La detenzione di un bene immobile estero comporta, per il soggetto titolare del diritto reale, residente in Italia, alcuni obblighi fiscali. In particolare si tratta dei seguenti:

  • Il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali estere da effettuare annualmente. Questo nel caso in cui il detentore sia privato, società di persone o ente non commerciale;
  • L’eventuale assoggettabilità a tassazione indiretta in Italia dell’eventuale plusvalenza da cessione dell’immobile detenuto all’estero;
  • Le eventuali imposte indirette (IVA o imposta di registro) sulla cessione dell’immobile, dovute in Italia.

In questo articolo voglio concentrarmi sul terzo aspetto, ovvero le imposte indirette (IVA o imposta di registro) dovute al momento della vendita di immobili esteri.

La questione è importante, in quanto, in alcuni casi, anche se si tratta di immobile posto fuori dai confini nazionali, in caso di cessione può verificarsi il presupposto di applicazione di alcune imposte indirette: Iva o imposta di registro. Vediamo, quindi, di seguito le casistiche che possiamo avere in caso di cessione di bene immobile estero.

Cessione di immobili esteri da parte di soggetti IVA italiani

Il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile estero operato da un soggetto IVA residente risulta “fuori campo Iva” ex art. 7-bis del DPR n. 633/72. Sul punto occorre anche considerare che, ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86, si considerano “soggette” ad IVA anche le cessioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del DPR n. 633/72.

Questo significa che il trasferimento di un immobile estero operato da un soggetto IVA, è considerata operazione “fuori campo“. Tale operazione, quindi, è soggetta ad applicazione dell’imposta di registro fissa (di 200 euro) in applicazione del principio di alternatività IVA/registro.

Cessione di immobili esteri da parte di privati residenti

L’atto di trasferimento di un immobile estero operato da un soggetto privato (non IVA) risulta “fuori campo IVA“. Pertanto, l’operazione risulta soggetta ad applicazione dell’imposta di registro, secondo le disposizioni del DPR n. 131/86. Infatti, se l’atto di cessione dell’immobile estero è formato in Italia, si configura il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta di registro e l’atto risulta:

  • Soggetto a registrazione in termine fisso. Questo a norma dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86;
  • Soggetto ad imposta di registro con le aliquote di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 come qualsiasi altra cessione di immobili siti in Italia. L’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 ha abrogato l’ottavo periodo dell’art. 1 della Tariffa, che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro fissa per il trasferimento di immobili situati all’estero.

Nel caso in cui l’atto di cessione di immobili esteri sia formato all’estero, l’atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Questo a norma dell’art. 11 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n. 131/86. Ove si verifichi il caso d’uso e l’atto venga presentato per la registrazione, è dovuta l’imposta di registro in misura ordinaria a norma dell’art. 11 co. 1 lett. b) della Tariffa, Parte II, allegata al DPR n. 131/86, che rinvia alla misura dell’imposta ordinaria dovuta ove l’atto fosse stato stipulato in Italia.

Che cosa si intende per “registrazione in caso d’uso”?

Nell’imposta di registro si intende per “uso” l’utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero nel momento in cui l’atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento.

Cessione di immobili esteri ed imposte ipotecaria e catastale

Le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute per i trasferimenti di immobili esteri. Questo, in quanto essi non configurano il presupposto per l’effettuazione di formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari, né di volture catastali (Circolare 29.5.2013 n. 18, § 3.8 e 3.13 Agenzia delle Entrate).

Tabella: cessione di immobile estero ed imposte indirette

Le due tabelle seguenti illustrano la tassazione applicabile agli atti di cessione a titolo oneroso di immobili esteri.

Cessione di immobili esteri: Imposte dovute in caso di cedente soggetto IVA

Cessione di immobili esteri: Imposte dovuto in caso di cedente privato

Immobile estero: trasferimento a titolo gratuito

Nel caso in cui l’immobile estero sia oggetto di trasferimento a titolo gratuito, potrebbe trovare applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni. A norma dell’art. 2 co. 49 del D.L. n. 262/2006 (come conv. dalla Legge n. 286/2006), ove dovuta, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica con le aliquote e le franchigie indicate nella tabella sottostante. Le franchigie sono parametrate sulla base della linea e del grado di parentela intercorrente tra il de cuius/donante ed il beneficiario del trasferimento (donatario/erede).

Tabella: imposta sulle successioni e donazioni di immobili esteri

Trasferimento per successione

Gli immobili esteri sono soggetti ad imposta sulle successioni (con le aliquote e le franchigie riportate ordinarie) se il defunto era residente in Italia al momento della morte. Questo è quanto previsto dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 346/90. Invece, se il defunto, al momento della morte, era residente all’estero, l’immobile estero trasferito per successione non è soggetto ad imposta sulle successioni italiana (art. 2 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90). Pertanto, per la successione è importante comprendere la residenza fiscale del de cuius per capire se possono esserci profili di imponibilità per l’imposta di successione in Italia.

Trasferimento per donazione

L’imposta sulle donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero (art. 2 del D.Lgs. n. 346/90). Se alla data della donazione il donante non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni donati che si trovino in Italia. Ne deriva che la donazione di immobili esteri, formata in Italia:

  • Se operata da un donante residente in Italia, è soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni. Questo con le aliquote e le franchigie riportate nella tabella soprastante;
  • Se operata da un donante residente all’estero, non va soggetta ad imposta sulle successioni e donazioni Italiana.

Registrazione in termine fisso di donazioni dirette ed indirette

L’art. 55 co. 1-bis del D.Lgs. n. 346/90, impone l’obbligo di registrazione in termine fisso per le donazioni dirette o indirette formate all’estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia. Non è chiaro se tale ultima norma deroghi al principio di territorialità di cui all’art. 2, ovvero in che rapporti stia con questa ultima norma: un’applicazione “congiunta” di entrambe le disposizioni comporterebbe una tassazione delle donazioni estremamente ampia, collegata alla sola residenza in Italia (alternativamente) del donante o del donatario.

Per questo motivo, la dottrina ha rilevato come la norma recata dall’art. 55 sia una mera norma sulla registrazione, ma non deroghi al principio di territorialità. Principio che rimane fissato dall’art. 2 del DLgs. n 346/90. Confermano questa impostazione anche la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 310 e la DRE Lombardia n. 904-3/2015. Questa ultima tesi è stata confermata dalla giurisprudenza di merito: la C.T. Reg. Ancona, nella sentenza 20.9.2016 n. 594/3/2016, ha precisato che la donazione operata da un soggetto non residente in Italia, a favore di un residente, va soggetta ad imposta di donazione limitatamente ai beni esistenti in Italia. Questo, atteso che è necessario fare applicazione dei principi sanciti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 346/90, mentre l’art. 55 co. 1-bis è norma che concerne la registrazione delle donazioni estere e non la loro imposizione.

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Domande frequenti

Se vendo immobile estero da privato devo pagare imposte in Italia?

Potresti dove pagare imposte sulla plusvalenza, qualora vi sia e qualora la vendita sia tassabile per l’Italia. Per le imposte indirette se l’atto non è registrato in Italia non vi sono imposte. Altrimenti in caso di atto formato in Italia si applicano le ordinarie aliquote dell’imposta di registro.

Un’impresa che vende immobile estero deve pagare imposta di registro?

L’atto di vendita è fuori campo Iva ed è dovuta imposta di registro in misura fissa. Registrazione in caso d’uso se atto formato all’estero o se scrittura privata non autenticata.

In caso di donazione di immobile estero potrei dover pagare imposta di donazione?

È possibile se, ad esempio, il luogo della donazione è l’Italia dove ivi sono residenti il donante ed il donatario anche se l’immobile è situato all’estero. È consigliabile il consulto con un commercialista esperto.

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