dagli utili percepiti dalla società “madre” italiana.

Sul punto rileva, piuttosto, il fatto che la partecipazione nel soggetto localizzato in Paese a fiscalità privilegiata non sia detenuta tramite la società figli allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in modo consono. Inoltre, il documento chiarisce anche un altro aspetto molto importante. Infatti, si afferma anche che la circostanza che la società intermedia UE abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC di cui all’art. 167 co. 8-bis, del TUIR, non essendo considerata una “costruzione di puro artificio“, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.

Risposta a interpello n. 274/E/2022

Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria è quello di una società residente nelle Isole Cayman che utilizza i capitali raccolti tra i manager di un Gruppo per sottoscrivere le quote di alcuni Fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti dal medesimo Gruppo.

La risposta in commento osserva che il fenomeno di interposizione non può essere escluso in base a elementi solo formali, quali ad esempio l’esistenza degli elementi costitutivi di una società (capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria ecc.) e il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio, qualora la società risulti appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un’attività sostanzialmente riconducibile all’interponente. Occorre, quindi, analizzare gli elementi fattuali che riguardano l’attività svolta dalla società nel singolo caso per comprendere se sia applicabile l’art. 37, co. 3, del DPR n. 600/73.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rileva che i rapporti intercorrenti tra la società residente alle Cayman e i soci, nonché i rapporti tra la società e i terzi portano a escludere che si tratti di un soggetto interposto ai fini fiscali. Il Gruppo prevede che i propri manager investano in FIA gestiti da società appartenenti al medesimo Gruppo, indirettamente, attraverso un’unica società, la quale è amministrata da un General partner che decide, ad esempio, quando e in che quantità i Limited partner devono versare gli importi stabiliti nel Commitment.

I soggetti estranei all’attività di gestione della società non possono essere considerati interponenti. Resta fermo, però, che i proventi percepiti, in quanto provenienti da una società residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis del TUIR, concorrono integralmente alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche residenti. Inoltre, questi ultimi devono compilare il quadro RW con riferimento a tale partecipazione. L’IVAFE risulta dovuta se la medesima rientra nella nozione di prodotto finanziario (quindi partecipazione negoziabile in mercati regolamentati).

Risposta ad interpello n. 282/E/2022

L’Amministrazione finanziaria ribadisce che la valutazione, volta a comprendere la presenza dell’interposizione fittizia, deve essere condotta sul piano fattuale, avendo cura di tener conto della specifica attività svolta dal soggetto presunto interposto e dei rapporti da esso intrattenuti con i terzi. Il caso analizzato è quello di una persona fisica residente in Italia, prima residente nel Regno Unito, ove aveva costituito una società della quale è socio unico ed amministratore.

L’entità estera è priva di personale dipendente e detiene i diritti di sfruttamento economico dell’immagine e di sponsorizzazione del suo socio, oltre a possedere una partecipazione del 50% in una società del Regno Unito, verso la quale vanta dei crediti derivanti da finanziamenti. Questa società manca di una struttura organizzativa gestionale. Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria la stessa società non può essere considerata come soggetto economico distinto da quello del socio residente in Italia.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’ente non residente non sia dotato di una “autonoma e significativa funzione propria” tale da produrre redditi ad essa imputabili. Questo sulla base di alcuni elementi importanti:

  • La società non avrebbe operato alcune investimento, in quanto non è stato mostrato alcun contratto volto a dimostrare potenziali operazioni in divenire o proposte di business rilevanti;
  • I finanziamenti sono erogati ad una serie di società ad essa collegate, ed i finanziamenti sono sospesi, in quanto rimborsabili su opzione;
  • A formare il reddito della società concorrono i proventi connessi ai diritti di sfruttamento dell’immagine e degli interessi attivi sui finanziamenti, i quali, tuttavia, non sono stati effettivamente corrisposti dalle società debitrici.

Tali presupposti hanno portato l’Agenzia a ritenere il socio residente in Italia il centro di imputazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine, risultando essi imputabili solo formalmente al soggetto estero. I redditi, data la loro natura, concorrono, dunque, a formare la base imponibile italiana della persona fisica, rientrando nella categoria residuale ex art. 67 del TUIR (redditi diversi), salvo che l’attività prestata non sia riconducibile fra quelle di lavoro autonomo o di impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il credito per le imposte pagate all’estero ex art. 165 del TUIR spetta non solo per le imposte direttamente pagate dal soggetto persona fisica, bensì, stante la tassazione per interposizione, anche per i pagamenti effettuati dalla società interposta, pur sempre nel limite delle imposte riferite a redditi prodotti in Regno Unito.

Interposizione fittizia e giurisprudenza

C.T. Prov. Novara 6.7.2017 n. 145/1/17

Secondo la C.T.Prov. Novara, per valutare la tassazione piena o ridotta al 5% degli utili distribuiti da una controllata diretta comunitaria, titolare di partecipazioni in società sia localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, sia a regime fiscale ordinario, è possibile provare, con apposita documentazione i flussi esistenti tra le società del gruppo. In questo modo, è possibile considerare distribuita per prima la parte degli utili che “proviene” dalle società a fiscalità ordinaria.

C.T. Prov. Alessandria 9.3.2009 n. 31

Nel caso in cui una società residente nell’Unione Europea (nel caso di specie in Francia) prenda a mutuo delle somme da un soggetto del Lussemburgo ed eroghi un finanziamento ad una società italiana, non si può sostenere che la società estera residente nell’Unione sia una conduit companies laddove essa abbia concesso varie garanzie in ragione dell’acquisizione del proprio finanziamento.

Per verificare se il tasso di interesse applicato sia deducibile secondo il disposto dell’art. 110 co. 7 del TUIR (disciplina del “transfer pricing”), occorre rapportarlo con quello che sarebbe stato pattuito considerando un mutuo similare contratto tra imprese indipendenti (C.M. 22.9.80 n. 32). Ciò detto, per tale valutazione, è necessario considerare come mercato di riferimento quello del mutuante che, nel caso di specie, è il mercato francese.

La Commissione osserva, poi, che l’Agenzia delle Entrate indicando erroneamente il Lussemburgo come mercato di riferimento ha vanificato la sua attività probatoria diretta a dimostrare la ricorrenza dei presupposti elusivi. Pertanto, nella corresponsione degli interessi, il soggetto residente in Italia può applicare il disposto dell’art. 26-quater del DPR n. 600/73, non applicando alcuna ritenuta.

Cassazione 15.1.2025 n. 939

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 939 del 15 gennaio 2025, ha affermato che i maggiori redditi accertati in capo alla società possono essere imputati all’amministratore di fatto, ex art. 37 co. 3 del DPR n. 600/73. Questo, laddove, in base a presunzioni, egli ne risulti l’effettivo possessore. A questi fini, per verificare la presunzione di possesso del reddito, il ruolo dell’amministratore deve essere tale da comportare la traslazione del reddito realizzato dall’ente collettivo interposto al soggetto persona fisica interponente, come se fosse stato prodotto da quest’ultimo. L’interponente non deve quindi costituire un mero gestore dell’ente collettivo, ma deve disporre delle risorse del soggetto interposto.

Conclusioni e consulenza fiscale

In ambito tributario internazionale l’interposizione è concepita come uno schema soggettivo fittizio, derivante da un comportamento elusivo del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. La conseguenza è che tanto più l’interposto è passivo (solo nominalmente partecipe), tanto più l’interponente risulta dominus dell’accordo. In definitiva, il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale.

Questo significa che, siamo di fronte a schemi di pianificazione fiscale aggressiva con interposizione fittizia quando siamo di fronte a incorporazione o riorganizzazioni societarie internazionali ove vi è un flusso di reddito che transita da diversi soggetti giuridici costituiti senza una valida ragione economica. L’applicazione delle norme anti abuso deve portare al disconoscimento dei vantaggi tributari ogni qualvolta che da un’operazione non emerge il raggiungimento di un risultato economico, bensì una diminuzione dell’onere fiscale dovuto.

Secondo le Entrate in tali circostanze l’Ufficio accertatore deve acquisire la prova effettiva, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che si sia effettuata un’interposizione fittizia. In questi termini vengono in aiuto dell’Amministrazione finanziaria sia le disposizioni domestiche, sia quelle di natura convenzionale. In quest’ottica anche i gruppi multinazionali sono chiamati a valutare attentamente le loro operazioni di riorganizzazione societaria. Questo, in quanto una futura possibile contestazione di interposizione fittizia di società potrebbe portare a conseguenze fiscali rilevanti, molto più elevate del carico fiscale che si è tentato di ridurre.

Se desideri approfondire la tua posizione in ambito di fiscalità internazionale, ti consiglio di seguire il form sottostante. Potrai ricevere il preventivo per una consulenza da svolgere insieme in grado di rispondere e risolvere i tuoi dubbi. L’obiettivo è evitarti la possibile contestazione di sanzioni in caso di accertamento.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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