Regime dei lavoratori frontalieri Italia-Francia: requisiti dell'art. 15 §4, casi di tassazione concorrente e dipendenti pubblici.
La Convenzione Italia-Francia del 1989 riserva ai lavoratori frontalieri la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4. Il beneficio richiede il rientro quotidiano nella zona di frontiera. In sua assenza si applica la tassazione concorrente pro quota, come chiarito dalla risposta a interpello n. 154/2026.
I lavoratori frontalieri Francia sono soggetti a un regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza, previsto dall’art. 15, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989. La norma si applica a chi risiede in una zona di frontiera di uno dei due Stati e lavora nella zona di frontiera dell’altro, individuate dal Protocollo alla Convenzione nelle Regioni italiane confinanti e nei Dipartimenti francesi confinanti. Il beneficio è condizionato al rientro quotidiano presso il domicilio nello Stato di residenza, requisito che l’Agenzia delle Entrate interpreta in senso restrittivo secondo la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023.
Quando questo requisito non ricorre, come nel caso di un lavoro misto tra presenza fisica e smart working, il reddito non rientra nel regime speciale e torna alla regola generale dell’art. 15, paragrafo 1: tassazione concorrente in entrambi gli Stati, ripartita per giornate di lavoro effettivo, con eliminazione della doppia imposizione tramite credito d’imposta nello Stato di residenza. La distinzione ha ricadute pratiche dirette sul calcolo dell’imposta dovuta e sugli obblighi del sostituto d’imposta italiano.

Il regime convenzionale dell’art. 15, par. 4
L’art. 15, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, firmata il 5 ottobre 1989 ed entrata in vigore il 1° maggio 1992, introduce una deroga alla regola generale di tassazione del lavoro dipendente transfrontaliero. Mentre il paragrafo 1 dello stesso articolo prevede la tassazione concorrente tra Stato della fonte e Stato di residenza, il paragrafo 4 riserva ai lavoratori frontalieri la tassazione esclusiva nello Stato in cui risiedono.
Il requisito territoriale
La disposizione si applica a chi abita nella zona di frontiera di uno dei due Stati contraenti e lavora nella zona di frontiera dell’altro. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, al paragrafo 9, delimita queste zone in modo puntuale:
- per l’Italia sono le Regioni confinanti con la Francia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria),
- per la Francia i Dipartimenti confinanti con l’Italia (tra cui Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell’Alta Provenza, Alpi Marittime).
Un lavoratore residente a Torino che lavora a Grenoble, o residente a Nizza che lavora a Ventimiglia, rientra quindi nel perimetro territoriale della norma, sempre che ricorra anche il requisito successivo.
Il rientro quotidiano nello Stato di residenza
Il solo requisito territoriale non basta a qualificare un lavoratore come frontaliere. La Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio richiede anche il rientro quotidiano nel proprio domicilio nello Stato di residenza, in linea con la definizione data dall’art. 1, lettera f), del Regolamento UE n. 883/2004: lavoratore che esercita l’attività in uno Stato membro e “ritorna in linea di massima ogni giorno” in quello di residenza. L’avverbio quotidianamente deve essere inteso in senso restrittivo.
Rientra nella disciplina solo chi, salvo le ordinarie assenze per ferie o malattia, attraversa il confine ogni giorno lavorativo per svolgere la prestazione. Chi lavora in Francia ma vi soggiorna per periodi prolungati, facendo rientro in Italia solo settimanalmente o con cadenza irregolare, non integra il requisito, indipendentemente dalla collocazione territoriale della residenza e della sede di lavoro. La distinzione ha conseguenze dirette sul regime impositivo applicabile, come emerge dalla casistica esaminata più avanti.
Tassazione del frontaliere con la Francia nello Stato di residenza
Quando i due requisiti, territoriale e del rientro quotidiano, ricorrono congiuntamente, l’effetto è netto: il reddito di lavoro dipendente del frontaliere è imponibile soltanto nello Stato di residenza, con esclusione di qualsiasi potestà impositiva dello Stato in cui la prestazione è materialmente svolta. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la natura speciale di questa disposizione, che prevale sulla regola generale di tassazione concorrente anche rispetto a norme dedicate a categorie particolari di lavoratori.
Per un lavoratore residente in Italia che lavora quotidianamente in Francia, questo significa dichiarare il reddito secondo le regole del TUIR, senza necessità di determinare alcun credito d’imposta per imposte francesi, proprio perché la Francia, in presenza dei requisiti, non esercita alcuna potestà impositiva su quel reddito. È un punto che distingue nettamente il regime frontalieri dal regime ordinario di lavoro dipendente estero, dove la tassazione concorrente rende invece necessario il calcolo del credito ai sensi dell’art. 165 TUIR, come illustrato nella guida alla tassazione del lavoro dipendente svolto all’estero.
Quando il regime frontalieri non si applica: la tassazione concorrente
Il requisito del rientro quotidiano non è una formalità dichiarativa, ma una condizione sostanziale verificabile nel merito. Quando il lavoratore alterna la presenza fisica nello Stato della fonte con giornate di lavoro da remoto nello Stato di residenza, in modalità non episodica ma strutturale, il regime dei frontalieri non trova applicazione, anche se la residenza e la sede di lavoro restano entrambe collocate nelle rispettive zone di frontiera.
È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 154 del 6 agosto 2026, relativa a un rapporto di lavoro in cui la prestazione si svolge con cadenza settimanale in presenza e nei restanti giorni in smart working dal domicilio estero: una combinazione che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto incompatibile con il rientro quotidiano richiesto dall’art. 15, paragrafo 4, della Convenzione. Non rileva la sola circostanza che il lavoratore si rechi periodicamente nell’altro Stato: la norma richiede la sistematicità del rientro, non la sua semplice ricorrenza.
Escluso il regime speciale, il reddito torna alla regola generale dell’art. 15, paragrafo 1, della Convenzione: tassazione concorrente in entrambi gli Stati. La potestà impositiva si ripartisce in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente svolte in ciascun territorio, non sull’intero reddito annuo. Nella risposta n. 154/2026, l’Agenzia delle Entrate ha applicato questo criterio distinguendo, all’interno dello stesso rapporto di lavoro, la quota di retribuzione riferibile ai giorni di presenza fisica nello Stato della fonte da quella riferibile ai giorni di smart working svolti nello Stato di residenza.
Per la prima quota si applica la tassazione concorrente: lo Stato della fonte tassa il reddito prodotto sul proprio territorio, mentre lo Stato di residenza tassa l’intero reddito del contribuente, comprensivo di quella quota, in base al principio di tassazione mondiale. Per la seconda quota, riferibile ai giorni lavorati da remoto nello Stato di residenza, la potestà impositiva spetta invece in via esclusiva a quest’ultimo, perché l’attività non è stata materialmente svolta nell’altro Stato.
La tassazione concorrente sulla quota di reddito prodotta nello Stato della fonte genera un fenomeno di doppia imposizione giuridica, che la Convenzione elimina attraverso il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art. 24, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia. È lo Stato di residenza, e non lo Stato della fonte, a farsi carico dell’eliminazione della doppia imposizione: riconosce al contribuente un credito pari all’imposta già versata nell’altro Stato sulla quota di reddito ivi tassata.
Per un lavoratore residente in Francia che presta parte dell’attività in Italia, sarà quindi la Francia a concedere il credito per le imposte italiane pagate sulla quota di reddito prodotta in Italia. Il meccanismo è speculare a quello previsto dall’art. 165 del TUIR per i residenti italiani con redditi di fonte estera, illustrato in dettaglio nella guida alla tassazione del lavoro dipendente prodotto all’estero, ma nel caso dei frontalieri che perdono lo status il credito riguarda solo la quota di reddito effettivamente ripartita tra i due Stati, non l’intero reddito.
Caso del dipendente della Banca d’Italia
Il caso esaminato dalla risposta a interpello n. 154/2026 riguarda un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, che presta parte dell’attività in Italia e parte da remoto dal territorio francese. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, che aveva inquadrato il rapporto in una disciplina diversa: il punto sarà approfondito nella sezione dedicata ai dipendenti pubblici. Ai fini della tassazione concorrente, l’Agenzia ha confermato che, in assenza del rientro quotidiano, il reddito si ripartisce secondo il criterio dei blocchi 2 e 3: tassazione pro quota sui giorni lavorati fisicamente in Italia, tassazione esclusiva in Francia sui giorni di smart working, con eliminazione della doppia imposizione a carico della Francia quale Stato di residenza.
Questo caso mostra concretamente come l’assenza di un singolo requisito, il rientro quotidiano, sposti l’intero impianto impositivo da un regime di esclusività a uno di ripartizione analitica giorno per giorno.
Tabella di confronto
| Situazione | Requisito rientro quotidiano | Regime applicabile | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Lavoro esclusivamente in presenza nella zona di frontiera estera | Rispettato | Tassazione esclusiva nello Stato di residenza (art. 15, par. 4) | Convenzione Italia-Francia, art. 15 §4 |
| Lavoro misto: presenza fisica settimanale + smart working dal domicilio estero | Non rispettato | Tassazione concorrente pro quota, con credito d’imposta nello Stato di residenza | Interpello n. 154/2026; Convenzione, artt. 15 §1 e 24 §2 |
| Lavoro interamente da remoto nello Stato di residenza | Non applicabile (nessun attraversamento del confine) | Tassazione esclusiva nello Stato di residenza | Convenzione, art. 15 §1 |
Dipendenti pubblici: quando prevale l’art. 19
l regime dei frontalieri non è l’unica disposizione convenzionale rilevante per chi lavora alle dipendenze di un datore pubblico italiano risiedendo in Francia. L’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, dedicato alle funzioni pubbliche, prevede in via generale la tassazione esclusiva nello Stato che eroga la remunerazione, quando questa è corrisposta da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un ente locale, a una persona fisica per servizi resi a quello stesso ente.
La disposizione, quando applicabile, prevale sul regime dei frontalieri: non richiede il rientro quotidiano, ma richiede che il datore di lavoro rientri nella nozione convenzionale di ente pubblico rilevante. È proprio su questo secondo requisito, meno immediato di quanto sembri, che si concentra la prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate, con esiti opposti a seconda della natura dell’ente datore di lavoro.
Il caso del dipendente del Comune residente in Francia
La risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano residente in Francia, dipendente del Comune di Ventimiglia, che presta servizio come frontaliere alle dipendenze dell’ente locale. L’Agenzia ha ritenuto applicabile l’art. 19, paragrafo 1, della Convenzione: le remunerazioni corrisposte da un Comune italiano rientrano pienamente nella nozione di ente locale rilevante ai fini di questa disposizione, con la conseguenza che il reddito è imponibile esclusivamente in Italia, quale Stato erogante, e non nello Stato di residenza del lavoratore.
L’esito prescinde dal requisito del rientro quotidiano proprio dell’art. 15, paragrafo 4: anche se il contribuente avesse mantenuto tutte le caratteristiche del frontaliere, la prevalenza dell’art. 19 sposterebbe comunque la tassazione in via esclusiva verso l’Italia, in ragione della natura pubblicistica del rapporto di lavoro e dell’inequivocabile riconducibilità del Comune alla nozione di ente locale.
Il caso Banca d’Italia e riparto pro quota
Il confronto con il caso Banca d’Italia, già esaminato a proposito della tassazione concorrente, chiarisce dove passa il confine applicativo dell’art. 19. Nella risposta n. 154/2026, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità della disposizione: la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa, o ente locale.
Il criterio distintivo, quindi, non è la natura pubblica del datore di lavoro in senso lato, ma la sua riconducibilità stretta a una delle categorie elencate dall’art. 19. Un Comune vi rientra senza margini di dubbio; un istituto di diritto pubblico con autonomia funzionale e organizzativa, come la Banca d’Italia, richiede una verifica puntuale che può portare a un esito opposto, come mostra il raffronto tra le risposte n. 163/2026 e n. 154/2026.
Tabella di confronto
| Caso | Datore di lavoro | Esito | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Dipendente Comune di Ventimiglia residente in Francia | Ente locale (Comune) | Art. 19 applicabile: tassazione esclusiva in Italia | Interpello n. 163/2026 |
| Dipendente Banca d’Italia residente in Francia | Istituto di diritto pubblico non riconducibile a Stato/ente locale | Art. 19 escluso: si applica l’art. 15 (frontaliere o tassazione concorrente) | Interpello n. 154/2026 (rettifica n. 132/2026) |
Il regime dei frontalieri e lo smart working
Durante l’emergenza sanitaria, Italia e Francia hanno stipulato una serie di accordi amichevoli tra le rispettive Autorità competenti, in applicazione dell’art. 25 della Convenzione, per neutralizzare gli effetti fiscali dello smart working forzato sui lavoratori cui si applicano i paragrafi 1 e 4 dell’art. 15. In base a questi accordi, le giornate lavorate da remoto nello Stato di residenza per un datore di lavoro dell’altro Stato venivano considerate, in via eccezionale, come giornate lavorate nel luogo in cui la prestazione si sarebbe normalmente svolta.
Il meccanismo preservava così, per la durata dell’emergenza, il regime convenzionale ordinariamente applicabile, compreso quello dei frontalieri, anche in presenza di smart working imposto dalle restrizioni sanitarie. Gli accordi, inizialmente validi dal 12 marzo al 31 agosto 2020, sono stati prorogati più volte dalle Autorità fiscali dei due Paesi, fino almeno al 30 giugno 2022.
Terminato il periodo emergenziale, il quadro applicabile ai frontalieri Francia è tornato alla regola ordinaria dell’art. 15, paragrafo 4: rientro quotidiano richiesto senza eccezioni strutturali per lo smart working. Questo distingue nettamente la disciplina Francia da quella prevista per i frontalieri con la Svizzera, dove l’Accordo bilaterale ratificato con la Legge n. 83/2023, e reso strutturale dalla Legge n. 217 del 29 dicembre 2025 (in vigore dal 20 gennaio 2026), consente fino al 25% di lavoro in telelavoro dal domicilio nello Stato di residenza senza perdita dello status di frontaliere.
L’assenza di una soglia strutturale rende la verifica del rientro quotidiano una questione di fatto, da accertare caso per caso sulla base delle modalità concrete di svolgimento della prestazione. È esattamente il criterio applicato nella risposta a interpello n. 154/2026, dove la combinazione tra presenza settimanale in Italia e smart working dal domicilio francese è stata ritenuta incompatibile con il regime dei frontalieri, non in astratto, ma proprio in ragione dell’assenza di una franchigia di tolleranza sul lavoro da remoto.
Per un frontaliere Francia, quindi, anche una quota minoritaria e regolare di smart working, se non episodica, espone al rischio concreto di perdere l’accesso al regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza, con conseguente passaggio alla tassazione concorrente pro quota descritta in precedenza.
Tabella decisionale sulla qualificazione di un rapporto di lavoro frontaliere
La casistica esaminata finora può essere ricondotta a un unico schema decisionale, utile per orientare la qualificazione fiscale di un rapporto di lavoro frontaliere con la Francia prima ancora di entrare nel dettaglio delle singole variabili.
| Datore di lavoro | Rientro quotidiano | Regime applicabile | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Ente locale (es. Comune) | Non rilevante | Art. 19: tassazione esclusiva nello Stato erogante | Interpello n. 163/2026 |
| Stato o suddivisione politica/amministrativa | Non rilevante | Art. 19: tassazione esclusiva nello Stato erogante | Convenzione Italia-Francia, art. 19 §1 |
| Ente di diritto pubblico non riconducibile a Stato/ente locale (es. Banca d’Italia) | Rispettato | Art. 15 §4: tassazione esclusiva nello Stato di residenza | Convenzione, art. 15 §4 |
| Ente di diritto pubblico non riconducibile a Stato/ente locale, o datore privato | Non rispettato (lavoro misto/smart working strutturale) | Art. 15 §1: tassazione concorrente pro quota, credito d’imposta nello Stato di residenza | Interpello n. 154/2026; Convenzione, artt. 15 §1 e 24 §2 |
| Datore privato | Rispettato | Art. 15 §4: tassazione esclusiva nello Stato di residenza | Convenzione, art. 15 §4 |
Dove si concentra il rischio di contestazione per i frontalieri Francia
Al di là dello schema decisionale, nella prassi professionale le contestazioni si concentrano su un numero ristretto di situazioni ricorrenti, dove la qualificazione formale del rapporto di lavoro non coincide con le sue modalità effettive di svolgimento.
Il contratto qualifica il lavoratore come frontaliere, ma i giorni di presenza non sono documentati
Un rapporto di lavoro può essere impostato, fin dall’origine, come frontaliere ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4, senza che il datore di lavoro conservi evidenze puntuali delle giornate di effettivo attraversamento del confine. In assenza di documentazione, un controllo successivo può ricostruire il rientro quotidiano solo tramite indizi indiretti (badge, timbrature, spese di trasporto), con esito incerto. È il tipo di lacuna che, nella risposta n. 433/2019, l’Agenzia ha collegato direttamente all’onere del sostituto d’imposta di applicare le ritenute in caso di dubbio.
Lo smart working introdotto per esigenze organizzative viene trattato come episodico, ma è ricorrente
Un giorno di lavoro da remoto al mese non compromette il rientro quotidiano; una giornata fissa ogni settimana, anche se pattuita informalmente, lo compromette secondo il criterio applicato nella risposta n. 154/2026. La distinzione tra episodico e strutturale non dipende dalla percentuale di tempo, ma dalla sistematicità dell’assenza dal confine, un profilo spesso sottovalutato quando lo smart working nasce da un accordo verbale con il responsabile diretto.
Il datore di lavoro pubblico viene assimilato genericamente a “ente pubblico” senza verificarne la natura convenzionale
Il confronto tra i casi Comune di Ventimiglia e Banca d’Italia mostra che la natura pubblicistica del datore non basta, da sola, a orientare la qualificazione tra art. 19 e art. 15. Un istituto con autonomia funzionale può restare fuori dalla nozione di ente locale o Stato rilevante ai fini convenzionali, anche quando l’intuizione porterebbe ad applicare l’art. 19 per analogia.
Cosa verificare in pratica prima di applicare il regime frontalieri
Prima di applicare il regime dei frontalieri a un rapporto di lavoro con la Francia, è opportuna una verifica puntuale dei requisiti sostanziali, non solo della loro qualificazione contrattuale. La documentazione rilevante riguarda le giornate di effettiva presenza nello Stato della fonte: attestazioni del datore di lavoro, registri di accesso alla sede, o qualsiasi altro elemento che consenta di ricostruire la sistematicità del rientro nello Stato di residenza richiesta dall’art. 15, paragrafo 4.
In assenza di questa documentazione, la qualificazione come frontaliere resta esposta a contestazione in sede di controllo, con conseguente riqualificazione del rapporto secondo la tassazione concorrente illustrata in precedenza, e possibile recupero a tassazione delle imposte non versate nello Stato che risulterebbe competente in base all’esito della verifica.
Per il datore di lavoro italiano che eroga redditi a un lavoratore che si dichiara frontaliere residente in Francia, la risposta a interpello n. 433 del 28 ottobre 2019 fissa un criterio operativo preciso. Il sostituto d’imposta può applicare direttamente l’esenzione prevista dall’art. 15, paragrafo 4, e astenersi dalle ritenute IRPEF, ma soltanto sotto la propria responsabilità e solo se il lavoratore ha fornito documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti convenzionali.
In assenza di questa documentazione, o in presenza di elementi che rendano incerta la sussistenza dei requisiti, il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare il regime convenzionale e deve operare le ordinarie ritenute IRPEF, secondo l’art. 23 del DPR n. 600/1973. È una scelta prudenziale che tutela il sostituto dal rischio di responsabilità per omessa ritenuta, trasferendo l’onere della prova sul lavoratore beneficiario.
Quando il sostituto d’imposta ha operato le ritenute IRPEF per prudenza, ma il lavoratore possedeva effettivamente tutti i requisiti del regime frontalieri, la risposta n. 433/2019 chiarisce che il contribuente può recuperare le somme trattenute e non dovute attraverso apposita istanza di rimborso, da presentare all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entro il termine di quarantotto mesi dalla data del prelevamento.
Questo meccanismo conferma la logica dell’intero impianto: l’applicazione del regime dei frontalieri non è automatica in base alla sola collocazione territoriale di residenza e sede di lavoro, ma richiede una verifica sostanziale che, quando non può essere condotta preventivamente dal sostituto d’imposta con sufficiente certezza, si sposta sul contribuente e sui rimedi successivi previsti dall’ordinamento. È il motivo per cui, in situazioni di lavoro non lineare (presenza mista, smart working ricorrente, datori pubblici atipici), una verifica preventiva della qualificazione fiscale del rapporto transfrontaliero riduce il rischio di contestazioni successive.
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Un frontaliere Francia deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
Se il lavoratore è fiscalmente residente in Italia e rispetta i requisiti dell’art. 15, paragrafo 4, il reddito è imponibile solo in Italia: la dichiarazione va comunque presentata secondo le ordinarie regole del TUIR, semplicemente senza necessità di credito d’imposta per la Francia, che non esercita potestà impositiva su quel reddito.
Cosa succede se il datore di lavoro italiano applica erroneamente le ritenute a un vero frontaliere?
Il lavoratore può recuperare le ritenute non dovute presentando istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, entro 48 mesi dal prelevamento, come chiarito dalla risposta a interpello n. 433/2019.
Un dipendente pubblico italiano residente in Francia rientra sempre nell’art. 19 della Convenzione?
No. L’art. 19 si applica solo se il datore è riconducibile a Stato, ente locale o suddivisione politica/amministrativa. Un ente di diritto pubblico con autonomia funzionale, come la Banca d’Italia, ne resta escluso secondo la risposta n. 154/2026, che rettifica la precedente risposta n. 132/2026.
Uno o due giorni di smart working al mese fanno perdere lo status di frontaliere Francia?
Non necessariamente: il criterio applicato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la sistematicità dell’assenza dal confine, non la percentuale di tempo. Uno smart working episodico non compromette il rientro quotidiano, mentre una cadenza fissa e ricorrente, anche minoritaria, può farlo secondo la risposta n. 154/2026.
Esiste per la Francia una soglia di telelavoro tollerata come quella prevista per la Svizzera?
Il materiale normativo disponibile non individua, per la Francia, un accordo strutturale equivalente alla soglia del 25% introdotta per i frontalieri Svizzera dalla Legge n. 217/2025. In assenza di tale soglia, ogni giornata di smart working va valutata secondo il criterio ordinario del rientro quotidiano.
Chi deve dimostrare il possesso dei requisiti convenzionali per evitare le ritenute italiane?
Spetta al lavoratore fornire al sostituto d’imposta la documentazione idonea a provare l’effettivo possesso dei requisiti frontaliere. In assenza di prova sufficiente, il sostituto è tenuto, per prudenza, ad applicare le ordinarie ritenute IRPEF secondo l’art. 23 del DPR n. 600/1973.
Fonti e riferimenti
- Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni, 5 ottobre 1989, in vigore dal 1° maggio 1992 artt. 15 (§ 1 e § 4), 19, 24 (§ 2)
- Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia, § 9 (definizione delle zone di frontiera)
- Regolamento (CE) n. 883/2004, art. 1, lett. f) (definizione di lavoratore frontaliero, ambito previdenziale)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 (obblighi del sostituto d’imposta)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 165 (credito per imposte estere)
- Legge 29 dicembre 2025, n. 217 (ratifica Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, soglia 25% telelavoro), in vigore dal 20 gennaio 2026
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 433 del 28 ottobre 2019
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026 (superata dalla risposta n. 154/2026)
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 154 del 6 agosto 2026 (rettifica la n. 132/2026)
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 163 del 14 agosto 2026