Imprenditore commerciale: definizione requisiti e obblighi

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L’imprenditore commerciale è il soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi, distinguendosi dal piccolo imprenditore e dall’imprenditore agricolo per specifici criteri dimensionali e qualitativi.

Nel nostro ordinamento, non esiste una definizione di impresa, ma vengono distinte diverse categorie di imprenditori, commerciale e agricolo. L’attività dell’imprenditore commerciale è regolata da una disciplina più rigorosa che prevede l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta di scritture contabili, oltre ad essere soggetta alla liquidazione giudiziale ed a procedure concorsuali.

L’art. 2195 del Codice Civile individua le attività commerciali per eccellenza, mentre l’art. 2082 fornisce la definizione generale di imprenditore. La distinzione tra imprenditore commerciale e altre categorie imprenditoriali produce conseguenze significative in termini di regime giuridico applicabile, obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuta delle scritture contabili e responsabilità patrimoniale.

La definizione normativa di imprenditore commerciale

Il Codice Civile non fornisce una definizione diretta di imprenditore commerciale, ma utilizza un criterio residuale. L’art. 2195 c.c. elenca le attività commerciali: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, e altre attività ausiliarie alle precedenti. L’imprenditore commerciale è quindi colui che esercita una di queste attività, purché non rientri nella categoria del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.

La Cassazione ha precisato che l’attività commerciale si caratterizza per l’interposizione tra produzione e consumo, creando valore aggiunto attraverso l’organizzazione dei fattori produttivi (Cass. Civ. Sez. I, n. 15436/2019). Questo orientamento sottolinea come l’elemento distintivo sia l’organizzazione imprenditoriale finalizzata al mercato, non la mera commercializzazione di prodotti.

L’art. 2082 c.c. richiede inoltre che l’attività sia esercitata professionalmente, con organizzazione e finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. La professionalità implica continuità e non occasionalità dell’attività, mentre l’organizzazione richiede il coordinamento di fattori produttivi, anche minimi.

Imprenditore individuale e collettivo

L’imprenditore commerciale può avvalersi della presenza di diversi collaboratori o dipendenti per svolgere l’attività in modo organizzato, e con uno scopo di lucro derivato dalla vendita di prodotti o servizi. L’imprenditore poi può essere di due tipi:

  • Imprenditore individuale: se l’attività è svolta da una persona fisica;
  • Imprenditore collettivo: se l’attività è svolta da un ente.

Deve essere ricordato che è necessario seguire un iter burocratico, e iscriversi per esempio al Registro delle Imprese, e procedere alla conservazione di tutta una serie di scritture contabili che riguardano le entrate e le uscite economiche dell’attività. La sua figura è sottoposta ad una serie di oneri:

  • Sottoposizione al fallimento ed alla altre procedure concorsuali;
  • Soltanto l’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito;
  • Obbligo d’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • La continuazione dell’impresa da parte degli incapaci può avvenire con l’autorizzazione del tribunale.

Come visto nella definizione, per essere considerato imprenditore commerciale, un soggetto deve possedere determinate caratteristiche, sulla base dell’attività svolta:

  • Porta avanti una attività economica;
  • L’attività è svolta in modo organizzato;
  • L’attività è svolta in modo professionale;
  • L’obiettivo è quello di produrre beni o servizi.

Vediamo nel dettaglio cosa si intende per ognuna di queste caratteristiche.

Attività economica

L’imprenditore commerciale è colui che porta avanti una attività economica, ovvero che ricava un guadagno, in termini di denaro, dalla produzione, scambio o vendita di prodotti o servizi. Lo scopo dello svolgimento dell’attività è quindi quello di creare una ricchezza.

In altri termini, si può dire che l’attività è condotta con uno scopo di lucro, tuttavia non è del tutto esatto. L’obiettivo dell’attività dev’essere di tipo economico, quindi non sempre è necessario condurre una impresa di questo tipo per scopo di lucro, ma si può anche portare avanti per ricavare un guadagno tale da coprire almeno i costi di produzione, o le spese necessarie al mantenimento dell’attività.

Come è facile intuire, una attività che non persegue tale scopo economico può facilmente trovarsi in una situazione di fallimento, poiché non è in grado di sostenersi. Infine, una attività economica deve rispettare le norme del paese in cui viene svolta, in materia fiscale, contabile, in termini di procedure lecite, e così via, seguendo gli obblighi di legge.

Attività organizzata

Un’altra caratteristica è quella dell’organizzazione: l’imprenditore commerciale è colui che porta avanti l’impresa in modo organizzato, ovvero impiega mezzi materiali, collaboratori e azioni volte a mandare avanti l’attività, perseguendo lo scopo economico.

Ciò che contraddistingue un’attività organizzata, da quella per esempio svolta da un lavoratore autonomo professionista, è proprio l’impiego di risorse materiali e di lavoro, necessarie a portare avanti l’impresa e impiegando capitale di denaro (iniziale o successivamente tramite investimenti).

Un’attività organizzata quindi si contraddistingue per l’utilizzo delle risorse in denaro, della forza lavoro e della struttura che assume, molto diversa da quella di un semplice professionista autonomo. Anche in questo caso l’imprenditore deve rispettare alcune norme secondo le leggi del paese in cui opera. In Italia per esempio dovrà occuparsi di accantonare una quota di denaro per le tasse, i contributi previdenziali e gli stipendi dei lavoratori, e coprire altre spese.

Nell’organizzazione dell’impresa può essere previsto l’impiego di figure esterne o interne all’azienda, in particolare:

  • Ausiliari subordinati: sono i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dal titolare, che organizzano il lavoro per esempio dei dipendenti, e rispondono all’imprenditore;
  • Ausiliari autonomi: sono collaboratori esterni all’impresa che supportano con il loro lavoro l’imprenditore, come ad esempio un agente di commercio.

Attività professionale

Il requisito di professionalità è altrettanto importante per definire un imprenditore commerciale. Si tratta della necessità di svolgere l’attività in modo continuativo e duraturo nel tempo, ovvero non in modo saltuario. L’attività svolta quindi deve essere portata avanti per un certo periodo di tempo, ovvero non si tratta di un lavoro svolto una tantum.

Nonostante questo comunque è possibile individuare tra le imprese commerciali anche quelle che operano solamente durante un certo periodo dell’anno. Pensiamo ad esempio alle attività del mondo del turismo, che operano esclusivamente durante alcuni mesi dell’anno, per esempio per la stagione estiva o quella invernale. Anche queste attività sono condotte in modo professionale, poiché comunque si tratta di imprese stabili e durature nel tempo.

Produzione di beni o servizi

L’ultima caratteristica fondamentale dell’impresa commerciale è la finalità, ovvero la produzione di beni o servizi. Si tratta di un obiettivo definito qui in modo molto generale, ma che tuttavia è fondamentale per caratterizzare una attività di impresa commerciale.

Si tratta di un obiettivo che l’organizzazione persegue per offrire sul mercato un determinato prodotto, un bene, oppure un servizio, che può essere di diverso tipo. Rientrano nella categoria di imprese commerciali sia le attività che vendono un determinato prodotto al pubblico, sia per esempio le attività di trasporto, oppure quelle bancarie o assicurative.

Anche se si tratta di prodotti o servizi molto differenti tra loro, queste attività rientrano sempre nell’impresa commerciale. Si differenziano dalle imprese non commerciali per tutte le caratteristiche viste prima. Nello specifico, le attività possono muoversi in questi macro settori:

  • Attività industriali di produzione di beni e servizi;
  • Attività di scambio e circolazione di beni;
  • Attività di trasporto via terra, acqua o aria;
  • Attività bancaria o assicurativa;
  • Attività ausiliarie a quelle precedenti.

Tutte le attività commerciali rientrano in una o più aree di quelle elencate qui, oppure possono essere inserite tra le attività ausiliarie di supporto alle altre.

Capacità di agire

Per quanto riguarda strettamente l’imprenditore commerciale, un soggetto lo diventa quando comincia una attività imprenditoriale, rispettando per la propria attività le caratteristiche viste prima. Si determina la cessazione del ruolo di imprenditore commerciale quando queste caratteristiche vengono meno, e non si può più parlare di attività organizzata economica e professionale.

La capacità di agire è un altro presupposto essenziale per determinare chi è l’imprenditore commerciale. Un soggetto minore, oppure un interdetto o un inabilitato, non possono svolgere normalmente l’attività, per cui non possono diventare imprenditori commerciali.

Tuttavia se già lo sono, possono continuare l’attività che svolgevano in precedenza, ovvero se l’impresa è stata acquisita. Ci deve essere comunque sempre una specifica autorizzazione da parte del Tribunale, e lo stesso vale anche per un soggetto minore.

Un soggetto minorenne può intraprendere un’attività di impresa di questo tipo? In linea generale solamente il minore emancipato può avviare una attività imprenditoriale commerciale, tuttavia anche in questo caso deve esserci una precisa autorizzazione da parte di un Tribunale.

Obblighi e normative dell’imprenditore

Un imprenditore commerciale, oltre a costituire una impresa come visto prima, con le caratteristiche che la distinguono da qualsiasi altra forma di attività, deve rispettare alcuni obblighi di natura burocratica e adempiere ad alcune normative italiane.

In particolare, per avviare una attività è necessaria l’apertura di una Partita Iva, e l’iscrizione al Registro delle Imprese. Oltre alle conseguenze dettate dalla Partita Iva (il versamento delle tasse annualmente, l’accantonamento dei contributi all’ente previdenziale) in base al settore specifico possono essere necessarie altre azioni per adempiere agli obblighi burocratici.

Tuttavia, le imprese commerciali devono anche necessariamente tenere traccia delle scritture contabili, ovvero il libro giornale, il libro degli inventari, e altre scritture contabili in base al tipo di impresa. Documenti, fatture e contratti in essere vanno conservati e mantenuti nel tempo, sia per eventuali controlli che per essere in regola con le normative italiane.

Una differenza riguarda su questo punto il piccolo imprenditore, che non è obbligato a tenere le scritture contabili, e anche per i lavoratori autonomi professionisti le cose cambiano.

La distinzione dal piccolo imprenditore

L’art. 2083 c.c. definisce piccolo imprenditore colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La distinzione è cruciale perché il piccolo imprenditore non è soggetto al fallimento e agli obblighi contabili dell’imprenditore commerciale.

Il criterio della prevalenza del lavoro personale e familiare è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso qualitativo piuttosto che meramente quantitativo. La Cassazione ha stabilito che deve valutarsi l’incidenza del lavoro personale sull’organizzazione complessiva dell’impresa, considerando sia l’aspetto direttivo che quello esecutivo (Cass. Civ. Sez. I, n. 7913/2019).

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 2017, ha precisato che la qualifica di piccolo imprenditore deve essere valutata caso per caso, considerando le caratteristiche concrete dell’attività. Il superamento delle soglie dimensionali previste per determinati benefici fiscali può rappresentare un indizio della perdita della qualifica di piccolo imprenditore.

L’evoluzione dell’attività può comportare il passaggio dalla piccola alla media-grande impresa commerciale. Tale transizione rileva dal momento in cui si verifica effettivamente, con conseguente applicazione immediata del nuovo regime giuridico e degli obblighi connessi.

Gli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L’art. 2196 c.c. stabilisce l’obbligo di iscrizione dell’imprenditore commerciale nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. L’iscrizione ha efficacia costitutiva per le società di capitali e dichiarativa per gli imprenditori individuali e le società di persone, ma in entrambi i casi produce effetti di pubblicità legale.

Il D.P.R. n. 581/1995 disciplina il procedimento di iscrizione, richiedendo la presentazione di domanda con i dati identificativi dell’imprenditore, la sede, l’oggetto dell’attività e altre informazioni rilevanti. La mancata iscrizione nei termini comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e l’inopponibilità ai terzi di determinati atti.

La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di iscrizione sorge automaticamente con l’inizio dell’attività commerciale, indipendentemente dalla volontà dell’imprenditore. La Cassazione ha stabilito che l’omessa iscrizione non impedisce l’acquisizione della qualifica sostanziale di imprenditore commerciale, con tutti gli obblighi conseguenti (Cass. Civ. Sez. I, n. 5894/2020).

L’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce presunzione legale dell’esistenza dei fatti iscritti, invertendo l’onere della prova. Tuttavia, l’iscrizione non sanante eventuali vizi costitutivi delle società, che rimangono soggetti alle relative conseguenze giuridiche.

La tenuta delle scritture contabili

L’art. 2214 c.c. impone all’imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre alle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Questo obbligo, finalizzato alla trasparenza gestionale e alla tutela dei creditori, si distingue nettamente dalle semplificazioni previste per il piccolo imprenditore.

Il libro giornale deve contenere l’indicazione giorno per giorno delle operazioni relative all’esercizio dell’impresa, mentre il libro degli inventari deve essere redatto all’inizio dell’impresa e successivamente ogni anno. La giurisprudenza ha precisato che le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, garantendo completezza, veridicità e chiarezza (Cass. Civ. Sez. I, n. 11245/2021).

Il D.Lgs. n. 127/1991 ha introdotto ulteriori obblighi contabili per le società, allineando la disciplina civilistica ai principi contabili nazionali e internazionali. Le scritture contabili regolarmente tenute costituiscono prova a favore dell’imprenditore nei rapporti con altri imprenditori commerciali, secondo quanto previsto dall’art. 2709 c.c.

La violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili comporta conseguenze sia civilistiche che penali. Sul piano civilistico, l’irregolare tenuta della contabilità può determinare la presunzione di insolvenza nella liquidazione giudiziale, mentre sul piano penale può integrare i reati di cui agli artt. 2621 e seguenti del Codice Civile.

Il regime fiscale dell’imprenditore commerciale

Dal punto di vista tributario, l’imprenditore commerciale è soggetto al regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, disciplinato dagli artt. 81 e seguenti del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Il reddito è determinato sulla base del bilancio regolarmente redatto, con le variazioni richieste dalle norme fiscali.

L’art. 81 TUIR stabilisce che il reddito di impresa è costituito da quello derivante dall’esercizio di attività commerciali, determinato secondo le disposizioni del Titolo II del Testo Unico. La determinazione avviene per cassa o per competenza, a seconda delle dimensioni dell’impresa e della tipologia di soggetto.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2018 ha chiarito i criteri di qualificazione del reddito di impresa, precisando che rileva l’effettivo esercizio dell’attività commerciale, non la mera qualificazione soggettiva. L’attività deve essere svolta con modalità imprenditoriali, organizzazione adeguata e finalità di lucro.

Gli obblighi dichiarativi prevedono la presentazione del modello REDDITI entro il termine stabilito annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Le società di capitali sono inoltre soggette all’IRES, mentre gli imprenditori individuali e le società di persone sono soggetti all’IRPEF sui redditi di impresa.

Le responsabilità patrimoniali

L’imprenditore commerciale individuale è soggetto al regime della responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, senza distinzione tra patrimonio personale e aziendale.

Questa responsabilità si estende anche ai debiti tributari derivanti dall’attività di impresa. L’Agenzia delle Entrate può procedere all’esecuzione forzata su tutti i beni dell’imprenditore, compresi quelli non direttamente connessi all’esercizio dell’attività commerciale.

La disciplina della liquidazione giudiziale e delle procedure concorsuali si applica integralmente all’imprenditore commerciale che si trovi in stato di insolvenza. Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha riformato il sistema, introducendo strumenti di allerta precoce e procedure di composizione della crisi.

Le società commerciali beneficiano del principio della separazione patrimoniale, rispondendo delle obbligazioni sociali esclusivamente con il patrimonio sociale. Tuttavia, in caso di violazione di specifiche norme o in presenza di comportamenti dolosi, può operare la responsabilità degli amministratori o dei soci.

Le differenze con l’imprenditore agricolo

L’art. 2135 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, definisce imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La distinzione è rilevante per l’applicazione di regimi giuridici e fiscali differenziati.

L’imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale, beneficia di un regime contabile semplificato e gode di specifiche agevolazioni fiscali. La qualificazione dipende dall’oggetto principale dell’attività, valutato secondo criteri sostanziali piuttosto che formali.

La giurisprudenza ha precisato che le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli mantengono la natura agricola solo se rispettano i requisiti di connessione previsti dall’art. 2135 c.c. Il superamento di tali limiti comporta l’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale (Cass. Civ. Sez. II, n. 9876/2020).

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 44/E del 2019, ha fornito chiarimenti sui criteri di distinzione, evidenziando come la prevalenza delle attività commerciali su quelle agricole determini l’applicazione del regime dell’imprenditore commerciale per l’intera attività svolta.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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