Oggi parliamo di un particolare provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate che riguarda da vicino l’imposta sostitutiva, in particolari casistiche. Si tratta di un provvedimento articolato per limitare la doppia deduzione in casi particolari. Si riferisce alla possibilità di attingere alla gestione fiscale con imposta sostitutiva nel caso di affrancamento di valori di avviamento di impresa, marchi di impresa e altre attività immateriali, anche se non sono riferiti ad una organizzazione in Italia, con soggetto non residente.
Con la recente comunicazione l’Agenzia delle Entrate propone con il provvedimento del 30 novembre 2021 le regole per l’affrancamento di questi valori sull’avviamento, tramite imposta sostitutiva, per limitare la doppia deduzione.
Si tratta di un provvedimento che prende in considerazione l’opzione dell’imposta sostitutiva per società di capitali e di persone, oppure enti commerciali con partecipazione di controllo derivata da un’operazione straordinaria. Vediamo nel dettaglio in questo articolo quali sono le regole introdotte dal nuovo provvedimento, e in quali contesti si applicano.
Imposta sostitutiva: di cosa si tratta
L’imposta sostitutiva di fatto sostituisce diverse tasse singole, in un’unica tassa. Si tratta di una imposta che va a comprendere tante piccole tasse, anche differenti, che vengono applicate secondo aliquote e criteri specifici. In molti casi un regime ad imposta sostitutiva è vantaggioso anche perché semplifica le operazioni.
Nel caso di un immobile appena acquistato per esempio, l’imposta sostitutiva può prendere il posto di altre imposte racchiudendole insieme, come ad esempio l’imposta ipotecaria, catastale e così via. Nel recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, vengono prese in considerazione le possibilità di scegliere un regime di imposta sostitutiva per operazioni aziendali di natura straordinaria. Analizzando punto per punto, il provvedimento riguarda:
- Il regime di imposta sostitutiva;
- L’imposta sostitutiva;
- Operazioni straordinarie e traslative: si intendono operazioni come la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda, la cessione dell’azienda o di partecipazioni, conferimento di partecipazioni di controllo e scambio di partecipazioni;
- Bilancio individuale di esercizio: l’insieme di documenti di natura contabile e report che le singole aziende presentano periodicamente, secondo le norme di legge;
- Bilancio consolidato: documento contabile e di esercizio che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese;
- Partecipazioni di controllo: possesso di una quota maggiore all’interno di una società;
- Partecipazioni di controllo congiunto: partecipazioni condivise all’interno di una società.
Secondo il provvedimento, vengono ammesse al regime di imposta sostitutiva le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali. Si tratta di diversi soggetti che possono richiedere questa particolare imposta in base ad una partecipazione di controllo seguita ad un’operazione straordinaria.
Imposta sostitutiva: quanto si applica
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate spiega anche quali sono le circostanze per cui i soggetti visti sopra, ovvero le società di capitali, di persone o gli enti commerciali, possono accedere al regime di imposta sostitutiva. Si tratta di soggetti coinvolti in avvenimenti straordinari come:
- Soggetti risultanti da operazioni di fusione;
- Soggetti in operazioni di scissione;
- Soggetti inclusi in operazioni di conferimento di azienda;
- Soggetti inclusi in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo;
- Soggetti inclusi nello scambio di partecipazioni con conferimento;
- Cessionari in compravendita di partecipazione di controllo;
- Cessionari in compravendita d’azienda, che include partecipazioni di controllo;
- Soggetti nello scambio di partecipazioni mediante permuta che ricevono una partecipazione di controllo;
- Soci che ricevono una partecipazione di controllo successivamente a fusione o scissione;
- Soggetti che ricevono una partecipazione di controllo nel conferimento di azienda;
- Soggetti che a seguito di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- Soggetti che per operazioni di scambio di partecipazioni, ricevono una partecipazione di controllo.
Il provvedimento dichiara inoltre quali sono le condizioni per cui questi soggetti possono scegliere per il regime di imposta sostitutiva:
“I soggetti di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma precedente, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.”
Si tratta quindi esclusivamente di valori di avviamento di impresa, di marchi o altre attività immateriali a bilancio. Ogni soggetto incluso, nello stesso gruppo, può adottare il regime di imposta sostitutiva, anche nel caso in cui il bilancio consolidato viene redatto in via esclusiva dal capo gruppo.
Imposta sostitutiva: come funziona
Per quanto riguarda il funzionamento dell’imposta sostitutiva, il documento spiega come individuare la base imponibile, ovvero l’importo su cui effettivamente verranno calcolate le imposte, nelle varie ipotesi collegate alle partecipazioni di controllo.
L’obiettivo è fornire delle regole per la gestione con imposta sostitutiva nel caso di trasferimento nel territorio italiano della residenza del titolare di attività che non sono di fatto residenti entro il confine nazionale. Il regolamento prevede anche chiarimenti per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi, e la sua compilazione nel modo corretto in presenza di questo regime. Come spiega il documento dell’Agenzia delle Entrate, in caso di trasferimento, il valore fiscale delle attività, è da considerare al netto della base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Questo ogni volta che si incorre in fenomeni di doppia deduzione fiscale. Quello che si vuole evitare è l’eventualità di una doppia deduzione fiscale sui valori di avviamento, marchi e attività immateriali della società.
Quando sono presenti atti negoziali con acquisizione da parte di un gruppo economico di partecipazione di controllo che in precedenza era detenuta da un altro gruppo economico, che ha scelto per l’imposta sostitutiva, è obbligatorio per le società comunicare al gruppo quali sono gli importi interessati all’imposta sostitutiva, in base ai valori di avviamento, marchi di impresa e attività immateriali.
La mancata comunicazione porta come conseguenza il termine della possibilità di accedere alla gestione con imposta sostitutiva.
Infine il versamento dell’imposta è da effettuare in un’unica soluzione entro il termine previsto alle imposte sui redditi in base al periodo di imposta. Nella dichiarazione dei redditi è necessario indicare gli importi assoggettati alla gestione con sostituto di imposta, altrimenti si incorre in sanzioni per mancata dichiarazione.
Infine, il provvedimento dispone anche le regole che riguardano il periodo temporale per l’applicazione delle regole, in base a quella che era la legge precedente n.205 del 2017.