Aprire una società in Serbia: convenzione con l'Italia, ritenuta sui dividendi, credito d'imposta e rischio CFC per l'imprenditore italiano.
La Convenzione Italia–Jugoslavia del 1984, oggi applicabile alla Serbia, fissa al 10% la ritenuta sui dividendi verso l’Italia. La Serbia non è Paese UE, non è in black list e non aderisce al CRS: tre coordinate che cambiano la pianificazione di chi vi apre una società.
La Serbia non è un paradiso fiscale per il fisco italiano, ma non è nemmeno un Paese equiparabile a uno Stato UE: non è membro dell’Unione Europea (è Paese candidato dal 2012), non compare nella black list persone fisiche del DM 4 maggio 1999 e non aderisce ancora allo scambio automatico di informazioni CRS.
Per l’imprenditore italiano che valuta di aprire una società in Serbia, questi tre elementi definiscono il perimetro di rischio prima ancora di guardare alle aliquote: l’assenza dalla black list esclude la presunzione di residenza fittizia, ma l’assenza dal CRS richiede comunque una gestione trasparente dei flussi ai fini del quadro RW e della normativa CFC. Sul piano bilaterale, i rapporti fiscali tra i due Paesi sono regolati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni firmata con l’allora Jugoslavia (L. 974/1984), che oggi si applica anche alla Serbia e fissa al 10% la ritenuta massima sui dividendi in uscita verso l’Italia.

Serbia: inquadramento fiscale per l’investitore italiano
La Serbia non è inclusa nell’elenco degli Stati e territori a fiscalità privilegiata per le persone fisiche previsto dal DM 4 maggio 1999 del Ministero delle Finanze. Questo significa che un contribuente italiano che trasferisce la residenza fiscale in Serbia non è soggetto alla presunzione di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del TUIR per i trasferimenti verso Paesi black list, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate anziché del contribuente. Lo stesso vale, sul piano societario, per l’assenza di limitazioni automatiche alla deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti serbi, che in presenza di un Paese black list sarebbero soggetti alle limitazioni previste per le operazioni con Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La Serbia non fa parte dell’Unione Europea. È Paese candidato all’adesione dal 2012, con negoziati tuttora aperti su diversi capitoli negoziali. La conseguenza pratica per l’imprenditore italiano è che ai flussi reddituali tra Italia e Serbia non si applicano le direttive UE in materia fiscale (direttiva madre-figlia 2011/96/UE, direttiva interessi e canoni 2003/49/CE), che altrimenti azzererebbero la ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e royalties infragruppo tra società residenti in Stati membri. La disciplina applicabile ai flussi Italia-Serbia resta quindi quella convenzionale bilaterale, trattata nella Sezione 5.
La Serbia non figura, al 2026, tra le giurisdizioni aderenti allo scambio automatico di informazioni CRS/AEOI dell’OCSE. L’assenza di scambio automatico non elimina gli obblighi dichiarativi del contribuente italiano (monitoraggio fiscale nel quadro RW, tassazione dei redditi ovunque prodotti), ma incide sulla tracciabilità automatica delle disponibilità detenute in Serbia da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, che dovrà eventualmente attivare gli strumenti di cooperazione amministrativa previsti dalla Convenzione bilaterale (si veda Sezione 5) o le procedure di scambio su richiesta.
Ritenuta sui dividendi Serbia-Italia: tabella decisionale
Quando una società serba distribuisce dividendi a un socio residente in Italia, la Serbia applica per legge interna una ritenuta alla fonte del 20% sull’ammontare lordo. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Jugoslavia (L. 974/1984), oggi applicabile alla Serbia, riduce questa ritenuta al 10% in base all’art. 10, senza distinzioni legate alla percentuale di partecipazione detenuta dal socio italiano. La differenza tra le due aliquote, 10 punti percentuali sull’intero flusso, non è automatica: l’applicazione diretta dell’aliquota convenzionale in sede di pagamento richiede che il socio italiano fornisca preventivamente alla società serba (o al suo intermediario) la documentazione che attesta la residenza fiscale in Italia.
In assenza di questa documentazione al momento della distribuzione, la società serba applica la ritenuta piena del 20%, e il socio italiano deve attivare una procedura di rimborso della differenza presso l’amministrazione fiscale serba, con tempi e oneri amministrativi non trascurabili. Sul lato italiano, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 165 TUIR compete comunque sull’imposta effettivamente dovuta secondo la Convenzione, non necessariamente su quanto trattenuto in eccesso alla fonte se il socio non ha attivato tempestivamente le procedure previste dalla legislazione serba per il recupero.
| Situazione | Ritenuta applicata in Serbia | Recupero della differenza | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Certificato di residenza fiscale italiana fornito preventivamente | 10% | Interamente accreditabile in Italia (art. 165 TUIR) | Art. 10, L. 974/1984 |
| Certificato non fornito al momento del pagamento | 20% (aliquota domestica piena) | Solo il 10% convenzionale è accreditabile in Italia; l’eccedenza (10%) va richiesta a rimborso in Serbia, non recuperabile via art. 165 TUIR | Art. 10 Convenzione + legislazione fiscale serba |
| Utili non distribuiti (ritenuti dalla società) | Nessuna ritenuta aggiuntiva | — | Art. 10, par. 5, L. 974/1984 |
Le criticità di una struttura Serbia-Italia: cosa presidiare
Al di là della meccanica della ritenuta convenzionale, la costituzione di una società in Serbia da parte di un socio italiano espone a quattro aree di rischio tecnico che vale la pena presidiare fin dalla fase di progettazione della struttura.
Il certificato di residenza richiesto in ritardo
Un caso ricorrente nella prassi professionale riguarda l’imprenditore che distribuisce il primo dividendo dalla controllata serba senza aver predisposto per tempo il certificato di residenza fiscale italiana da presentare alla società pagatrice. La conseguenza è l’applicazione della ritenuta piena del 20% invece del 10% convenzionale, con recupero della differenza affidato a un’istanza di rimborso presso l’amministrazione fiscale serba, procedura che, nella nostra esperienza con analoghe convenzioni bilaterali, richiede tempi non brevi e non sempre un esito certo. La soluzione operativa è predisporre il certificato prima della prima distribuzione, non a consuntivo.
La gestione di fatto dall’Italia
Un punto critico da presidiare riguarda la sede di direzione effettiva della doo serba. Se le decisioni gestionali rilevanti (contratti, conti bancari, strategia commerciale) vengono di fatto assunte dal socio italiano dall’Italia, con un amministratore locale privo di reali poteri decisionali, la società rischia la contestazione di esterovestizione ex art. 73 TUIR, con conseguente tassazione integrale in Italia degli utili societari, non solo dei dividendi distribuiti. Presidiare questo rischio significa documentare la sostanza gestionale in Serbia: riunioni del board verbalizzate localmente, autonomia decisionale reale dell’amministratore, sede operativa effettiva.
La soglia CFC non scontata
La CIT serba al 15% coincide numericamente con la soglia di tassazione effettiva prevista dall’art. 167 TUIR per l’applicazione della disciplina CFC, ma la tassazione effettiva (al netto di eventuali incentivi o regimi settoriali) può risultare inferiore all’aliquota nominale. Se a questo si aggiunge un’incidenza di passive income superiore a un terzo dei proventi, scatta la trasparenza fiscale in Italia degli utili della controllata, indipendentemente dalla distribuzione. Presidiare questo rischio richiede una verifica puntuale, esercizio per esercizio, della tassazione effettiva e della composizione dei proventi, non un giudizio una tantum in fase di costituzione.
I prelievi non tracciati
Un’ultima criticità riguarda i flussi verso il socio italiano che non transitano formalmente come dividendo deliberato, rimborsi spese non documentati, compensi non formalizzati, disponibilità lasciate sul conto serbo e utilizzate indirettamente. In assenza di adesione della Serbia al CRS, questi flussi non emergono automaticamente, ma restano soggetti a dichiarazione nel quadro RW e a tassazione in Italia se qualificabili come reddito. La riqualificazione in sede di accertamento, in mancanza di traccia documentale, espone a sanzioni sia per omessa dichiarazione RW sia per omessa dichiarazione del reddito.
Aprire una società in Serbia: la doo e il quadro fiscale societario
La forma societaria di riferimento per l’investitore straniero in Serbia è il d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću), l’equivalente della srl italiana. Il capitale sociale minimo è simbolico, pari a 100 RSD (circa 1 euro), e non richiede versamenti ulteriori salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito, e la governance può essere affidata a un amministratore unico, anche non residente e di qualunque nazionalità.
Un socio italiano, persona fisica o società, può detenere il 100% delle quote di un d.o.o. serbo senza alcun obbligo di socio o amministratore locale. L’intera procedura di costituzione può essere condotta a distanza tramite procura speciale autenticata e apostillata, senza necessità di presenza fisica in Serbia, un elemento che agevola l’operatività ma che, come visto in Sezione 3, richiede un presidio ancora più attento della sostanza gestionale effettiva per evitare contestazioni di esterovestizione.
La registrazione avviene presso l’Agenzia Serba del Registro delle Imprese (APR), interamente digitalizzata dal 2023. Il percorso prevede la verifica di disponibilità della denominazione sociale, la redazione e l’autenticazione dell’atto costitutivo, la presentazione della domanda tramite piattaforma APR e il rilascio del numero di iscrizione (matični broj). La sola decisione di iscrizione APR arriva tipicamente in 3-5 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione completa; il processo complessivo, comprensivo dell’apertura del conto corrente bancario (soggetto a verifiche KYC più stringenti per soci non residenti) e degli adempimenti fiscali propedeutici all’operatività, richiede secondo fonti convergenti 10-15 giorni lavorativi. Un adempimento spesso sottovalutato dai neo-costituenti: entro 15 giorni dalla registrazione va presentata la dichiarazione PPP DG-1S, che stima i ricavi dell’anno in corso e determina gli acconti mensili dell’imposta sul reddito societario; l’omissione comporta sanzioni automatiche, senza margini di discrezionalità da parte dell’amministrazione fiscale serba.
Sul piano fiscale societario, la Serbia applica un’imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax) con aliquota flat del 15%, e un’IVA con aliquota ordinaria del 20%, ridotta all’8% per specifiche categorie di beni e servizi (generi alimentari di base, alcuni farmaci, servizi editoriali). Non risultano, dal materiale raccolto, regimi agevolati settoriali generalizzati equiparabili a quelli offerti da altri Paesi dell’area balcanica per le micro-imprese.
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Capitale sociale minimo | 100 RSD (≈ 1 €) |
| Proprietà estera | 100% consentita, nessun obbligo di socio locale |
| Ente di registrazione | APR (Agencija za privredne registre) |
| Corporate Income Tax | 15% flat |
| IVA (ordinaria / ridotta) | 20% / 8% |
La convenzione Italia-Serbia contro le doppie imposizioni
I rapporti fiscali tra Italia e Serbia sono regolati dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 e ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 974. Non essendo stata rinegoziata dopo la dissoluzione della Jugoslavia, la Convenzione continua ad applicarsi, per continuità giuridica, ai singoli Stati successori tra cui la Serbia, oltre a Bosnia-Erzegovina e Montenegro. Si applica ai soggetti residenti, ai fini fiscali, in uno o in entrambi gli Stati contraenti (art. 1), e copre le imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in Italia e nella allora Jugoslavia, incluse, per l’Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 2).
L’art. 10 della Convenzione disciplina la tassazione dei dividendi. Il paragrafo 1 attribuisce il potere impositivo primario allo Stato di residenza del socio percipiente; il paragrafo 2 riconosce comunque allo Stato della fonte (quello di residenza della società che distribuisce l’utile) il diritto di applicare una ritenuta, ma non superiore al 10% dell’ammontare lordo dei dividendi, aliquota unica, senza distinzioni legate alla percentuale di partecipazione detenuta dal socio, a differenza di quanto previsto da molte convenzioni più recenti che riservano aliquote ridotte solo alle partecipazioni qualificate. Il paragrafo 5 dello stesso articolo esclude inoltre che lo Stato della fonte possa tassare gli utili non distribuiti della società, anche quando derivano in tutto o in parte da redditi prodotti in quello Stato.
Per evitare la doppia imposizione sul socio italiano, l’art. 23 della Convenzione stabilisce che l’Italia debba dedurre dalle proprie imposte quella pagata in Serbia sui redditi disciplinati dagli artt. 10, 11 e 12 (dividendi, interessi, canoni), nel limite della quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile a quel reddito. La deduzione non spetta, tuttavia, se il reddito viene assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario secondo la legislazione italiana, un’esclusione che va verificata caso per caso in base al regime di tassazione scelto dal socio italiano per i dividendi esteri.
Tassazione dei dividendi dalla Serbia in Italia: la situazione
Per il socio persona fisica non imprenditore, i dividendi percepiti da una società serba, non essendo la Serbia un Paese black list, sono soggetti in Italia a imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare lordo, da autoliquidare in dichiarazione dei redditi quando il flusso non transita tramite un intermediario finanziario italiano che agisca da sostituto d’imposta.
Su questo punto va segnalata una divergenza interpretativa non ancora del tutto risolta. La lettera dell’art. 165, comma 1, TUIR subordina il credito d’imposta alla condizione che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo, requisito che il regime di imposizione sostitutiva, per costruzione, non soddisfa. La Corte di Cassazione, tuttavia, con le ordinanze nn. 25698/2022, 10204/2024 e 10642/2025, ha riconosciuto il credito d’imposta anche in regime sostitutivo quando la clausola della convenzione applicabile non esclude espressamente questa ipotesi. Nel caso specifico della Convenzione Italia-Jugoslavia, però, l’art. 23, lett. b) esclude testualmente la deduzione “ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario“, una clausola di esclusione esplicita che gli orientamenti giurisprudenziali citati, nati su convenzioni prive di analoga previsione, potrebbero non superare automaticamente. In pratica: per il socio persona fisica che vuole recuperare la ritenuta serba, la via più prudente resta l’opzione per la tassazione ordinaria del dividendo (cumulandolo agli altri redditi IRPEF), che soddisfa senza ambiguità il requisito dell’art. 165 co. 1, mentre affidarsi al regime sostitutivo confidando nell’orientamento Cassazione espone a un rischio di contestazione non trascurabile, proprio per la clausola di esclusione specifica di questa convenzione. Sul punto vedasi il nostro approfondimento sulla possibilità di presentare istanza per il recupero della ritenuta estera sui dividendi eccedente l’importo convenzionale.
Per il socio società o holding italiana (soggetto IRES), i dividendi da una controllata serba concorrono a formare il reddito imponibile solo nella misura del 5% del loro ammontare, per effetto del regime di parziale esclusione previsto dall’art. 89 TUIR per i dividendi provenienti da Paesi non black list. Questo produce un effetto spesso non anticipato in fase di pianificazione: il credito d’imposta per la ritenuta serba del 10%, ai sensi dell’art. 165 TUIR, spetta solo nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al reddito estero effettivamente imponibile, cioè il 5% del dividendo lordo. In pratica, la quasi totalità della ritenuta convenzionale subita in Serbia diventa un costo non recuperabile per la holding italiana, a fronte di un imponibile IRES quasi azzerato dal regime di participation exemption sui dividendi.
Ai fini del credito d’imposta, la documentazione da conservare comprende la certificazione della ritenuta effettivamente subita in Serbia (o la prova del pagamento in caso di mancata applicazione diretta della convenzionale), la delibera di distribuzione della società serba.
Il confronto tra le due posizioni chiarisce perché la scelta della struttura societaria a monte del dividendo, persona fisica diretta o holding italiana interposta non è neutra: per la persona fisica il nodo è la doppia imposizione e l’istanza di rimborso ai fini del recupero della ritenuta; per la holding, il nodo è che il regime di favore sui dividendi (95% di esclusione) riduce quasi a zero anche la capacità di recuperare l’imposta pagata alla fonte, rendendo la ritenuta convenzionale del 10% un costo fiscale reale e non solo un anticipo d’imposta.
Il rischio CFC per una controllata in Serbia
La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), contenuta nell’art. 167 del TUIR e riformata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, si applica al socio italiano, persona fisica o soggetto di cui all’art. 5 TUIR, oltre che alle società, che controlla, direttamente o indirettamente, una società estera. La disciplina opera indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi: se ricorrono i presupposti, il reddito della controllata estera viene imputato per trasparenza al socio italiano e tassato in Italia nell’esercizio di competenza, a prescindere da quanto effettivamente distribuito.
L’applicazione della disciplina richiede la compresenza di due condizioni cumulative: una tassazione effettiva della controllata estera inferiore al 15%, e un’incidenza di proventi da passive income superiore a un terzo del totale dei proventi realizzati. Per una controllata serba, il primo requisito merita un’attenzione specifica: l’aliquota CIT nominale della Serbia (15%) coincide numericamente con la soglia di legge, ma la tassazione effettiva, calcolata al netto di eventuali regimi incentivanti, crediti d’imposta locali o particolarità di determinazione della base imponibile, può risultare inferiore all’aliquota nominale anche in assenza di un regime fiscale agevolato dichiarato. La verifica non può quindi fermarsi all’aliquota di legge, ma richiede un confronto puntuale tra imposta effettivamente versata e utile ante imposte del bilancio serbo.
La disciplina CFC non si applica se il contribuente dimostra che la controllata serba svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali propri (esimente ex art. 167, co. 5, TUIR). L’onere della prova è a carico del contribuente, che può richiedere certezza preventiva tramite interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate, presentazione facoltativa, non obbligatoria: in assenza di risposta positiva, il contribuente può comunque ritenere non applicabile la disciplina se in grado di documentare la sostanza economica effettiva. Resta comunque obbligatoria, anche in presenza dell’esimente, la compilazione del Quadro FC del modello Redditi.
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Domande frequenti
La Serbia è un paradiso fiscale per l’Italia?
No. La Serbia non è inclusa nella black list persone fisiche (DM 4 maggio 1999), quindi non si applicano le presunzioni fiscali previste per i Paesi a fiscalità privilegiata.
La Serbia fa parte dell’Unione Europea?
No, è Paese candidato dal 2012, con negoziati di adesione ancora aperti. Non si applicano quindi le direttive UE su dividendi, interessi e canoni.
La Serbia aderisce allo scambio automatico CRS?
No, la Serbia non aderisce ancora al Common Reporting Standard OCSE, a differenza della maggior parte dei Paesi europei.
Qual è la ritenuta sui dividendi tra Serbia e Italia?
Massimo 10% dell’ammontare lordo, secondo l’art. 10 della Convenzione L. 974/1984, se il socio fornisce preventivamente il certificato di residenza fiscale.
Un italiano può aprire una società in Serbia senza soci locali?
Sì. Il d.o.o. serbo consente il 100% di proprietà straniera, con capitale minimo simbolico di 100 RSD e costituzione anche a distanza tramite procura.
Quanto tempo serve per aprire una società in Serbia?
Da fonti convergenti, 10-15 giorni lavorativi per il processo completo, inclusa apertura del conto bancario e adempimenti fiscali iniziali.
Quando scatta la disciplina CFC per una controllata in Serbia?
Se la tassazione effettiva è inferiore al 15% e i passive income superano un terzo dei proventi, salvo dimostrazione di attività economica effettiva (art. 167 TUIR).
Il credito d’imposta italiano copre l’intera ritenuta serba?
Solo la quota convenzionale (10%). L’eventuale eccedenza per mancato certificato di residenza va richiesta a rimborso in Serbia, non è accreditabile in Italia.
Fonti e riferimenti
- Legge 18 dicembre 1984, n. 974, di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (Suppl. ord. G.U. n. 24 del 29 gennaio 1985) — testo integrale, artt. 1, 2, 10, 23
- D.M. 4 maggio 1999 (Ministero delle Finanze) elenco Stati e territori a fiscalità privilegiata per le persone fisiche
- Art. 2, comma 2-bis, TUIR presunzione di residenza per trasferimenti in Paesi black list
- Art. 73 TUIR disciplina dell’esterovestizione
- Art. 89 TUIR regime di parziale esclusione dei dividendi da Paesi non black list per soggetti IRES (5% di imponibilità)
- Art. 165 TUIR, commi 1, 4, 6, 10 credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
- Art. 167 TUIR, come riformato dall’art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 disciplina CFC (soglia tassazione effettiva, passive income, esimente attività economica effettiva, co. 5)
- Art. 18 TUIR imposizione sostitutiva sui redditi di capitale esteri
- Direttiva 2011/96/UE (madre-figlia) e Direttiva 2003/49/CE (interessi e canoni) richiamate per l’inapplicabilità ai flussi Italia-Serbia in quanto la Serbia non è Stato membro UE