Con la Riforma Fiscale nasce ufficialmente la figura del garante nazionale del contribuente, che andrà a sostituire i già esistenti garanti regionali. Restano invariati i poteri (del tutto marginali) ma l’organo è completamente autonomo dall’Agenzia delle Entrate.
Un ennesimo passo è stato compiuto dal Governo nell’ottica di voler rendere il fisco un po’ più “amico” di chi paga le tasse. E così in Consiglio dei Ministri il 28 dicembre, tra i provvedimenti attuativi della Riforma Fiscale, troviamo anche il decreto con le modifiche allo Statuto del contribuente, andando ad aggiornare alcune parti di un testo risalente a 23 anni fa. Spunta così l’annunciata figura del Garante nazionale del contribuente, al posto dei già esistenti Garanti regionali.
Questo nuovo profilo deve essere scelto e nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per la durata di quattro anni, con sede a Roma, opera in veste di organo monocratico e ha un mandato rinnovabile una sola volta tenuto conto di criteri legati a professionalità, produttività e attività svolta. Vediamo dunque meglio di cosa si tratta e quali poteri potrà esplicare nell’esercizio delle sue funzioni.
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Garante nazionale del contribuente
Il Garante del contribuente è un organo di mediazione tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria. È istituito presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e costituisce un valido strumento di tutela per i cittadini. |
Il Garante nazionale del contribuente, come si legge nel testo del decreto, potrà essere scelto tra alcune precise categorie di professionisti: “magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza“.
Si sottolinea che si tratta in buona sostanza delle stesse categorie professionali che, fin qui, nella versione regionale della carica, hanno potuto svolgere questo ruolo.
I poteri
I poteri di competenza del garante nazionale del contribuente sono piuttosto marginali. Non gli vengono assegnati nuovi poteri rispetto a quelli, già molto modesti, attualmente previsti per i Garanti su base regionale e provinciale, dall’articolo 13 della legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente).
Si tratta di un organo di mediazione vero e proprio, esattamente a metà strada tra le esigenze dei cittadini e quelle dell’amministrazione finanziaria. In pratica uno strumento sul quale i cittadini possono contare per far valere i loro diritti.
Attività di raccomandazione e richiamo agli Uffici finanziari
Sulla base delle segnalazioni ricevute per iscritto, direttamente dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato a risolvere una controversia rientrante nelle sue sfere di competenza, potrà infatti solo “rivolgere raccomandazioni” ai direttori delle Agenzie fiscali, controllare la “funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione” al contribuente, “richiamare gli uffici finanziari” al rispetto dei diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e dei termini previsti per i rimborsi di imposta. Ogni sei mesi consegnerà una relazione al Mef, ai capi delle Agenzie e al comandante generale della Guardia di finanza con le criticità più rilevanti e le possibile soluzioni. Una volta all’anno dovrà fornire a governo e Parlamento “dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale”.
Come ha sottolineato anche Il Fatto Quotidiano non sembrano essere stati fatti grossi passi avanti rispetto alla situazione attuale. Questa vede i Garanti regionali lamentare ogni anno nella loro relazione l’assenza del potere di sospendere atti impositivi o adottare atti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Nell’ultima, risalente all’ottobre 2022, si ricorda come in diverse occasioni siano state auspicate “modifiche legislative che amplino le capacità di intervento del Garante anche per consolidare la stessa autorevolezza e credibilità dell’istituto presso i cittadini e le altre istituzioni”.
Non cambierà nulla però nemmeno con la previsione della nuova figura. Deve essere evidenziato, comunque, che il Garante nazionale sarà perlomeno autonomo dall’Agenzia delle Entrate, da cui quelli regionali invece dipendono per il personale e il supporto tecnico con gli effetti che si possono immaginare su terzietà ed efficienza operativa. Le funzioni di segreteria e tecniche saranno assicurate dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze.
Compiti del garante
Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, il garante svolge i seguenti compiti:
- Presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro 30 giorni;
- Rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
- Accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
- Attiva l’autotutela;
- Segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
- Presenta una relazione semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le richieste dei cittadini al garante
Resteranno invariate anche le richieste che i cittadini potranno rivolgere la nuovo garante.
Più precisamente nella richiesta in carta libera presentata dagli interessati devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale, oltre ad una segnalazione su:
- Disfunzioni;
- Irregolarità;
- Scorrettezze;
- Prassi amministrative anomale o irragionevoli;
- Qualsiasi altro comportamento che possa pregiudicare il rapporto di fiducia necessario tra cittadini e amministrazione finanziaria.
Modello richiesta intervengo garante del contribuente- pdf
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Come si è arrivati alla previsione della nuova figura di garante
In un primo momento, nel corso dell’iter che ha portato al citato decreto attuativo della riforma fiscale, non era presente la figura del garante nazionale del contribuente. Nella prima versione della delega infatti la soppressione dei Garanti regionali e provinciali non era contemplata all’interno delle misure previste per la revisione dello Statuto del contribuente. È stata inserita solo nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 111 del 9 agosto 2023.
Scorrendo le disposizioni contenute nell’articolo 4, il cui titolo è “Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente”, la soppressione dei Garanti territoriali e la sostituzione degli stessi con un unico Garante su base nazionale, appare poco coerente con le altre disposizioni che prevedono invece il rafforzamento di alcuni fondamentali principi giuridici a tutela dei contribuenti. Allontanare la figura di garanzia dalle sedi territoriali attuali rischia infatti di relegare il nuovo Garante unico dei contribuenti ad una figura sempre più distante dai suoi interlocutori naturali e dalle loro istanze.
Impatto deludente dei garanti regionali: sarà così anche per il garante nazionale?
Alla luce di tutto si possono fare alcune considerazioni, andando anche a vedere in che modo ha inciso in passato il ruolo dei garanti regionali. Il bilancio che si può fare non è di certo positivo dopo 23 anni di operatività.
Non è colpa dei Garanti se non sono riusciti ad incidere efficacemente sui comportamenti dell’amministrazione finanziaria lesivi dello statuto del contribuente. E’ stata l’assenza di veri e propri poteri di intervento che li ha lasciati spesso incapaci di agire veramente a tutela dei diritti spesso prevaricati o abusati dalla pubblica amministrazione.
In alcuni casi il loro intervento ha però portato all’attenzione dei vertici politici e amministrativi questioni importanti per i contribuenti e per chi li assiste. Può essere il caso, piuttosto recente, delle duplicazioni di dati e informazioni richieste dall’Agenzia delle entrate con la comunicazione a consuntivo degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese nel periodo Covid.
La delega per la riforma fiscale poteva essere l’occasione per rilanciare questa figura, attribuendoli non tanto ulteriori compiti ma veri e proprio poteri d’intervento in grado di incidere sull’operato dell’amministrazione finanziaria. Invece, questo non è stato fatto. Potremmo dunque trovarci di fronte all’ennesimo “flop” di una figura troppo poco considerata.
Saranno i successivi decreti attuativi della riforma fiscale a dover delineare, con precisione, la nuova figura del Garante nazionale dei contribuenti. Nel frattempo l’addio dei garanti regionali ha ufficialmente le ore contate.
Conclusioni
In definitiva il nuovo Garante nazionale del contribuente rientra tra le figure istituite a tutela del cittadino specificatamente nei confronti dell’apparato amministrativo. Questo suo ruolo non cambia rispetto ai garanti regionali nemmeno con la sua nuova dislocazione a livello nazionale. A differenza di altri soggetti non ha il potere di incidere direttamente sul fatto oggetto della segnalazione, ma solo quello di indicare ad un’autorità politica ed agli uffici dell’amministrazione finanziaria il disservizio lamentato. Si tratta, pertanto, di un soggetto idoneo solo a ‘farsi ascoltare’, con poteri del tutto marginali.
Deve essere, comunque, precisato che è riduttivo pensare che l’attività svolta dal Garante sia indirizzata unicamente a favore del contribuente in quanto la reale funzione sembra piuttosto quella di ridurre i casi di cattiva amministrazione e stimolare l’esercizio dell’autotutela da parte della stessa amministrazione intesa in senso lato, nei casi in cui la norma prevede la sua applicabilità.