In questo contributo andremo ad analizzare i profili internazionali dell'imposta di successione, disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 ("TUSD"). In particolare, esamineremo taluni aspetti della normativa domestica per i quali permangono profili di incertezza interpretativa ovvero rischi di incompatibilità con le disposizioni di diritto comunitario. È stata, inoltre, analizzata l’efficacia delle disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall'Italia ai fini della risoluzione di alcuni casi di doppia imposizione.
L'analisi deve essere effettuata tenendo presente l'ambito territoriale dell’imposta di successione, per il quale devono essere tassati tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all'estero qualora il de cuius sia residente fiscalmente nello Stato al momento del decesso. Questo indipendentemente dalla sua cittadinanza. Al contrario, invece, l'imposta di successione è limitata invece ai beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda fiscalmente all'estero.
Questo criterio, come vedremo di seguito è la regola principale su cui basare tutti i ragionamenti più complessi. In questo criterio generale non viene, invece, presa in considerazione dal legislatore la residenza del beneficiario della successione. Elemento che è forse criterio di collegamento migliore per una imposta, il cui presupposto è l’incremento patrimoniale che si verifica in capo a un soggetto a causa della sua successione ad altro soggetto. Di seguito tutte le informazioni per capire come applicare l'imposta di successione quando siamo di fronte a profili internazionali.
Imposta di successione: criteri di collegamento personali e reali
Il criterio personale: la residenza del "de cuius"
A titolo preliminare, si è ricordato che in base all'articolo 2 del TUSD, l’imposta sulle successioni si applica:
Su base mondiale e, dunque, su tutti i beni e diritti "ancorché esistenti all’estero" se il de cuius, alla data del decesso, è residente fiscalmente in Italia;
Su base territoriale, quindi, sui soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato se il de cuius, alla data del decesso, non è residente fiscalmente in Italia.
Il TUSD non reca, tuttavia, una propria definizione di residenza. Si pone, quindi, il dubbio se possa estendersi anche all'imposta di successione la nozione di residenza stabilita, ai fini Irpef, dall'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 o se ci si debba riferire alla sola nozione civilistica di residenza, quindi alla "dimora abituale" prevista dall'articolo 43, secondo comma, c.c. Si ritiene sicuramente preferibile l'applicazione della nozione civilistica, essendo non applicabile per estensione il criterio definito nell'ambito delle imposte sul reddito personale.
Contrariamente all'IRPEF, il presupposto impositivo dell’imposta di successione non matura nel corso del periodo d’imposta, ma viene ad esistenza al momento del decesso. Non sarebbe, dunque, appropriato a...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login