Fatture di fine anno: errori da evitare per non perdere la detrazione IVA

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Gli ultimi giorni del 2025 sono cruciali per la corretta gestione delle fatture di acquisto. La Risposta a interpello n. 115/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’omessa registrazione equivale a rinuncia definitiva al diritto alla detrazione, senza possibilità di recupero.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello n. 115/2025 che fornisce importanti chiarimenti sul diritto alla detrazione IVA in caso di omessa registrazione delle fatture di acquisto. Il documento ribadisce la distinzione tra errore materiale (recuperabile) e omissione sostanziale (definitiva), con conseguenze rilevanti per i contribuenti. Come stabilito dall’art. 1 del DPR n. 100/98, le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente non possono essere computate nella liquidazione dell’ultimo periodo, creando criticità operative proprio in questi giorni di fine anno.

La principale novità della Risposta 115/2025 riguarda la conferma che l’omessa registrazione delle fatture di acquisto entro i termini previsti dall’art. 25 del DPR n. 633/72 costituisce rinuncia definitiva al diritto alla detrazione. Per i contribuenti, questo significa che le fatture ricevute nel 2025 devono essere obbligatoriamente registrate entro il 30 aprile 2026 (termine dichiarazione IVA 2025), altrimenti il diritto si perde definitivamente. Restano solo sette giorni per verificare e sistemare le operazioni di dicembre 2025.

Cosa prevede la normativa per le fatture a cavallo d’anno

La disciplina delle fatture di fine anno è regolata dall’art. 1 del DPR n. 100/98, che consente in via ordinaria di computare l’IVA detraibile nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Questa regola, tuttavia, prevede una specifica eccezione per “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente“, le cosiddette fatture “a cavallo d’anno“.

Come chiarito dall’art. 19, comma 1, del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il successivo art. 25, comma 1, stabilisce che il contribuente deve annotare le fatture di acquisto “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura“.

Sul piano operativo, questo significa che per un servizio il cui corrispettivo è pagato il 29 dicembre 2025 e documentato mediante fattura trasmessa dal prestatore il 5 gennaio 2026 (emissione consentita entro dodici giorni dall’art. 21, comma 4, del DPR n. 633/72), il committente non può esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2025, neppure se il documento fosse annotato entro il 15 gennaio 2026. L’IVA potrà essere detratta solo con riferimento al periodo d’imposta 2026.

Il chiarimento della Risposta 115/2025: omessa registrazione equivale a rinuncia definitiva

La Risposta a interpello n. 115/2025, richiamando la Circolare n. 1/2018, ha chiarito in modo inequivocabile che il diritto alla detrazione può essere esercitato solo se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura di acquisto, adempimento propedeutico all’esercizio del diritto stesso. L’Agenzia precisa che “è possibile ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente“.

Diversamente, nel caso in cui il contribuente, pur avendo a disposizione le fatture d’acquisto ricevute nell’anno di imposta e per le quali l’imposta era divenuta esigibile, ha omesso di registrarle nei termini stabiliti dall’art. 19 del DPR n. 633/72, si configura una rinuncia definitiva al diritto alla detrazione. In tale circostanza resta preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/98, in quanto in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia, “l’obbligo di registrazione delle fatture d’acquisto previsto dall’art. 25, comma 1, del decreto IVA, ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti“. In caso di violazione, si applica la sanzione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro nella misura fissa quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione), comunque ravvedibile secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

A chi si applica la disciplina delle fatture a cavallo d’anno

La normativa si applica a tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni imponibili negli ultimi giorni dell’anno e che ricevono le relative fatture di acquisto nell’anno successivo. Sono particolarmente interessati i professionisti e le imprese che:

  • Effettuano pagamenti per servizi professionali negli ultimi giorni di dicembre (consulenze, prestazioni tecniche, servizi);
  • Ricevono forniture di beni con consegna a fine anno ma fatturazione posticipata;
  • Utilizzano il regime mensile o trimestrale per le liquidazioni IVA;
  • Operano in regime forfettario per alcuni settori ma hanno partite IVA ordinarie per altri.

La disciplina non si applica invece alle operazioni per le quali la fattura è sia emessa che ricevuta entro il 31 dicembre 2025, anche se l’annotazione nel registro degli acquisti avviene nei primi 15 giorni di gennaio 2026, purché riferita all’ultima liquidazione del 2025.

Cosa fare entro il 31 dicembre 2025: checklist operativa

Con solo pochi giorni alla chiusura dell’anno, è fondamentale verificare immediatamente le seguenti situazioni per evitare la perdita definitiva del diritto alla detrazione:

Verifica fatture dicembre 2025 già ricevute. Controllare che tutte le fatture di acquisto ricevute a dicembre 2025 per operazioni effettuate nello stesso mese siano state annotate nel registro IVA. Anche se l’annotazione può avvenire entro il 15 gennaio 2026, è preferibile completare l’operazione entro fine anno per evitare dimenticanze.

Sollecita emissione fatture per operazioni di dicembre. Per servizi pagati o ricevuti negli ultimi giorni di dicembre 2025, richiedere ai fornitori l’emissione immediata della fattura entro il 31 dicembre, anche se l’art. 21, comma 4, del DPR 633/72 consentirebbe l’emissione fino a 12 giorni dopo. Una fattura emessa e ricevuta entro il 31/12 potrà essere detratta nel 2025, anche se annotata entro il 15/01/2026.

Prepara sezionale IVA per fatture 2025 registrate nel 2026. Per le fatture di dicembre 2025 che dovessero essere ricevute e annotate tra il 1° e il 15 gennaio 2026, predisporre un apposito sezionale del registro IVA acquisti da compilare entro il 30 aprile 2026. Queste fatture potranno essere detratte nella dichiarazione IVA 2025, purché l’operazione sia effettuata e la fattura ricevuta nel 2025.

Documenta data ricezione tramite SdI. Conservare la ricevuta di consegna del Sistema di Interscambio che attesta la data effettiva di ricezione della fattura elettronica, elemento probatorio fondamentale in caso di contestazioni.

L’errore più frequente: confondere “errore materiale” con “omissione sostanziale

La Risposta n. 115/2025 evidenzia una distinzione cruciale che molti contribuenti e professionisti tendono a confondere, con conseguenze pesanti sul diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che esistono due situazioni profondamente diverse tra loro.

Errore materiale recuperabile: si verifica quando il contribuente ha correttamente ricevuto e registrato la fattura di acquisto nel registro previsto dall’art. 25 del DPR n. 633/72, ma per mero errore non ha inserito l’IVA detraibile nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale. In questo caso, secondo quanto precisato dalla Risposta a interpello n. 479/2023 richiamata dal documento, è possibile utilizzare la dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/98 per recuperare l’imposta non detratta, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 31/12/2031 per le fatture 2025).

Omissione sostanziale non recuperabile: si configura quando il contribuente, pur avendo ricevuto la fattura di acquisto nell’anno di competenza, non la registra affatto nel registro IVA entro i termini previsti (30 aprile dell’anno successivo). In questo caso, come chiarito dalla Risposta n. 115/2025, non si tratta di un semplice errore, ma di una vera e propria rinuncia al diritto alla detrazione. L’istituto della dichiarazione integrativa non può essere utilizzato perché “in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale“.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche immediate: una fattura di dicembre 2025 ricevuta il 20 dicembre ma dimenticata nel cassetto, se non viene registrata entro il 30 aprile 2026, comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione dell’IVA. Non servirà presentare dichiarazioni integrative successive, perché l’omessa registrazione costituisce rinuncia al diritto.

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La corretta gestione delle fatture a cavallo d’anno richiede attenzione tempestiva proprio in questi giorni. Un errore nella registrazione o nella tempistica può costarti la perdita definitiva del diritto alla detrazione IVA, senza possibilità di recupero successivo.

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    Domande frequenti

    Posso recuperare l’IVA su una fattura di dicembre 2025 ricevuta il 10 gennaio 2026?

    No, non nella dichiarazione IVA 2025. Come stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98, le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente non possono essere computate nella liquidazione dell’ultimo periodo, neppure se ricevute entro il 15 gennaio. L’IVA su una fattura di dicembre 2025 ricevuta a gennaio 2026 potrà essere detratta solo con riferimento al periodo d’imposta 2026, inserendola nella prima liquidazione utile o nella dichiarazione IVA 2026.

    Se dimentico di registrare una fattura di dicembre 2025, posso recuperare l’IVA con una dichiarazione integrativa?

    Solo se la registri entro il 30 aprile 2026. La Risposta 115/2025 chiarisce che la dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del DPR 322/98 può essere utilizzata unicamente se hai registrato la fattura nel registro IVA previsto dall’art. 25 del DPR 633/72, ma hai dimenticato di inserire l’IVA nella liquidazione o dichiarazione. Se ometti completamente la registrazione oltre il termine del 30 aprile 2026, perdi definitivamente il diritto alla detrazione senza possibilità di recupero.

    Una fattura emessa il 5 gennaio 2026 per un servizio del 28 dicembre 2025 in quale anno va registrata?

    Dipende dalla data di ricezione. Se ricevi la fattura entro il 31 dicembre 2025 (improbabile dato che è stata emessa il 5 gennaio 2026), puoi registrarla e detrarla nel 2025. Se la ricevi nel 2026, dovrai registrarla con riferimento al 2026 e l’IVA sarà detraibile solo nella dichiarazione IVA 2026, anche se l’operazione è effettuata nel 2025. Ricorda che secondo l’art. 21, comma 4, del DPR 633/72 la fattura può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione, ma deve riportare nel campo “Data” la data effettiva dell’operazione (28/12/2025).

    Quali sanzioni rischio se non registro una fattura di acquisto entro i termini?

    Sanzione da 250 a 2.000 euro più perdita definitiva della detrazione. Come stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/97, l’omessa registrazione comporta una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. La sanzione è ravvedibile secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Tuttavia, la conseguenza più grave è la perdita definitiva del diritto alla detrazione IVA, che può essere ben più onerosa della sanzione amministrativa, soprattutto per fatture di importo rilevante.

    Il termine del 30 aprile 2026 per registrare le fatture 2025 è perentorio?

    Sì, è perentorio e non prorogabile. L’art. 25, comma 1, del DPR 633/72 stabilisce che le fatture devono essere annotate “comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura”. Per le fatture ricevute nel 2025, il termine ultimo è il 30 aprile 2026 (scadenza dichiarazione IVA 2025). Oltre tale data, come confermato dalla Risposta 115/2025, l’omessa registrazione equivale a rinuncia definitiva al diritto alla detrazione, senza possibilità di recupero tramite dichiarazione integrativa.

    Riferimenti normativi

    • Risposta a interpello n. 115/2025 – Agenzia delle Entrate
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 19 (diritto alla detrazione), art. 21 (fatturazione), art. 25 (registrazione acquisti)
    • DPR 23 marzo 1998, n. 100 – art. 1
    • DPR 22 luglio 1998, n. 322 – art. 8, comma 6-bis
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – art. 6
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 13
    • Risposta a interpello n. 479/2023
    • Circolare Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018, n. 1/E
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