Le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell'effettuazione di talune cessioni di beni (di modico valore), sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta (IVA). La disciplina in commento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR n. 633/72 (art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011). Questa disciplina è entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021.
Come funziona la finzione giuridica?
Nel caso in cui la piattaforma digitale intervenga nell'effettuazione di cessioni di beni di modico valore è responsabile del versamento dell'IVA. Il meccanismo si realizza attraverso l'applicazione di una finzione giuridica in virtù della quale la cessione B2C facilitata (dal c.d. “fornitore indiretto” al cliente finale) viene scissa, ai fini dell’IVA, in due distinte sotto-operazioni:
Una prima cessione B2B dal fornitore indiretto alla piattaforma;
Una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.
La prima è una cessione senza trasporto, mentre la seconda è considerata una cessione con trasporto. Questo preciso meccanismo di finzione giuridica utile alla riscossione, maggiormente facilitata dell'IVA, trova applicazione solo in alcuni casi.
Entrambe le operazioni che risultano dalla fictio iuris si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 7 del DPR n. 633/72 e art. 66-bis della direttiva IVA). Nello stesso momento diviene esigibile la relativa imposta.
Condizioni per l'applicazione della fictio juris
Deve essere evidenziato che questa finzione giuridica non opera tutte le volte in cui una piattaforma “interviene” in una cessione di beni B2C, ma soltanto in relazione ad alcune tipologie di vendite e a condizione che la piattaforma “faciliti” tali operazioni. Pertanto, sono da considerare escluse dalla disciplina di cui all’art. 2-bis del DPR n. 633/72 tutte le fattispecie in cui ci siano dei contratti di vendita tra il gestore della piattaforma e il fornitore del bene. In linea generale, questa disciplina riguarda le seguenti fattispecie:
Le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
Le vendite a distanza intra-Ue, nonché le cessioni di beni verso privati consumatori Ue con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione.
Nel primo caso, ...
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