I contratti per l’allestimento di stand fieristici si qualificano, generalmente, come contratti “misti“, a prestazioni multiple. Sotto il profilo della territorialità Iva, la messa a disposizione e l’allestimento di stand fieristici costituiscono prestazioni di servizi “generiche“. Si tratta di prestazioni che rientrano nella disciplina di cui all’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR n. 633/72, che si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente soggetto passivo Iva.
Pertanto, indirettamente, possiamo dire che questo tipo di operazioni non rientrano, dunque, tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili di cui all’art. 7-quater del DPR n. 633/72, rilevanti, ai fini Iva, nel luogo in cui è situato l’immobile. Tale interpretazione è confermata dall’art. 31-bis co. 3 lett. e) del Reg. UE 282/2011 e dalle note esplicative della Commissione UE del 26.10.2015, secondo cui non costituiscono prestazioni relative a beni immobili i servizi di allestimento di stand fieristici, compresi i servizi correlati (es. progettazione dello stand, trasporto dei prodotti, ecc.) anche qualora siano prestati come un “pacchetto di servizi“.
Indice degli Argomenti
- Territorialità Iva nella fornitura di stand fieristici
- La fornitura di stand fieristici non rientra tra le prestazioni di servizi su beni immobili
- La territorialità di fiere ed esposizioni
- Come individuare i servizi fieristici?
- Gli adempimenti del prestatore italiano verso committente estero
- Conclusioni
- Domande frequenti
Territorialità Iva nella fornitura di stand fieristici
La fornitura di stand fieristici con relativo allestimento configura una prestazione di servizi. La territorialità di questa prestazione dipende dalla corretta qualificazione dell’operazione. In particolare (come indicato dalla Corte di giustizia nella causa C-530/09 del 27 ottobre 2011 – Inter-Mark Group), questo tipo di operazione può qualificarsi in modo diverso a seconda delle sue caratteristiche.
Fornitura di stand fieristici come prestazione pubblicitaria
È possibile affermare che si ha una prestazione pubblicitaria quando la fornitura di uno stand è utilizzata nei modi seguenti:
- Per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico su esistenza o qualità di determinati beni o servizi al fine di promuoverne la vendita;
- Per costituire una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario.
La fornitura di uno stand può essere considerata una prestazione pubblicitaria quando viene utilizzata per trasmettere un messaggio che informa il pubblico sull’esistenza o le qualità di determinati beni o servizi al fine di promuoverne la vendita. In questo caso, lo stand costituisce una parte essenziale di una campagna pubblicitaria.
Fornitura di stand fieristici come prestazione accessoria all’attività svolta dall’organizzatore della fiera
La fornitura di stand fieristici è considerata come accessoria all’attività svolta dall’organizzatore della fiera quando:
- Consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione;
- Lo stand corrisponde ad un modello per il quale l’organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo.
Lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro. La fornitura di stand può essere considerata una prestazione accessoria all’attività dell’organizzatore della fiera quando include la progettazione e la messa a disposizione temporanea di uno stand, seguendo specifiche fornite dall’organizzatore. Lo stand può essere utilizzato per più eventi, ma soltanto nello stesso Paese membro.
Fornitura di stand fieristici come locazione di un bene mobile materiale
La fornitura di stand fieristici è prestazione di locazione di un bene mobile materiale, quando lo stand è utilizzato per più eventi in più Paesi membri diversi.
La fornitura di stand fieristici può essere considerata una prestazione di locazione di un bene mobile materiale quando lo stand viene utilizzato per eventi in diversi Paesi membri.
La fornitura di stand fieristici non rientra tra le prestazioni di servizi su beni immobili
La possibilità di qualificare la fornitura di stand con relativo allestimento alla stregua di una prestazione relativa ad un bene immobile, soggetta a Iva nel luogo di ubicazione dell’immobile è da ritenersi esclusa.
La fornitura di stand fieristici, infatti, non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile. A tal proposito non è sufficiente la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo. In linea con l’orientamento esposto, l’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013, dispone – alla lett. e) del par. 3 – che non rientrano nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili, la cui territorialità è definita dall’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72):
“la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità”. |
La territorialità di fiere ed esposizioni
Per le fiere ed esposizioni, la territorialità coincide con il luogo di svolgimento dell’evento. Questo per le “prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo” (art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE).
Lo stesso criterio territoriale si applica, limitatamente ai rapporti “B2C”, per le “prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo” (art. 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).
In pratica, come si evince anche dall’art. 7-quinquies del DPR n. 633/72, per i rapporti “B2B”, la regola del luogo di esecuzione della manifestazione si applica alle prestazioni di servizi per l’accesso a fiere ed esposizioni e a quelle connesse con l’accesso.
Servizi di accesso alle manifestazioni e servizi accessori alle manifestazioni fieristiche
A tale riguardo, un utile contributo all’individuazione dei servizi da ultimo citati è fornito dagli artt. 32, par. 1, e 33 del Reg. UE n. 282/2011, in base ai quali:
- I servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni “comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”; nel novero dei servizi in esame, il par. 2 dell’art. 32 comprende, tra gli altri, il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo par. 3 esclude che possa essere considerato “servizio relativo all’accesso a una manifestazione” l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione;
- I servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono, in particolare, l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.
Per le restanti prestazioni, vale a dire quelle di fornitura ed allestimento di stand e, in generale, quelle rese dagli organizzatori ai partecipanti di fiere ed esposizioni, si applica la regola generale prevista per le prestazioni di servizi generiche, fondata sul Paese del committente (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72, corrispondente all’art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE).
Come individuare i servizi fieristici?
Per l’individuazione della natura delle prestazioni di servizi è possibile fare riferimento alle note esplicative al Reg. Ue n. 1042/2013, elaborate dalla direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione Ue.
Nell’ambito di tale documento viene chiarito che costituiscono servizi relativi a fiere ed esposizioni la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione congiuntamente a servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità (è sufficiente anche un unico servizio).
Con maggiore dettaglio, affinché il servizio in questione sia considerato come “fieristico”, deve essere presente la contemporanea messa a disposizione di uno stand, di uno o più servizi correlati (progettazione dello stand, trasporto e magazzinaggio dei prodotti), nonché che tali servizi siano atti a consentire l’esposizione dei prodotti e la promozione dei servizi o prodotti.
Nel caso in cui, invece, la “messa a disposizione di stand”, la quale consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (es. una cabina o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera, non è accompagnata dalla fornitura di “altri servizi correlati”, si configura un servizio relativo a un bene immobile. Questo anche nel caso in cui vengano forniti servizi complementari, come l’elettricità, il riscaldamento, l’aria condizionata, etc. Deve essere sottolineato, infine, che i servizi sono considerati come “altri servizi correlati” alla messa a disposizione di uno stand a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore.
Gli adempimenti del prestatore italiano verso committente estero
Come detto, per la tipologia di operazioni in commento, si rende applicabile il criterio di imponibilità Iva legato al luogo di stabilimento del committente. Pertanto, gli adempimenti contabili che il fornitore di servizi italiano (c.d. “allestitore“) deve mettere in atto nel caso in cui realizzi la prestazione nei confronti di un ente non residente possono essere così schematizzate (art. 21 co. 6-bis, lett. a) e b) del DPR n. 633/72 possono essere così riassunte:
- Operazione effettuata nei confronti di committente residente UE: nel caso in cui la controparte (committente) sia un soggetto passivo Iva residente in un altro Stato UE (dotato di iscrizione al VIES), deve essere emessa fattura senza l’applicazione dell’Iva. Nel documento deve essere presente l’indicazione “inversione contabile” o “reverse charge” assieme al relativo riferimento normativo, ovvero l’art. 7-ter del DPR n. 633/72;
- Operazione effettuata nei confronti di committente residente in Stato extra-UE: nel caso in cui la controparte (committente) sia un soggetto passivo Iva stabilito in uno Stato extra-UE deve essere emessa fattura senza l’applicazione dell’Iva. Nel documento deve essere presente l’indicazione “operazione non soggetta” assieme al relativo riferimento normativo, ovvero l’art. 7-ter DPR n. 633/72.
Conclusioni
In conclusione, l’applicazione dell’Iva sulla fornitura di stand fieristici dipende dalla specifica natura del servizio fornito e dalla sua territorialità, che può variare in base al contesto dell’evento e alla destinazione d’uso dello stand.
Domande frequenti
La fornitura di stand fieristici viene considerata una prestazione di servizi. Questo include la progettazione, allestimento e messa a disposizione temporanea di stand per fiere o esposizioni. La classificazione può variare in prestazione pubblicitaria, prestazione accessoria all’attività dell’organizzatore della fiera, o prestazione di locazione di un bene mobile materiale, a seconda delle caratteristiche specifiche del servizio fornito.
No, la fornitura di stand fieristici non è considerata una prestazione relativa a beni immobili. Pertanto, non è soggetta a Iva nel luogo in cui si trova l’immobile. Questo è confermato dal fatto che la fornitura di stand non presenta un nesso diretto con un bene immobile.
Per i prestatori italiani che forniscono servizi di allestimento stand a committenti esteri, si applica la regola generale prevista per le prestazioni di servizi generiche, basata sul paese del committente. È importante verificare le specifiche normative Iva nel paese del committente per una corretta applicazione e fatturazione.
I servizi di accesso alle manifestazioni includono prestazioni che concedono un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o corrispettivo. Questi servizi possono includere l’utilizzo di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono semplici servizi di intermediari per la vendita di biglietti.