Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Interessi attivi di fonte estera: tassazione

Interessi attivi di fonte estera: tassazione

Le regole per la tassazione in Italia degli interessi attivi di fonte estera. Tassazione sostitutiva e opzione per la tassazione ordinaria nel modello Redditi P.F.

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Gli interessi attivi sono la remunerazione che deriva un finanziamento di qualsiasi natura (garantito o meno da ipoteca). Quando gli interessi attivi di fonte estera sono percepiti attraverso l’intervento di un sostituto di imposta residente l’imposta sostitutiva del 26% viene trattenuta direttamente da questi. Altrimenti, in caso di incasso direttamente all’estero è il contribuente che deve adempiere alla tassazione attraverso la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF. È possibile, in questo caso, optare per l’opzione della tassazione ordinaria IRPEF del provento con credito per imposte estere ex art. 165 del TUIR.


Un soggetto fiscalmente residente in Italia è tenuto, ex art. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR) a dichiarare in Italia tutti i suoi redditi, sia di fonte italiana che estera. Questa disposizione comporta anche l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti da attività finanziarie detenute all’estero.

Caso classico è quello di un soggetto che ha deciso di aprire un conto corrente estero per la detenzione dei suoi risparmi. Alle fine dell’anno l’istituto bancario estero rilascia la certificazione con gli interessi attivi percepiti e le eventuali ritenute subite all’estero. Questa situazione, quindi l’indicazione delle attività detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale comporta, come conseguenza, la necessità di indicare in dichiarazione dei redditi (modello Redditi P.F.) i redditi connessi alle attività estere riferiti all’anno oggetto di dichiarazione. Situazione questa che genera una fattispecie di doppia imposizione per il contribuente. In questo articolo, andiamo ad analizzare, quindi, come devono essere indicati in dichiarazione gli interessi attivi di fonte estera percepiti dal contribuente.

Interessi attivi di fonte estera: la normativa

Il primo aspetto su cui prestare attenzione quando si analizzano redditi di fonte estera riguarda la normativa di riferimento. In particolare, è possibile trovarsi di fronte a:

  • La normativa fiscale italiana in relazione ai proventi percepiti dai contribuenti residenti;
  • La normativa interna dello Stato della fonte, e la possibile applicazione di “withholding tax“;
  • La normativa convenzionale (ove esistente) tra lo Stato della fonte e l’Italia.

Pertanto, l’analisi della tassazione degli interessi di fonte estera percepiti da contribuenti residenti in Italia deve essere analizzata guardando a ciascuno di questi aspetti. Ciascuna di queste normative, infatti, è in grado di influenzare la situazione del soggetto percettore del provento. Pertanto, è opportuna una analisi complessiva della situazione, da effettuare caso per caso, in relazione alla situazione soggettiva del contribuente.

Che cosa sono gli interessi attivi di fonte estera?

Gli interessi attivi sono la remunerazione che deriva un debito di qualsiasi natura (garantito o meno da ipoteca), indipendentemente dal fatto che tale remunerazione concorra o meno al diritto di partecipazione agli utili. Questa è la definizione che deriva dalla lettura dell’art. 11, paragrafo 3 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

Gli interessi attivi percepiti da soggetti residenti possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda dalla natura del percettore:

  • Per i soggetti privati gli interessi di fonte privata costituiscono reddito di capitale ex art. 44 del TUIR e sono soggetti a ritenuta ex art. 26 del DPR n. 600/73;
  • Per i soggetti imprenditori gli interessi rappresentano un componente positivo di reddito, ex art. 89 del TUIR.

Di seguito la disciplina che riguarda i soggetti percettori privati.

Tassazione dei redditi di capitale di fonte estera

I redditi di capitale (ex art. 44 del TUIR) sono quei proventi che derivano dall’impiego di capitale. Sono imponibili in Italia i redditi di capitale corrisposti ad un soggetto residente da parte di enti non residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Gli interessi attivi di fonte estera vengono assoggettati a tassazione secondo il criterio di cassa e senza la deduzione di componenti negativi.

L’art. 26 del DPR n. 600/73 (l’art. 10-ter della Legge n. 77/83) prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% da parte del sostituto di imposta che interviene nella riscossione in Italia. Tuttavia, tale ritenuta deve essere operata solo sulle seguenti categorie di reddito:

  • Interessi ed altri proventi su obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti;
  • Interessi ed altri proventi da titoli pubblici italiani emessi all’estero. Questo, a partire dal 10/09/92;
  • Interessi e altri proventi dei depositi e conti correnti bancari e postali presso enti non residenti.

I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti, senza l’intervento di intermediari residenti, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta (o dell’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/96) applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Sostanzialmente, in questo modo, il relativo trattamento è equiparato a quello dei redditi conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale è attribuita la veste di sostituto d’imposta.

Per tali categorie di redditi il contribuente, tuttavia, ha la facoltà di optare per l’imposizione ordinaria. In quest’ultimo caso compete il credito per le imposte pagate all’estero (ex art. 165 del TUIR), precluso invece in caso di imposizione sostitutiva. Deve essere tenuta presente la possibilità di poter optare per la tassazione ordinaria IRPEF dei proventi finanziari in quanto impone l’effettuazione di una valutazione di convenienza tra le due opzioni disponibili (aspetto, ad esempio, non verificare nell’ipotesi di percepimento di dividendi di fonte estera).

Tassazione dei dividendi esteri al lordo frontiera

Deve essere tenuto presente che per i redditi di capitale di fonte estera percepiti da contribuenti residenti la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è assunta al lordo frontiera. Questo significa che la tassazione avviene al lordo di eventuali ritenute (withholding tax) estere. Si ricorda che il principio del netto frontiera riguarda i soli dividendi alle condizioni previste dall’art. 27, co. 4-bis del DPR n. 600/73.

Applicazione delle ritenuta in ingresso a titolo di acconto o di imposta

A norma dell’art. 26comma 4 del DPR n. 600/73, la ritenuta del 26% è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

  • Imprenditori individuali (per i soli titoli detenuti quali beni d’impresa);
  • Società di persone commerciali;
  • Società di capitali ed enti commerciali;
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

e a titolo d’imposta negli altri casi (quindi per le persone fisiche che non operano in forma di impresa, c.d. “privati“).

Proventi percepiti direttamente all’estero

Qualora i proventi vengano percepiti direttamente all’estero non vi può essere intervento di un sostituto di imposta residente. Pertanto, tali proventi devono essere assoggettati a tassazione direttamente in dichiarazione dei redditi (ex art. 18 del TUIR). Attenzione al fatto che percepire proventi direttamente all’estero da parte del soggetto percettore residente fiscalmente in Italia non comporta una casistica di esenzione da tassazione. In questo caso è lo stesso contribuente tenuto agli obblighi dichiarativi in dichiarazione dei redditi, andando a valutare la convenienza della tassazione separata rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF (per i privati).

I redditi di capitale nel modello Redditi PF: gli interessi attivi di fonte estera

Nel modello Redditi P.F. i redditi di capitale di fonte estera devono essere indicati nella Sezione V del quadro RM se assoggettati a tassazione sostitutiva, ovvero nella Sezione I del quadro RL, se assoggettati a tassazione ordinaria. Si tratta dei proventi percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di un intermediario residente. Naturalmente, qualora vi sia stato l’intervento dell’intermediario la tassazione viene direttamente applicata da questi in qualità di sostituto di imposta, senza necessità di passare per la dichiarazione dei redditi. Per questo motivo è importante individuare preventivamente la propria situazione per andare a collocare (ove necessario) il provento in dichiarazione dei redditi.

La compilazione del quadro RM per l’imposta sostitutiva

Il quadro RM, sezione V, deve essere compilato qualora si scelta la tassazione sostitutiva del provento. In questo caso è necessario andare ad individuare il codice connesso alla specifica tipologia di provento percepito. Ad esempio, i principali codici da indicare sono i seguenti:

  • Il codiceD” per i proventi da operazioni di su titoli e valute;
  • Il codice E” per i proventi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • Il codiceG” relativo agli interessi sui conti correnti;
  • Il codiceH” per i dividendi derivanti di partecipazioni.

Deve essere indicato il codice dello Stato estero della fonte del reddito, l’ammontare del reddito di fonte estera, l’aliquota applicabile e l’imposta sostitutiva dovuta. Il codice dello Stato estero è quello di riferimento dell’intermediario non residente, non tanto quello dello Stato oggetto di investimento. Ad esempio, in caso di investimento in uno strumento obbligazionario francese per il tramite di un intermediario Svizzero, nel quadro RW deve essere indicato il codice dello Stato estero della svizzera (e non quello dell’investimento, Francia). Questo aspetto è di fondamentale importanza in quanto si riflette anche nella compilazione del quadro RW (nel quale è necessario indicare la compilazione del quadro RM per indicare il percepimento di proventi assoggettati a tassazione).

Questo significa, indirettamente, che vi deve essere coerenza tra la compilazione del quadro RM e del quadro RW in relazione all’indicazione del codice dello Stato estero di riferimento.

Esempio di compilazione del quadro RM per interessi attivi su conto corrente estero

Vediamo adesso un semplice esempio di compilazione del quadro RM in relazione agli interessi attivi su un conto corrente estero. Immaginiamo il percepimento di interessi attivi bancari relativi ad un conto corrente detenuto negli Stati Uniti d’America. Si tratta di interessi che in Italia sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Nel caso occorre indicare nel rigo RM12:

  • In colonna 1, il codiceG” relativo agli interessi sui conti correnti detenuti all’estero;
  • In colonna 2, il codice “069“. Si tratta del codice relativo allo Stato degli Stati Uniti d’America. Per semplicità ipotizziamo che non vi sia la presenza di intermediari finanziari in Stato diverso rispetto a quello di investimento;
  • In colonna 3, l’ammontare degli interessi percepiti, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • In colonna 4, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta (in questo caso il 26%);
  • Infine, in colonna 5, l’imposta dovuta, che deve essere versata dal contribuente alla scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L’importo derivante dalla tassazione sostitutiva deve essere versato, con modello F24, negli stessi termini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo1242imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera“. In questo caso, non è dovuto l’acconto del 20% previsto per i redditi soggetti a tassazione separata. L’anno di riferimento da riportare nel modello F24 è l’anno di incasso del provento, ovvero l’anno oggetto di dichiarazione.

Opzione per l’imposizione ordinaria nel quadro RM per gli interessi attivi di fonte estera

Il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria IRPEF degli interessi percepiti. Per fare questo è necessario che venga barrata la specifica casella6” del rigo RM12. In questo caso, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l’opzione, da segnalare nel rigo RM15, concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (ex art. 18 del TUIR). Attraverso questa opzione il contribuente ha la possibilità di sfruttare l’attenuazione della doppia imposizione (data dall’eventuale applicazione di una withholding tax nello Stato di erogazione degli interessi), attraverso l’applicazione del credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 del TUIR.

La possibilità di esercitare questa opzione porta il contribuente a dover effettuare opportune valutazioni di convenienza (anno per anno) in relazione alla propria situazione per valutare la tassazione sostitutiva rispetto alla tassazione IRPEF (con applicazione del credito per imposte estere).

Attraverso questa opzione l’importo da assoggettare a tassazione ordinaria deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5. L’opzione per la tassazione ordinaria non può, tuttavia, essere esercitata in riferimento ai dividendi derivanti da partecipazioni (qualificate e non) per i quali l’imposizione sostitutiva rimane l’unico regime possibile.

Convenzioni contro le doppie imposizioni sugli interessi attivi

L’art. 11 del modello OCSE di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevede che gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell’altro Stato Contraente (lo Stato della residenza del percettore gli interessi transnazionali) sono imponibili in detto altro Stato. Il modello di convenzione OCSE, quindi, attribuisce una potestà impositiva concorrente sugli interessi transnazionali sia allo Stato della fonte sia allo Stato della residenza del percettore degli interessi transnazionali. In sostanza, la disposizione in commento si articola su due principi:

  • La tassazione degli interessi nel Paese del beneficiario (art. 11 co. 1);
  • La tassazione degli interessi nello Stato della fonte (art. 11 co. 2).

Il paragrafo 6 del Commentario OCSE all’art. 11 precisa che l’articolo in oggetto non è applicabile agli interessi:

  • Maturati in un terzo Stato diverso dai due Stati contraenti;
  • Maturati in uno Stato contraente, ma attribuibili ad una stabile organizzazione dell’altro Stato contraente.

A tal riguardo l’art. 11, paragrafo 5, stabilisce che gli interessi transnazionali si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un’autorità locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no in uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto un debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Tassazione alla fonte in misura convenzionale

Nella generalità dei casi, le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono un’attenuazione del prelievo alla fonte sugli interessi erogati a un soggetto residente nell’altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo. Rimandando ai singoli trattati per l’analisi delle singole pattuizioni, possiamo riassumere che le ritenute applicabili sono generalmente ridotte al 10%. Questa percentuale conforme a quanto stabilito dall’art. 11 del modello OCSE di Convenzioni internazionali.

Questo significa che quando ci si trova di fronte alla percezione di proventi di fonte estera, da parte di soggetto residente, lo Stato di erogazione potrebbe applicare la ritenuta in uscita. In caso di Stato in convenzione con l’Italia, l’importo di questa ritenuta non può superare i limiti previsti dalla convenzione stessa.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Tra i redditi di capitale di fonte estera gli interessi attivi rappresentano una casistica che si presenta con relativa abitualità. L’intensificarsi della presenza di intermediari finanziari non residenti e la facilità legata all’effettuazione di investimenti in altri paesi ha portato, negli ultimi anni, ad aumentare ipotesi di percepimento di redditi di capitale di fonte estera. Questa casistica, spesso, comporta valutazioni da fare sicuramente più complesse rispetto al percepimento degli stessi redditi (derivanti da interessi attivi) di fonte nazionale, ove interviene nel percepimento il sostituto di imposta. Inoltre, questo tipo di investimento di fonte estera determina l’esigenza di dover adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, con la compilazione del quadro RW.

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Domande frequenti

Come vengono tassati gli interessi attivi secondo il Modello OCSE?

Secondo il Modello OCSE, gli interessi attivi sono generalmente tassati nel paese di residenza del beneficiario degli interessi. Tuttavia, possono anche essere tassati nel paese di origine degli interessi, ma a un’aliquota limitata.

Qual è l’aliquota di tassazione sugli interessi attivi prevista dal Modello OCSE?

L’aliquota massima per la tassazione degli interessi nel paese sorgente (withholding tax) è spesso fissata tra il 10% e il 15%, ma questa percentuale può variare in base alle specifiche convenzioni bilaterali tra paesi.

Cosa si intende per “beneficiario effettivo” negli accordi basati sul Modello OCSE?

Il “beneficiario effettivo” è una figura chiave nel contesto della tassazione degli interessi. Si riferisce alla persona o entità che ha il diritto di usufruire degli interessi e di controllarne l’uso. La determinazione del beneficiario effettivo è cruciale per applicare le disposizioni della convenzione.

In che modo il Modello OCSE impatta la tassazione degli interessi attivi per le aziende multinazionali?

Il Modello OCSE influisce sulla pianificazione fiscale delle aziende multinazionali, che devono considerare le norme sui beneficiari effettivi e le disposizioni di tassazione degli interessi nei diversi paesi in cui operano. Questo può influenzare la struttura delle loro operazioni e investimenti transfrontalieri.

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