L’Organizzazione di Parigi ufficializza la “tregua” fiscale con Washington: via libera alla corsia preferenziale per le multinazionali statunitensi, impatto diretto sulle controllate italiane.
L’OCSE ha rilasciato l’8 gennaio 2026 un nuovo documento di Administrative Guidance che ridefinisce gli equilibri della Global Minimum Tax (Pillar Two). Il provvedimento, parte del cosiddetto pacchetto “side-by-side“, introduce una corsia preferenziale per le multinazionali con sede negli Stati Uniti, riconoscendo temporaneamente la normativa americana (GILTI) come equivalente ai fini della tassazione minima globale.
La principale novità riguarda la sospensione dell’applicazione della Undertaxed Profits Rule (UTPR) per i gruppi statunitensi che operano in giurisdizioni ad alta tassazione. Questo accordo evita, di fatto, una doppia imposizione per le multinazionali USA e disinnesca potenziali contenziosi commerciali, ma crea una significativa disparità operativa per le controllate italiane di gruppi esteri, che dovranno verificare immediatamente la propria eleggibilità al nuovo safe harbour.

Indice degli argomenti
- Cosa prevede il pacchetto “side-by-side“
- Cosa cambia rispetto alla normativa precedente
- A chi si applica la nuova corsia preferenziale
- Requisiti safe harbour: tabella riepilogativa
- Le implicazioni operative: cosa fare ora
- Il “doppio binario”: disparità competitiva?
- Nota operativa
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Cosa prevede il pacchetto “side-by-side“
Il documento OCSE dell’8 gennaio 2026 introduce una tregua fiscale: le multinazionali USA sono temporaneamente scudate dalla Global Minimum Tax (regola UTPR) in Europa e Italia. Il regime GILTI americano viene considerato sufficiente per il biennio transitorio. Impatto: meno tasse extra, ma obbligo di verifica dei requisiti per le filiali italiane.
Il documento pubblicato dall’OCSE mira a coordinare l’implementazione del Pillar Two tra i Paesi che hanno adottato le regole globali (come l’Italia, con il D.Lgs. n. 209/2023) e quelli, come gli USA, che mantengono un proprio sistema fiscale autonomo. Come stabilito nelle nuove linee guida, viene introdotto un regime transitorio che esonera dall’applicazione della “Top-up Tax” supplementare le capogruppo situate in giurisdizioni con un’aliquota d’imposta societaria statutaria superiore al 20%.
In pratica, l’OCSE riconosce che il sistema americano, pur non essendo formalmente allineato al 100% con le regole GloBE, garantisce un livello di tassazione sufficiente. Questo “riconoscimento” blocca l’applicazione della regola UTPR (l’imposta che agisce come “backstop” o rete di sicurezza) da parte degli altri Stati, Italia inclusa, sulle filiali estere di gruppi americani.
Cosa cambia rispetto alla normativa precedente
Fino a ieri, lo scenario normativo prevedeva un rischio concreto di doppia imposizione economica. Senza questo accordo, una filiale italiana di un gruppo USA avrebbe potuto subire il prelievo della Global Minimum Tax in Italia (tramite la UTPR) qualora la casa madre americana avesse beneficiato di crediti d’imposta “non qualificati” tali da abbassare l’aliquota effettiva sotto il 15%.
Con la nuova intesa, si passa da un sistema di calcolo analitico e complesso a una presunzione di conformità. Se la casa madre USA è soggetta a un’aliquota nominale federale del 21% (superiore alla soglia del 20% fissata dall’OCSE), le giurisdizioni in cui operano le sue sussidiarie devono astenersi dall’applicare la tassazione supplementare UTPR. Questo alleggerisce notevolmente il carico di compliance per il 2026 e il 2027.
Nota bene: Per il safe harbour USA la soglia richiesta è del 20% (nominale), più alta del 15% (effettiva) standard della GloBE Tax.
A chi si applica la nuova corsia preferenziale
Il nuovo safe harbour non è generalizzato ma si applica a perimetro ristretto. Interessati sono i gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro che:
- Hanno la capogruppo (UPE) situata negli Stati Uniti (o altra giurisdizione non allineata ma ad alta fiscalità);
- Sono soggetti a un regime fiscale ordinario con aliquota nominale superiore al 20%;
- Operano attraverso stabili organizzazioni o società controllate in Paesi che hanno implementato il Pillar Two (come l’Italia).
Restano esclusi dal beneficio i gruppi che, pur avendo sede in USA, beneficiano di regimi speciali che riducono l’aliquota nominale sotto la soglia critica, o che non rientrano nell’ambito di applicazione della GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income).
Requisiti safe harbour: tabella riepilogativa
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Chi può beneficiarne | Controllate italiane di gruppi multinazionali USA (o giurisdizioni non-GloBE con aliquota > 20%) |
| Fatturato consolidato minimo | Oltre 750 milioni di euro |
| Regime fiscale casa madre | GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) o equivalente |
| Aliquota nominale richiesta | Superiore al 20% (aliquota federale USA: 21%) |
| Regola UTPR | Sospesa per il biennio transitorio |
| Documentazione obbligatoria | Tax Memorandum capogruppo + conferma assoggettamento GILTI + allegati Modello Redditi SC 2026 |
| Periodo applicazione | Esercizi fiscali 2025-2026 (retroattivo dal 31/12/2023) |
| Riferimento normativo | OCSE Administrative Guidance, 8 gennaio 2026 [web:23] |
Le implicazioni operative: cosa fare ora
Per i CFO e i Tax Manager di società italiane controllate da gruppi USA, l’approccio “wait and see” non è più percorribile. Sebbene la notizia appaia positiva (niente top-up tax immediata), l’onere della prova si sposta sulla sussidiaria.
È necessario attivarsi su tre fronti:
- Mappatura della catena di controllo: Verificare se la Ultimate Parent Entity (UPE) rientra esattamente nei parametri del nuovo safe harbour OCSE.
- Comunicazione intercompany: Richiedere alla casa madre USA la conferma formale dell’assoggettamento alla GILTI e l’assenza di regimi di esenzione specifici che potrebbero far decadere lo scudo.
- Predisposizione informativa: Preparare la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi italiana (Modello Redditi SC 2026) per giustificare la disapplicazione della normativa UTPR citando le nuove linee guida.
Attenzione: Il safe harbour non è automatico. In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, la mancata esibizione della documentazione comprovante i requisiti della casa madre porterà al ricalcolo della tassazione supplementare con relative sanzioni.
Il “doppio binario”: disparità competitiva?
Emerge con forza una questione di equità competitiva. Mentre i gruppi europei e italiani devono districarsi nel complesso calcolo dell’ETR (Effective Tax Rate) giurisdizionale per ogni Paese in cui operano, i competitor americani godono di una semplificazione basata sull’aliquota nominale.
Questa situazione crea un “doppio binario“:
- Corsia UE/OCSE: Calcolo puntuale, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) e oneri amministrativi elevati.
- Corsia USA: Esenzione basata su requisiti formali macroscopici (aliquota > 20%).
Per le imprese italiane internazionalizzate, questo potrebbe tradursi in uno svantaggio competitivo in termini di costi di compliance e flessibilità fiscale rispetto alle controparti d’oltreoceano.
Nota operativa
Nella pratica professionale quotidiana con gruppi internazionali, noto spesso che il termine “Safe Harbour” viene interpretato erroneamente come “esonero totale da adempimenti“. Non è così.
Sulla base dei primi commenti tecnici al documento OCSE, il rischio maggiore per le controllate italiane risiede nei flussi informativi. Spesso la capogruppo USA non è a conoscenza del dettaglio degli obblighi dichiarativi italiani introdotti dal D.Lgs. n. 209/2023.
Il mio consiglio operativo è di non limitarsi a ricevere una mail di conferma dalla HQ. È fondamentale ottenere un Tax Memorandum dalla casa madre che certifichi l’aliquota applicabile e l’assenza di regimi ibridi. Questo documento sarà la vostra “polizza assicurativa” in caso di verifiche fiscali future sulla corretta applicazione della normativa Pillar Two in Italia.
Domande frequenti
Le nuove regole si applicano retroattivamente per i periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 31 dicembre 2023, coprendo quindi pienamente gli esercizi 2025 e 2026.
Non tecnicamente. L’OCSE non ha dichiarato la GILTI “equivalente” in via definitiva, ma ha creato un regime transitorio che ne accetta gli effetti per evitare la doppia imposizione fino a una revisione futura delle regole USA.
L’onere della prova ricade sulla società italiana controllata. È il soggetto residente che deve dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione o controllo, che la propria capogruppo soddisfa i requisiti del safe harbour OCSE.
Riferimenti normativi
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento attuativo Pillar Two
- OCSE/G20 Inclusive Framework on BEPS, “Release of the side-by-side package”, 8 gennaio 2026
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione riforma fiscale internazionale)