L'interposizione fittizia in ambito fiscale si riferisce all'inserimento artificioso di una persona fisica o giuridica (l'interposto) tra il soggetto che effettivamente realizza un'operazione economica e il soggetto beneficiario dell'operazione stessa. L'obiettivo è quello di alterare le conseguenze fiscali legate a tale operazione. In altre parole, si crea una struttura apparente che non corrisponde alla realtà economica e giuridica delle operazioni svolte, al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Una società interposta, ad esempio, è un'entità legale che viene creata o utilizzata per inserirsi tra due parti (ad esempio, tra un'entità operativa e i suoi clienti o fornitori) al fine di facilitare, occultare, o alterare la natura delle transazioni tra le parti. Le società interposte possono essere utilizzate per vari scopi, sia legittimi che illeciti, e possono operare in diversi contesti, come il commercio internazionale, la pianificazione fiscale, e la gestione del patrimonio.
All'ipotesi di interposizione sono riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.
Che cos'è l'interposizione nel sistema tributario?
L'interposizione nel sistema tributario è regolata dal comma 3 dell'articolo 37 del DPR n. 600/73, secondo cui:
"in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
Il successivo comma 4 prevede quanto segue:
"il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente"
Relativamente all'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 29 luglio 2016, n. 15830; sentenza 19 ottobre 2018, n. 26414; Ordinanza del 13 gennaio 2017 n. 818; Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27625), sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di interposizione fittizia che quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.
La disciplina antielusiva in esame non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta.
In altri termini, pur restando ferma la legittimità dal punto di vista civilistico di una determinata operazione...
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