Trust: la disciplina fiscale

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I profili di imposizione diretta del trust, distinguendo a seconda delle diverse casistiche possibili: in base alla residenza fiscale, ai redditi prodotti, al patrimonio segregato e alle finalità a fronte delle quali è stato costituito il patrimonio stesso.

Il trust (la cui traduzione è “affidamento”) è un istituto giuridico di grande duttilità, riconosciuto in Italia solamente di recente. Si tratta di un istituto tipico degli ordinamenti di c.d. common law. La sua diffusione è affidata alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Trattato multilaterale con il quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust, risolvendo così i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento. L'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegnandosi così a riconoscere gli effetti giuridici dei trust. Effetti regolati necessariamente da una legge estera, nella misura in cui rispettosi dei vincoli del Trattato. Il trust, quindi, è un istituto che a ben determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente. Alleggerendone, o quanto meno, diluendo nel tempo il peso dell'imposizione. Dopo aver analizzato in un precedente contributo, la struttura del trust, le sue caratteristiche e le sue finalità, di seguito analizziamo gli aspetti legati alla fiscalità diretta di questo istituto. Fiscalità diretta del trust in Italia Ai fini delle imposte sui redditi, si possono distinguere due tipologie di trust (Circolare n. 48/E/2007):

Trust opachi: si tratta dei trust sena beneficiari di reddito individuati. I redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo; Trust trasparenti: si tratta dei trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari.

Trust opachi I trust opachi residenti o non residenti sono inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In questo modo è stata attribuita al trust una autonoma soggettività tributaria. In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società i trust opachi:

Residenti nel territorio dello Stato che hanno oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questi determinano il reddito secondo le regole previste per i soggetti IRES residenti; Residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questi determinano il reddito secondo le regole previste dagli enti non commerciali residenti. Il reddito imponibile complessivo è, pertanto, formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; Non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In caso di trust estero opaco, costituto in Stato a fiscalità privilegiata (ex art. 47-bis del TUIR) le attribuzioni di reddito da parte del trust sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'art. 44 del ...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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