Indennità di accompagnamento 2026: guida completa agli importi e requisiti

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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica rivolta ai soggetti mutilati o invalidi totali, per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani senza l’ausilio di un accompagnatore.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS agli invalidi civili totali e ai ciechi assoluti che non possono deambulare autonomamente o compiere gli atti quotidiani senza assistenza continua. Per il 2026 l’importo è di € 552,57 mensili per gli invalidi civili (€ 6.630,84 annui) e € 1.064,98 mensili per i ciechi assoluti. La prestazione spetta indipendentemente dal reddito e dall’età, per 12 mensilità senza tredicesima.

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Importi indennità di accompagnamento 2026

L’INPS ha aggiornato gli importi dell’indennità di accompagnamento per il 2026 applicando la rivalutazione automatica dell’1,4% legata all’inflazione. L’adeguamento riguarda sia gli invalidi civili totali che i ciechi assoluti, con un incremento di circa 10 euro mensili rispetto all’anno precedente. Gli importi sono erogati per 12 mensilità senza tredicesima e non subiscono alcuna riduzione in base al reddito personale o familiare del beneficiario.

Importo per invalidi civili totali

Per il 2026 l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali è fissata a € 552,57 mensili. Il totale annuo ammonta a € 6.630,84 (12 mensilità × € 552,57). L’importo è corrisposto in misura fissa indipendentemente dall’età del beneficiario, dalla composizione del nucleo familiare e dall’eventuale svolgimento di attività lavorativa. La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Nel 2025 l’importo era di € 542,02 mensili. L’incremento di € 10,55 al mese rappresenta un aumento annuo di € 126,60. La rivalutazione segue il meccanismo di perequazione automatica stabilito dalla normativa INPS, che adegua le prestazioni assistenziali all’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.

Importo per ciechi assoluti

L’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti presenta un importo significativamente più elevato. Per il 2026 la prestazione è di € 1.064,98 mensili, per un totale annuo di € 12.779,76 (12 mensilità). Anche in questo caso non sono previsti limiti di reddito né requisiti anagrafici. La prestazione spetta dal riconoscimento della cecità assoluta indipendentemente dalla condizione economica.

L’importo 2025 era di € 1.022,44 mensili. L’aumento di € 42,54 al mese si traduce in un incremento annuo di € 510,48. A differenza dell’indennità per invalidi civili, quella per ciechi assoluti non viene sospesa in caso di ricovero presso strutture pubbliche. La prestazione resta erogata per intero anche quando il beneficiario è ospitato in istituti con retta a carico dello Stato.

Confronto con gli importi 2025

La tabella seguente riassume l’evoluzione degli importi tra 2025 e 2026:

CategoriaImporto mensile 2025Importo mensile 2026VariazioneVariazione %Totale annuo 2026
Invalidi civili totali€ 542,02€ 552,57+€ 10,55+1,95%€ 6.630,84
Ciechi assoluti€ 1.022,44€ 1.064,98+€ 42,54+4,16%€ 12.779,76

L’incremento percentuale per i ciechi assoluti risulta superiore in valore assoluto ma entrambe le prestazioni seguono il medesimo criterio di rivalutazione. Gli importi sono stati ufficializzati dall’INPS con la Circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 e applicati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il pagamento avviene con accredito diretto sul conto corrente, libretto postale o carta prepagata del beneficiario, generalmente entro i primi giorni del mese.

Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta esclusivamente a chi possiede congiuntamente i requisiti sanitari e amministrativi stabiliti dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Non è sufficiente essere riconosciuti invalidi civili al 100% per ottenere la prestazione. La Commissione medico-legale dell’INPS deve accertare l’impossibilità di deambulare autonomamente o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. L’assenza di limiti reddituali distingue questa prestazione da altre forme di sostegno per invalidi civili.

Requisiti sanitari per invalidi civili

Il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% costituisce il presupposto minimo ma non sufficiente. Il verbale della Commissione medico-legale deve attestare almeno una delle seguenti condizioni:

Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. La deambulazione si considera impossibile quando il soggetto non è in grado di muoversi autonomamente nemmeno all’interno della propria abitazione. Non rileva la capacità di spostarsi con ausili (carrozzina, stampelle, deambulatore) se questi non consentono comunque l’autonomia completa. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’impossibilità deve essere valutata in senso assoluto, non relativo.

Incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Gli atti quotidiani comprendono igiene personale, alimentazione, vestirsi, gestire i bisogni fisiologici. L’incapacità deve riguardare la sfera dell’autosufficienza personale, non quella lavorativa o sociale. Anche chi è fisicamente in grado di compiere materialmente questi atti può avere diritto all’indennità se necessita di assistenza continua per deficit cognitivi o psichici. La sentenza della Cassazione n. 1377/2003 ha riconosciuto il diritto ai minori con gravi deficit intellettivi che necessitano di supervisione costante.

Per persone affette da patologie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson avanzato, SLA) o da gravi disturbi psichiatrici, la Commissione valuta non solo la capacità fisica ma anche quella cognitiva di comprendere la portata delle azioni quotidiane.

Requisiti per ciechi assoluti

Per i ciechi assoluti i requisiti sanitari sono disciplinati dalla Legge n. 382/1970. Si considera cieco assoluto chi presenta totale mancanza della vista in entrambi gli occhi oppure residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La mera percezione dell’ombra e della luce rientra nella definizione di cecità assoluta.

Il riconoscimento della cecità assoluta è sufficiente per accedere all’indennità di accompagnamento. Non è necessario dimostrare l’impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani, a differenza di quanto richiesto per gli invalidi civili. Il verbale emesso dalla Commissione medico-legale deve contenere espressamente la dicitura “cieco assoluto” con riferimento alla normativa di legge.

I ciechi assoluti possono cumulare l’indennità di accompagnamento con la pensione di inabilità per ciechi civili (€ 368,46 mensili per il 2026) e con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile totale se riconosciuti anche pluriminorati. Questa possibilità deriva dalla distinta natura delle minorazioni che generano diritto alle diverse prestazioni.

Requisiti amministrativi e di residenza

Oltre ai requisiti sanitari, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti amministrativi:

Cittadinanza. Hanno diritto cittadini italiani, cittadini UE iscritti all’anagrafe del comune di residenza, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico Immigrazione. La carta di soggiorno per lungo periodo non è requisito essenziale se sussiste il permesso annuale.

Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. L’INPS verifica la residenza anagrafica in Italia. I periodi di soggiorno temporaneo all’estero inferiori a 30 giorni non interrompono il diritto alla prestazione. Soggiorni superiori richiedono comunicazione all’Istituto per evitare sospensioni del pagamento.

Assenza di ricovero a carico dello Stato. Il ricovero gratuito presso istituti pubblici per periodi superiori a 29 giorni consecutivi comporta la sospensione dell’indennità. Questo requisito non si applica ai ciechi assoluti, che mantengono il diritto alla prestazione anche durante il ricovero. Il day hospital e i ricoveri presso strutture private a pagamento non rilevano ai fini della sospensione.

Differenza tra pensione di invalidità e indennità di accompagnamento

La confusione tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento è frequente perché entrambe le prestazioni sono erogate dall’INPS a favore di persone con disabilità. Si tratta però di due istituti giuridici distinti con finalità, requisiti e importi completamente diversi. La pensione di invalidità compensa la ridotta capacità lavorativa, mentre l’indennità di accompagnamento copre i costi dell’assistenza personale necessaria per la vita quotidiana.

La tabella seguente evidenzia le differenze fondamentali tra le due prestazioni:

ElementoPensione di invalidità civileIndennità di accompagnamento
Percentuale invalidità100% (pensione inabilità) o 74-99% (assegno mensile)100% + impossibilità deambulare/atti quotidiani
Importo mensile 2026€ 340,71 (inabilità) – € 313,91 (assegno)€ 552,57 (invalidi) – € 1.064,98 (ciechi)
Limite di reddito€ 20.029,55 annui (inabilità) – € 5.852,21 (assegno)Nessun limite
Mensilità13 (con tredicesima)12 (senza tredicesima)
Compatibilità lavoroIncompatibile se reddito supera limitePienamente compatibile
Cumulabilità reciprocaSì, cumulabile con accompagnamentoSì, cumulabile con pensione

Un invalido civile al 100% con reddito annuo di € 25.000 non ha diritto alla pensione di inabilità perché supera il limite reddituale. Ha invece diritto all’indennità di accompagnamento se la Commissione medico-legale certifica l’impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani. L’assenza di limiti di reddito rende l’indennità accessibile anche a chi lavora o percepisce altre pensioni.

Chi possiede i requisiti per entrambe le prestazioni può cumularle. Un invalido totale non autosufficiente con reddito inferiore a € 20.029,55 annui percepisce sia la pensione di inabilità (€ 340,71 mensili per 13 mesi) sia l’indennità di accompagnamento (€ 552,57 mensili per 12 mesi). Il totale annuo raggiunge € 11.061,07 senza considerare eventuali incrementi al milione per gli ultrasessantacinquenni con redditi molto bassi.

La pensione di invalidità si richiede con la stessa domanda dell’indennità di accompagnamento. La Commissione medico-legale valuta contemporaneamente la percentuale di invalidità e la sussistenza dei requisiti per l’accompagnamento. Il verbale finale indica quali prestazioni sono state riconosciute. Molti richiedenti ottengono solo una delle due prestazioni perché non possiedono tutti i requisiti per entrambe.

Compatibilità e cumulabilità dell’indennità

L’indennità di accompagnamento presenta un regime di compatibilità molto favorevole rispetto ad altre prestazioni assistenziali. La Legge n. 18/1980 consente la cumulabilità con redditi da lavoro e con la maggior parte delle prestazioni previdenziali. Questa caratteristica la distingue nettamente dalla pensione di invalidità civile e dall’assegno mensile assistenziale, entrambi soggetti a limiti reddituali stringenti. Il legislatore ha voluto garantire che il sostegno per l’assistenza personale non venga penalizzato dalla capacità reddituale del beneficiario.

Compatibilità con lavoro dipendente e autonomo

L’indennità di accompagnamento è pienamente compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Il beneficiario può essere dipendente, autonomo, professionista o imprenditore senza alcun limite di reddito. Un invalido totale non autosufficiente che percepisce € 552,57 mensili di indennità continua a riceverla anche se il suo reddito da lavoro autonomo supera € 50.000 annui.

Questa compatibilità assoluta vale anche per la titolarità di partita IVA e per l’esercizio di attività d’impresa. L’INPS non richiede alcuna comunicazione reddituale annuale per verificare il mantenimento del diritto. Il pagamento procede automaticamente fino a quando sussistono i requisiti sanitari certificati dalla Commissione medico-legale. La prestazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, quindi non aumenta la tassazione complessiva del beneficiario.

La compatibilità con il lavoro si spiega con la finalità della prestazione. L’indennità copre i costi dell’assistenza personale necessaria per la vita quotidiana, non compensa la ridotta capacità lavorativa come fa la pensione di invalidità. Un invalido può essere completamente autonomo sul piano lavorativo (soprattutto per lavori intellettuali) pur necessitando di assistenza continua per igiene personale, alimentazione e mobilità domestica.

Compatibilità con altre prestazioni previdenziali

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con le seguenti prestazioni:

Pensione di inabilità civile. La compatibilità è piena. Chi riceve € 340,71 mensili di pensione di inabilità continua a percepirla insieme ai € 552,57 di indennità di accompagnamento. Il totale mensile raggiunge € 893,28 (€ 11.614,62 annui considerando le 13 mensilità della pensione e le 12 dell’indennità).

Pensione di vecchiaia o anticipata. L’indennità non è condizionata dal trattamento pensionistico ordinario. Un pensionato con trattamento INPS di € 2.000 mensili che diventa invalido totale non autosufficiente riceve l’indennità di accompagnamento senza riduzioni.

Assegno di inclusione e pensione di cittadinanza. La cumulabilità è garantita. L’indennità di accompagnamento concorre però al calcolo del reddito familiare ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno di inclusione. Nella scala di equivalenza viene applicato un coefficiente maggiorato per il componente disabile grave.

Indennità di comunicazione per sordi e indennità speciale per ciechi parziali. Le prestazioni sono cumulabili se il beneficiario è riconosciuto pluriminorato, ossia presenta più minorazioni distinte che generano diritto a prestazioni diverse.

Indennità di accompagnamento per cieco assoluto. Un soggetto riconosciuto sia invalido civile totale che cieco assoluto può percepire entrambe le indennità se le minorazioni sono autonome e certificate nel verbale come distinte.

La somma delle prestazioni consente un sostegno economico adeguato alle spese di assistenza, che per persone completamente non autosufficienti superano spesso € 1.500 mensili tra badante, ausili e spese sanitarie.

Incompatibilità: quando non spetta

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le seguenti situazioni:

Indennità analoghe per causa di guerra, lavoro o servizio. Chi percepisce indennità di accompagnamento per invalidità contratta a causa di guerra, infortunio sul lavoro o servizio non può cumulare quella per invalidità civile. Il beneficiario può esercitare il diritto di opzione scegliendo il trattamento economicamente più favorevole. La rinuncia a una delle due prestazioni deve essere formale e comunicata all’ente erogatore.

Ricovero gratuito oltre 29 giorni. Il ricovero presso istituti pubblici con retta interamente a carico dello Stato comporta la sospensione dell’indennità dal trentesimo giorno consecutivo di degenza. La ratio è che durante il ricovero l’assistenza personale è già garantita dalla struttura. La sospensione cessa automaticamente alla dimissione e l’indennità riprende dal mese successivo.

Il ricovero si considera gratuito quando la retta è coperta integralmente da un ente pubblico (ASL, Regione, Comune). Se il beneficiario partecipa parzialmente al costo della retta con quota propria, l’indennità non viene sospesa. Il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1705/1999 relativa ai pazienti oncologici in chemioterapia.

I ciechi assoluti rappresentano un’eccezione. Per loro il ricovero comporta solo la riduzione della pensione di inabilità per ciechi, non la sospensione dell’indennità di accompagnamento che viene erogata per intero anche durante la degenza. Questa differenza deriva dalla normativa speciale per i non vedenti.

Sospensione dell’indennità in caso di ricovero

La disciplina della sospensione per ricovero genera numerosi contenziosi con l’INPS per la difficoltà di interpretare correttamente la nozione di “ricovero gratuito” e per la mancata comunicazione tempestiva da parte dei beneficiari. La normativa mira a evitare duplicazioni di spesa pubblica quando l’assistenza personale è già garantita dalla struttura sanitaria. La sospensione opera automaticamente ma richiede la collaborazione attiva del beneficiario per evitare recuperi successivi delle somme indebitamente percepite.

Ricovero superiore a 29 giorni

L’indennità di accompagnamento viene sospesa quando il beneficiario è ricoverato presso istituti pubblici con retta interamente a carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi. La sospensione decorre dal trentesimo giorno di ricovero ininterrotto. I primi 29 giorni di degenza non comportano alcuna riduzione della prestazione.

Il computo dei giorni segue il criterio del ricovero continuativo. Se un invalido viene dimesso dopo 25 giorni e ricoverato nuovamente dopo 10 giorni, il conteggio riparte da zero. Non si applica il cumulo di periodi separati di ricovero. La continuità si interrompe con la dimissione formale dalla struttura, anche se seguita da immediato nuovo ricovero presso altro istituto.

La definizione di “ricovero gratuito a carico dello Stato” richiede che la retta sia coperta integralmente da un ente pubblico. Le modalità di copertura comprendono:

Ricovero ordinario presso ospedali pubblici o convenzionati con il SSN. Se la prestazione sanitaria è erogata in regime di assistenza ospedaliera ordinaria senza alcuna compartecipazione da parte del paziente, il ricovero si considera gratuito. La sospensione si applica anche ai ricoveri presso strutture private convenzionate quando la retta è interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

RSA e strutture residenziali con retta a carico pubblico. Il ricovero presso residenze sanitarie assistenziali comporta sospensione solo se il costo è coperto integralmente da Regione, ASL o Comune. Se l’invalido partecipa al pagamento della retta anche solo parzialmente con risorse proprie o della famiglia, l’indennità non viene sospesa. Questa distinzione genera frequenti contestazioni: molti beneficiari versano quote minime di compartecipazione proprio per mantenere il diritto all’indennità.

Istituti di riabilitazione e lungodegenza. I ricoveri presso strutture riabilitative seguono le stesse regole. La sospensione opera se la degenza supera 29 giorni e la retta è completamente a carico pubblico. I percorsi riabilitativi intensivi post-ictus o post-trauma che durano mesi comportano quindi la perdita temporanea dell’indennità.

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’INPS il ricovero entro 30 giorni. La comunicazione può avvenire tramite il portale telematico MyINPS, tramite patronato o contact center. La mancata comunicazione non impedisce all’INPS di rilevare il ricovero attraverso verifiche incrociate con le banche dati del Ministero della Salute. Chi continua a percepire l’indennità oltre il ventinovesimo giorno è tenuto alla restituzione delle somme con sanzioni amministrative. Il recupero può essere rateizzato su richiesta del debitore.

Come richiedere l’indennità di accompagnamento

La procedura per ottenere l’indennità di accompagnamento si articola in fasi sequenziali coordinate tra medico certificatore, INPS e Commissione medico-legale. Il Decreto Legislativo n. 62/2024 ha introdotto semplificazioni procedurali nelle province in sperimentazione, dove il certificato medico avvia automaticamente l’iter amministrativo senza necessità di presentare una domanda separata. Nelle altre province resta in vigore il procedimento tradizionale che richiede due passaggi distinti. La tempistica complessiva dalla certificazione medica alla liquidazione della prima mensilità varia da 4 a 8 mesi a seconda del carico di lavoro delle commissioni territoriali.

Certificato medico introduttivo

Il primo adempimento spetta al medico di base o a un medico abilitato alla certificazione telematica INPS. Il certificato medico introduttivo deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS riservato ai medici certificatori. Non sono ammesse certificazioni cartacee o inviate tramite PEC.

Il medico compila il modulo digitale indicando:

Dati anagrafici del paziente e codice fiscale. Il sistema verifica automaticamente la corrispondenza con le anagrafiche INPS.

Patologie invalidanti con codici ICD-10. La descrizione deve essere dettagliata e circostanziata. Non sono sufficienti indicazioni generiche come “grave disabilità motoria”. Il medico specifica le limitazioni funzionali concrete: impossibilità di deambulare oltre 10 metri senza assistenza, incapacità di lavarsi autonomamente, necessità di imboccamento per alimentarsi.

Prestazioni richieste. Il medico deve barrare espressamente la voce “indennità di accompagnamento” tra le prestazioni economiche richieste. Se il paziente ha diritto anche ad altre prestazioni (pensione di inabilità, contrassegno invalidi) vanno indicate contestualmente.

Il certificato ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio. Entro questo termine il richiedente deve presentare la domanda amministrativa all’INPS, altrimenti il certificato decade e occorre richiederlo nuovamente. Il sistema genera un codice univoco che identifica il certificato e che va utilizzato nella successiva domanda.

Un certificato che indica solo “invalidità totale” senza specificare l’impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani porta quasi sempre a un verbale negativo per l’indennità, anche se viene riconosciuta la pensione di inabilità.

Presentazione della domanda INPS

Nelle province non coinvolte nella sperimentazione della riforma, il richiedente deve presentare domanda amministrativa entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico. La domanda si inoltra esclusivamente per via telematica attraverso i seguenti canali:

Portale INPS con SPID, CIE o CNS. L’utente accede al servizio “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” nella sezione “Prestazioni e Servizi”. Il sistema richiede di inserire il codice del certificato medico precedentemente rilasciato. La procedura guidata presenta vari campi obbligatori.

Contact Center INPS 803 164. Il servizio telefonico consente di presentare domanda tramite operatore fornendo i dati anagrafici e il codice del certificato medico.

Patronati e associazioni di categoria. ANMIC, ENS, UIC, ANFASS e i patronati (INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, ACLI) offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio della domanda. Questo canale è consigliato per chi non ha dimestichezza con le procedure telematiche.

La domanda richiede di inserire dati socioeconomici essenziali:

Modalità di pagamento. Il richiedente indica l’IBAN del conto corrente, libretto postale o carta prepagata su cui ricevere l’accredito. Il conto deve essere intestato o cointestato al beneficiario. Per i minori o gli interdetti il conto può essere intestato al tutore legale.

Eventuale delega alla riscossione. È possibile delegare un terzo (familiare, amministratore di sostegno) alla riscossione dell’indennità. La delega richiede documentazione specifica e viene verificata dall’INPS.

Situazione lavorativa. La domanda chiede se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente o autonoma. L’informazione è rilevante solo a fini statistici perché l’indennità spetta indipendentemente dal reddito da lavoro.

Eventuali ricoveri in corso. Se al momento della domanda il richiedente è ricoverato presso istituti pubblici da oltre 29 giorni, l’indennità non viene erogata fino alla dimissione.

Per i minori la domanda viene presentata dai genitori o dal tutore. I dati socioeconomici (modello AP70) vanno trasmessi solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, non in fase di domanda iniziale.

Accertamento sanitario e verbale

Dopo la presentazione della domanda, l’INPS convoca il richiedente a visita medica presso la Commissione medico-legale della ASL di residenza integrata da un medico INPS. La convocazione arriva tramite raccomandata A/R o PEC con almeno 15 giorni di preavviso. L’appuntamento può essere rinviato una sola volta per giustificato motivo (ricovero ospedaliero, impedimento grave) presentando richiesta entro la data fissata.

La visita medica dura mediamente 20-30 minuti. La Commissione:

Esamina la documentazione sanitaria. Il richiedente deve portare tutta la documentazione medica rilevante: cartelle cliniche, referti specialistici, esami diagnostici, certificazioni di ricoveri. Più la documentazione è completa e circostanziata, maggiore è la probabilità di un verbale favorevole.

Effettua l’accertamento diretto. I medici verificano concretamente la capacità di deambulare e di compiere atti quotidiani. Per patologie neurologiche o psichiatriche valutano le funzioni cognitive e comportamentali. La visita può includere prove funzionali (alzarsi da una sedia, camminare per alcuni metri, compiere gesti quotidiani).

Redige il verbale. Al termine dell’accertamento la Commissione compila il verbale di invalidità civile indicando la percentuale di invalidità riconosciuta e le eventuali prestazioni economiche spettanti. Il verbale specifica espressamente se è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Il verbale viene trasmesso all’INPS per la validazione. L’Istituto effettua un controllo di coerenza e può disporre ulteriori accertamenti se rileva incongruenze. Il verbale definitivo viene inviato al richiedente tramite raccomandata A/R o PEC entro 120 giorni dalla data della visita. È anche disponibile nella sezione “Cassetta postale” del portale MyINPS.

In caso di verbale negativo, il richiedente può presentare ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla notifica. Il ricorso va depositato presso il Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro. La procedura è gratuita per le controversie di invalidità civile e non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato fino a € 1.100 di valore della causa.

Tempi di lavorazione e decorrenza

La Legge n. 241/1990 stabilisce un termine ordinario di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella pratica i tempi effettivi dipendono dal carico di lavoro delle commissioni mediche territoriali. Le ASL con arretrati elevati possono richiedere 6-8 mesi dalla domanda al verbale definitivo.

L’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata il 15 marzo 2026, la decorrenza è il 1° aprile 2026. Il pagamento degli arretrati avviene in unica soluzione insieme alla prima mensilità ordinaria dopo l’approvazione del verbale. Gli arretrati possono ammontare a diverse migliaia di euro se tra domanda e liquidazione trascorrono molti mesi.

In via eccezionale, la decorrenza può essere anticipata alla data indicata dalla Commissione nel verbale se questa rileva che l’impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani sussisteva già da tempo. Questa possibilità è rara e richiede documentazione sanitaria che provi lo stato invalidante preesistente.

Per i minori che compiono 18 anni e sono già titolari di indennità di accompagnamento, è necessario presentare il modello AP70 entro 6 mesi dalla maggiore età per comunicare i dati socioeconomici e confermare le modalità di pagamento. Il mancato invio comporta la sospensione dell’indennità fino alla regolarizzazione.

Riforma della disabilità e novità 2026

Il sistema di accertamento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento sta attraversando una fase di trasformazione strutturale. Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 introduce un nuovo modello di valutazione della disabilità basato sulla classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo è superare il paradigma puramente medico-legale per adottare un approccio bio-psico-sociale che considera la persona nella sua globalità e nel contesto ambientale in cui vive. La riforma impatterà significativamente sulle modalità di richiesta e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a partire dal 2027.

Decreto Legislativo n. 62/2024

Il D.Lgs. 62/2024 ridisegna l’intero impianto normativo della disabilità in attuazione della Legge delega 227/2021. Le novità principali riguardano:

Valutazione di base e valutazione multidimensionale. Il nuovo sistema prevede due livelli di accertamento. La valutazione di base certifica la condizione di disabilità e determina il diritto alle prestazioni economiche (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità). La valutazione multidimensionale approfondisce i bisogni assistenziali specifici della persona e definisce il progetto di vita personalizzato. Per l’indennità di accompagnamento resta determinante la valutazione di base che accerta l’impossibilità di deambulare o di compiere atti quotidiani.

Unificazione degli accertamenti. La riforma prevede che con un unico accertamento vengano riconosciuti contemporaneamente invalidità civile, handicap ai sensi della Legge 104/1992, disabilità ai fini lavorativi e non autosufficienza. Il cittadino non dovrà più sottoporsi a visite separate presso commissioni diverse. Il verbale unico riporterà tutte le certificazioni necessarie per accedere alle varie prestazioni e agevolazioni.

Semplificazione procedurale nelle province pilota. Nelle province in sperimentazione il certificato medico introduttivo sostituisce la domanda amministrativa. Il medico che rilascia il certificato attiva automaticamente l’intero iter. Il cittadino non deve presentare una domanda separata all’INPS. Questa semplificazione riduce gli errori procedurali e accelera i tempi. I dati socioeconomici (IBAN, situazione lavorativa) vengono richiesti solo dopo l’esito positivo della valutazione sanitaria.

Digitalizzazione del Casellario dell’assistenza. Il nuovo sistema informatico raccoglie in un database unico tutte le informazioni relative ai beneficiari di prestazioni assistenziali. L’INPS può verificare in tempo reale situazioni di incompatibilità (ricoveri prolungati, percezione di indennità per causa di guerra) riducendo i pagamenti indebiti.

L’eliminazione del passaggio intermedio di presentazione domanda evita gli errori di abbinamento tra certificato medico e istanza amministrativa che causavano frequenti rigetti formali.

Calendario pagamenti 2026

L’INPS eroga l’indennità di accompagnamento con cadenza mensile secondo un calendario predefinito comunicato annualmente con circolare specifica. Per il 2026 i pagamenti seguono il calendario generale delle prestazioni assistenziali pubblicato dall’Istituto con Messaggio n. 4675 del 20 dicembre 2025. L’accredito avviene normalmente il primo giorno bancabile del mese, con possibili variazioni di 1-2 giorni a seconda del canale di pagamento scelto dal beneficiario.

Le date di accredito per il 2026 sono le seguenti:

Gennaio 2026: accredito dal 2 gennaio (il 1° è festivo) Febbraio 2026: accredito dal 2 febbraio Marzo 2026: accredito dal 1° marzo Aprile 2026: accredito dal 1° aprile Maggio 2026: accredito dal 2 maggio (il 1° è festivo) Giugno 2026: accredito dal 1° giugno Luglio 2026: accredito dal 1° luglio Agosto 2026: accredito dal 1° agosto Settembre 2026: accredito dal 1° settembre Ottobre 2026: accredito dal 1° ottobre Novembre 2026: accredito dal 2 novembre Dicembre 2026: accredito dal 1° dicembre

I beneficiari che hanno scelto l’accredito su conto corrente bancario o postale ricevono la disponibilità delle somme generalmente nella data indicata o nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Chi ha optato per il ritiro in contanti presso gli uffici postali deve attendere il calendario specifico di Poste Italiane che scagliona i pagamenti per ordine alfabetico nei primi giorni del mese. Il ritiro in contanti è consentito solo per importi inferiori a € 1.000 mensili, quindi non è disponibile per i ciechi assoluti che percepiscono € 1.064,98.

Fonti e riferimenti normativi

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 — Norma fondante che istituisce l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali impossibilitati a deambulare o a compiere atti quotidiani senza assistenza continua.

Legge 28 marzo 1968, n. 406 — Disciplina l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, riconosciuta indipendentemente da reddito ed età.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 — Disposizioni integrative in materia di assistenza economica ai ciechi civili, definisce i criteri per la cecità assoluta.

Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 — Riforma della disabilità in attuazione della Legge delega 227/2021, introduce valutazione ICF e semplificazione procedurale nelle province sperimentali.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 — Norme sul procedimento amministrativo, stabilisce il termine ordinario di 120 giorni per la conclusione del procedimento di riconoscimento.

Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 — Compatibilità tra indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, consente la cumulabilità delle due prestazioni.

D.M. 5 febbraio 1992 — Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 40, comma 4 — Riduzione dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti a €93 mensili in caso di fruizione del servizio di accompagnamento pubblico.

Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), art. 41 — Requisiti per l’accesso degli stranieri extracomunitari alle prestazioni assistenziali, richiede permesso di soggiorno almeno annuale.

Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5 — Disciplina l’indennità per minori invalidi e le modalità di presentazione dati socioeconomici al compimento della maggiore età tramite modello AP70.

Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 — Importi delle prestazioni assistenziali per l’anno 2026 con rivalutazione dell’1,4%, stabilisce €552,57 per invalidi civili e €1.064,98 per ciechi assoluti.

Messaggio INPS n. 4675 del 20 dicembre 2025 — Calendario dei pagamenti delle prestazioni assistenziali per l’anno 2026.

Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026 — Correzione delle tabelle degli importi 2026 con aggiornamento definitivo a €551,53 per invalidi civili.

Sentenza Corte di Cassazione n. 1705 del 1999 — Chiarisce che il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione dell’indennità, riconoscendo il diritto ai pazienti oncologici in chemioterapia.

Sentenza Corte di Cassazione n. 1377 del 2003 — Riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento ai minori incapaci di camminare autonomamente e bisognosi di assistenza continua.

Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2020 — Chiarimenti sulla compatibilità tra indennità di accompagnamento e prestazioni per causa di guerra, lavoro o servizio, ribadisce il diritto di opzione.

Decreto Ministero Lavoro del 28 dicembre 2024 — Proroga della sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 fino al 31 dicembre 2026 ed estensione a ulteriori 40 province.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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