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Fondo di garanzia e pagamento TFR

Messaggio INPS del 15 aprile 2020, n. 1627 sulle indicazioni del pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia.

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L’INPS, con il Messaggio 15 aprile 2020, n. 1627 ha integrato le indicazioni sul pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia. Precisazioni sulla documentazione da allegare alla domanda.

L’INPS ha fornito nuove indicazioni sulla domanda telematica per il Fondo di Garanzia, in particolare, ha fornito alcune precisazioni sulla documentazione da allegare alla domanda.

Inoltre, l’INPS ha fornito anche, chiarimenti sul termine per riscuotere le prestazioni. Nel caso in cui la scadenza sia prevista in in questo periodo di emergenza causa Covi-19, essa è prorogata fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid-19 (ipoteticamente fissata nel 31 luglio, ovvero la data presunta per la fine dello stato di emergenza Covid-19).

Fondo di garanzia

La comunicazione integra due precedenti comunicazioni sui documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR, Trattamento di Fine Rapporto, e dei crediti di lavoro.

Fondo di garanzia e pagamento TFR: i documenti da allegare alla domanda telematica

La domanda di Fondo di garanzia, disponibile sul portale INPS, è stato aggiornato con una nuova funzione per allegare la documentazione richiesta.

Nel Messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016, l’INPS ha indicato la documentazione da allegare alla domanda telematica per il Fondo di Garanzia di TFR e i crediti di lavoro, nel caso di:

  • Datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
  • Datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo;
  • Il datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale, l’INPS, con il Messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, ha chiarito che nell’elenco la voce:

“Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata” deve essere sostituita con “Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata

Documentazione da allegare alla domanda telematica: dichiarazione di conformità del titolo esecutivo e modulo “SR131”

Nel messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, l’INPS ha specificato che ai fini dell’istruttoria della domanda, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, da allegare alla domanda, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, nella domanda telematica è già presente la dichiarazione attestante che non sono in corso altre azioni di recupero del credito.

Quindi, il modulo “SR131″:

  • Non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo;
  • Deve essere caricato online nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

Fondo di garanzia e pagamento TFR: proroga del termine per riscuotere le prestazioni

L’INPS, ha, inoltre chiarito che, per garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, considerando le misure adottate dal Governo, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, le strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il termine fino alla data di cessazione dell’emergenza (fissata nel 31 luglio).

Sospensione termini di decadenza e prescrizione

Il Messaggio INPS, si conclude, facendo riferimento alla circostanza che il Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione di diritto, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, comprese anche le prestazioni a carico del Fondo di garanzia ( TFR e ultime tre mensilità).

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