La riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) ha cancellato il regime speciale per gli sportivi. Oggi il calciatore o l’atleta professionista può rientrare nel “nuovo” regime impatriati? Un’analisi tecnica tra requisiti di laurea, nesso funzionale e zone d’ombra normative.
Fino al 31 dicembre 2023, il mondo dello sport professionistico italiano ha goduto di una corsia preferenziale: un regime impatriati “speciale” (art. 16, c. 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015) che, pur con un costo d’ingresso (il versamento dello 0,5% alla solidarietà sportiva), garantiva l’agevolazione fiscale a prescindere dal titolo di studio.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, questa norma speciale è stata abrogata. Il legislatore non ha creato un nuovo canale per lo sport. Questo silenzio normativo porta a una conclusione logica ma insidiosa: lo sportivo professionista, essendo tecnicamente un lavoratore dipendente (L. 91/81), deve sottostare alle regole generali del nuovo articolo 5.
Qui sorge il dilemma: può un calciatore o un cestista rispettare i nuovi requisiti di “elevata qualificazione”? In questo articolo analizziamo il cortocircuito normativo che rischia di tagliare fuori lo sport dal rientro dei cervelli.
Indice degli argomenti
- Il requisito della “elevata qualificazione” per gli atleti
- Il dilemma del “calciatore laureato“: il nesso funzionale
- Il limite dei 600.000 euro: la fine dei “super-ingaggi” agevolati
- Riflessione professionale: una scelta o una svista?
- Aspetti operativi per agenti e atleti
- Consulenza online regime impatriati
Il requisito della “elevata qualificazione” per gli atleti
Il nuovo regime impatriati non è più aperto a tutti i lavoratori, ma è circoscritto a chi possiede requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. L’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 rimanda alle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 108/2012 e nel D.Lgs. n. 286/1998.
In termini pratici, per accedere all’agevolazione (abbattimento imponibile del 50% fino a 600.000 euro), il lavoratore deve possedere:
- Titolo di studio: Laurea triennale, magistrale o titolo equipollente (livelli 6, 7, 8 del quadro EQF).
- Qualifica professionale superiore: Riconosciuta da specifiche direttive, con cinque anni di esperienza pregressa nel settore, certificate.
Scenario 1: l’atleta senza laurea
La maggior parte degli sportivi professionisti, anche ai massimi livelli (Serie A, Eurolega), non possiede un titolo accademico. Per questi soggetti, l’esclusione dal nuovo regime appare certa e definitiva. Senza il titolo di studio richiesto dalla norma (o qualifica tecnica superiore certificata), manca il requisito soggettivo d’accesso.
Il cambiamento: Se fino al 2023 bastava essere un “professionista sportivo“, oggi il talento atletico, da solo, non è più sufficiente per il Fisco.
Il dilemma del “calciatore laureato“: il nesso funzionale
Cosa accade, invece, se lo sportivo è laureato? Pensiamo a casi celebri di atleti con dottorati o lauree in Economia o Giurisprudenza. Sulla carta, il requisito soggettivo (possesso della laurea) è soddisfatto. Tuttavia, la normativa sull’elevata qualificazione (Carta Blu UE) presuppone un requisito oggettivo: il nesso di causalità .
Il nodo interpretativo: La qualifica elevata deve essere necessaria e attinente alla mansione svolta.
- Domanda: È necessaria una laurea in Economia per svolgere la prestazione sportiva di difensore centrale in una squadra di calcio?
- Domanda: La società sportiva richiede la laurea come requisito di assunzione nel contratto di prestazione sportiva?
La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no. L’abilità sportiva prescinde dal titolo accademico. Pertanto, anche l’atleta laureato rischia di vedersi contestare l’agevolazione dall’Agenzia delle Entrate per carenza del nesso funzionale tra il titolo di studio (posseduto) e il lavoro svolto (che non lo richiede).
Il limite dei 600.000 euro: la fine dei “super-ingaggi” agevolati
Anche ammettendo, per ipotesi, che un atleta laureato riesca a dimostrare l’inerenza (magari in sport minori o ruoli ibridi atleta-dirigente), c’è un secondo ostacolo che rende il regime molto meno appetibile per i top player: il tetto di reddito.
Come abbiamo analizzato nel nostro approfondimento sul limite dei € 600.000, l’agevolazione si applica solo fino alla soglia reddituale di 600.000 euro. Per un calciatore di Serie A che guadagna 2 o 3 milioni di euro netti, l’impatto del nuovo regime è marginale rispetto al passato.
- Vecchio regime: Abbattimento del 50% su tutto l’ingaggio (es. su 3 milioni, 1.5M esenti).
- Nuovo regime: Abbattimento del 50% solo sui primi € 600.000 (€ 300.000 esenti). I restanti 2.4M sono tassati pienamente.
Questo rende l’Italia fiscalmente molto meno competitiva per le star internazionali rispetto al biennio precedente.
Riflessione professionale: una scelta o una svista?
Dalla lettura combinata delle norme, emerge quella che sembra una precisa volontà politica: ricondurre l’agevolazione alla sua ratio originaria, ovvero il rientro dei cervelli inteso come capitale umano ad alta scolarizzazione (ricercatori, ingegneri, medici, manager).
Lo sport, pur essendo un’industria miliardaria, sembra essere stato intenzionalmente “espulso” dal perimetro dell’agevolazione fiscale, probabilmente per evitare le polemiche suscitate in passato sugli sconti fiscali ai calciatori milionari oltre che, magari anche per esigenze di gettito.
Aspetti operativi per agenti e atleti
In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolari o Risoluzioni specifiche sul punto sportivo post-2024), la prudenza è d’obbligo.
- Atleti non laureati: L’accesso al regime è precluso.
- Atleti laureati: L’accesso è teoricamente possibile ma ad alto rischio di contenzioso sul “nesso funzionale“. È sconsigliabile applicare l’agevolazione direttamente in busta paga (dal sostituto d’imposta/club) senza aver prima ottenuto una risposta a un interpello ordinario (ricordiamo che l’interpello probatorio per gli impatriati non è applicabile).
Il rischio è quello di applicare lo sconto fiscale oggi e doverlo restituire, con sanzioni e interessi, tra qualche anno a seguito di accertamento.
Il paradosso dei manager: direttori sportivi e agenti possono rientrare?
Se per l’atleta la porta sembra chiusa, per le figure dirigenziali e manageriali lo scenario potrebbe essere opposto.
Pensiamo a figure come direttori sportivi, general manager, scout internazionali o agenti sportivi (che operano come dipendenti di agenzie). A differenza del calciatore, queste figure svolgono mansioni di natura intellettuale, gestionale o giuridico-economica.
Se il professionista possiede una Laurea (requisito soggettivo) e viene assunto per svolgere un ruolo manageriale, il nesso funzionale è molto più solido.
Esempio: Un direttore sportivo con laurea in Giurisprudenza o Economia che rientra dall’estero per gestire l’area tecnica di un club. In questo caso, il titolo di studio è coerente e strumentale alla mansione.
Paradossalmente, il nuovo regime potrebbe agevolare chi sta “dietro la scrivania” (se laureato) lasciando fuori i protagonisti del campo, creando una spaccatura fiscale all’interno dello stesso spogliatoio.
Tabella di riepilogo per categoria
| Categoria | Requisito laurea | Nesso funzionale | Rischio fiscale |
|---|---|---|---|
| Atleta non laureato | Assente | N/A | â›” ESCLUSO Manca requisito soggettivo |
| Atleta laureato | Sì (Triennale/Magistrale) | Debole / Assente Titolo non necessario alla performance sportiva |
âš ALTO Contestazione su inerenza |
| Manager / D.S. | Sì (es. Economia/Legge) | Solido Titolo coerente con mansioni gestionali |
✅ BASSO Requisiti allineati |
Consulenza online regime impatriati
Il panorama fiscale dello sport è cambiato radicalmente. Non esistono più automatismi: ogni posizione va valutata singolarmente, analizzando titoli di studio, contratti e mansioni reali per evitare contestazioni future.
Se sei un procuratore, un avvocato sportivo o un atleta che sta valutando un trasferimento in Italia, non affidarti al “si è sempre fatto così“. Il rischio di applicare l’agevolazione impropriamente comporta sanzioni pesanti (recupero dell’imposta + interessi e sanzioni del 70%).
Il nostro studio offre una consulenza fiscale specialistica che include:
- Analisi preliminare dei requisiti di “elevata qualificazione” applicati al ruolo.
- Verifica della coerenza tra titolo di studio e mansione contrattuale.
- Assistenza nella stesura di eventuale istanza all’Agenzia delle Entrate in caso di situazione di dubbia applicazione della normativa.
- Calcolo preciso dell’impatto del limite dei € 600.000 sui contratti di alto livello.
Non lasciare il tuo ingaggio al caso.
Disclaimer: Il presente articolo costituisce un’analisi interpretativa in assenza di prassi consolidata. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo diretto delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale personalizzato.