Scopri perché le prestazioni di servizi verso aziende delle Canarie sono operazioni non soggette a IVA secondo l’art. 7-ter e come emettere correttamente la fattura elettronica per evitare errori fiscali.
Se sei un professionista o un imprenditore e hai appena concluso un accordo con un cliente con sede nelle splendide Isole Canarie, è probabile che al momento della fatturazione ti sia sorto un dubbio più che legittimo: devo applicare l’IVA? La risposta breve, e che ti solleverà, è no.
Le Isole Canarie appartengono alla Spagna ma sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE, quindi sono “territorio terzo” ai fini IVA UE pur avendo uno specifico regime indiretto locale denominato IGIC, con conseguenze operative rilevanti per la fatturazione e gli adempimenti degli scambi B2B con controparti italiane.
Nei rapporti tra soggetti passivi italiani e operatori delle Canarie le cessioni di beni sono qualificabili come esportazioni non imponibili ex art. 8 DPR n. 633/72 con obbligo di dichiarazione doganale, mentre le prestazioni di servizi seguono la regola generale di territorialità B2B dell’art. 7-ter, con fatture senza IVA italiana quando il committente è stabilito alle Canarie.
Indice degli argomenti
- Quadro normativo di riferimento
- Cessioni di beni: esportazione non imponibile
- Acquisti di beni: importazione in Italia
- Prestazioni di servizi: un regime articolato
- Obblighi dichiarativi e Modelli INTRASTAT
- Tabella comparativa: beni vs servizi
- Fatturazione elettronica verso le Canarie
- Errore comune: applicare l’IVA o considerarla intracomunitaria
- Triangolazioni e operazioni complesse
- Depositi IVA e logistica
- Controlli e verifiche fiscali
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
- Fonti
Quadro normativo di riferimento
Il primo passo per fare chiarezza è comprendere la natura ibrida delle Isole Canarie. Sebbene politicamente appartengano alla Spagna e siano a tutti gli effetti parte del territorio dell’Unione Europea, dal punto di vista fiscale, e in particolare ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, le cose cambiano radicalmente.
La disciplina dei rapporti IVA tra Italia e Isole Canarie trova il suo fondamento nell’articolo 6 della Direttiva 2006/112/CE, che esclude espressamente le Canarie dal territorio di applicazione dell’IVA comunitaria. Questa esclusione è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso l’articolo 7 del DPR n. 633/72, che definisce il campo di applicazione territoriale dell’IVA italiana. Questo significa che, per quanto riguarda l’IVA, le operazioni commerciali con le Canarie non sono trattate come transazioni intracomunitarie, bensì come operazioni extra-UE.
Le Isole Canarie applicano invece l’IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), un’imposta indiretta locale disciplinata dalla Ley n. 20/1991 e successive modifiche, con aliquote generalmente più favorevoli rispetto all’IVA spagnola continentale. L’aliquota ordinaria IGIC è del 7%, significativamente inferiore al 21% dell’IVA spagnola, con aliquote ridotte che vanno dallo 0% al 15% per specifiche categorie merceologiche.
Territori terzi ai fini IVA |
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L’articolo 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/72 definisce il territorio dello Stato escludendo esplicitamente alcuni territori che, pur appartenendo a Stati membri dell’UE, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA comunitaria. Tra questi, appunto, le Isole Canarie per la Spagna, ma anche i Dipartimenti d’Oltremare per la Francia o il Monte Athos per la Grecia. |
Cessioni di beni: esportazione non imponibile
Le vendite di beni dall’Italia verso le Canarie sono cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8, con obbligo di documentare l’uscita dei beni dal territorio IVA UE tramite dichiarazione doganale e relativa prova (es. MRN, bolletta).
Non si compila l’Intrastat, poiché lo strumento rileva solo scambi intra-UE e le Canarie sono fuori dal territorio IVA UE, fermo restando che gli scambi extra-UE richiedono formalità doganali.
Nella fattura elettronica via SDI si utilizza il codice natura N3.1 “Non imponibili – esportazioni”, coerentemente con la disciplina delle operazioni assimilate alle esportazioni e con le specifiche operative diffuse per i codici natura.
Se il trasporto è curato dal cessionario non residente, l’art. 8 lett. b) prevede specifiche condizioni e un limite temporale fino a 90 giorni dalla consegna per la spedizione fuori dal territorio della Comunità, da presidiare nella contrattualistica e nella raccolta delle prove.
Documentazione necessaria per le cessioni
Per beneficiare del regime di non imponibilità, l’impresa italiana cedente deve acquisire e conservare la seguente documentazione:
- DAU (Documento Amministrativo Unico) o dichiarazione doganale di esportazione con visto dell’ufficio doganale di uscita;
- Documento di trasporto internazionale (CMR, polizza di carico, lettera di vettura aerea);
- Prova del pagamento proveniente dall’estero, preferibilmente tramite canali bancari tracciabili.
La Risoluzione n. 85/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prova dell’esportazione deve essere fornita entro 90 giorni dall’operazione, termine entro il quale occorre regolarizzare l’eventuale applicazione dell’IVA in caso di mancata acquisizione della documentazione probatoria.
Acquisti di beni: importazione in Italia
Le immissioni di beni dalle Canarie in Italia configurano importazioni ai sensi dell’art. 67 DPR n. 633/72, con IVA assolta in dogana su base imponibile determinata secondo le regole doganali, salvo specifici regimi sospensivi o differimenti previsti dalla normativa. Questo, salvo che l’operatore italiano non sia autorizzato alla contabilizzazione dell’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del DPR n. 633/72, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015.
L’introduzione della possibilità di contabilizzare l’IVA all’importazione direttamente in dichiarazione IVA, senza il pagamento in dogana, rappresenta un significativo vantaggio finanziario per le imprese che effettuano frequenti importazioni dalle Canarie. Per accedere a questo regime, l’operatore deve presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Dogane e possedere specifici requisiti di affidabilità e solidità patrimoniale.
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la base imponibile comprende il valore doganale e gli eventuali dazi, con pagamento e tracciatura in sede di sdoganamento tramite dichiarazione di importazione, salvo diverse modalità ammesse dalla disciplina di settore.
Particolarità dell’IGIC nelle Transazioni B2B
Un aspetto spesso trascurato riguarda l’eventuale applicazione dell’IGIC sulle operazioni B2B. Quando un’impresa italiana acquista beni o servizi da un operatore canario per uso direttamente collegato alla propria attività economica nelle Canarie, potrebbe essere soggetta al pagamento dell’IGIC. Tuttavia, le operazioni B2B tra operatori registrati beneficiano generalmente dell’inversione contabile (reverse charge), evitando così il versamento diretto dell’imposta.
Prestazioni di servizi: un regime articolato
Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi tra Italia e Canarie segue le regole generali previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72, con alcune peculiarità derivanti dallo status extra-territoriale IVA delle Canarie.
Per i servizi B2B generici, si applica il principio generale di territorialità del committente: i servizi resi da un’impresa italiana a un soggetto passivo stabilito nelle Canarie sono non imponibili IVA in Italia, con obbligo di emissione di fattura recante la dicitura “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter DPR n. 633/72“. Il committente canario applicherà l’IGIC secondo le regole locali.
Viceversa, i servizi resi da operatori canari a imprese italiane sono soggetti a reverse charge in Italia, con l’obbligo per il committente italiano di integrare la fattura ricevuta con l’IVA italiana e registrarla sia nel registro acquisti che in quello delle vendite.
Servizi immobiliari e deroghe specifiche
I servizi relativi a beni immobili ubicati nelle Canarie seguono il criterio di territorialità del luogo di ubicazione dell’immobile, risultando quindi non imponibili IVA in Italia ma soggetti a IGIC locale. La Circolare n. 37/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che questa regola si applica anche ai servizi di intermediazione immobiliare e alle perizie tecniche su immobili.
Obblighi dichiarativi e Modelli INTRASTAT
Data la natura extra-UE ai fini IVA delle Canarie, le operazioni con questo territorio non devono essere riportate nei modelli INTRASTAT. Questo rappresenta una semplificazione amministrativa significativa rispetto alle operazioni intracomunitarie tradizionali.
Tuttavia, permangono obblighi dichiarativi specifici:
- Quadro VE della dichiarazione IVA annuale: riportare le cessioni all’esportazione verso le Canarie;
- Esterometro (fino al 30 giugno 2022) o fatturazione elettronica verso l’estero tramite Sistema di Interscambio dal 1° luglio 2022.
Tabella comparativa: beni vs servizi
Fatturazione elettronica verso le Canarie
La teoria è chiara, ma come si traduce in pratica nella compilazione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)? Vediamo i passaggi concreti per evitare che il file venga scartato e per garantire la massima correttezza formale. Ipotizziamo il caso delle prestazione di servizi di un professionista italiano verso impresa canaria.
Il codice natura della transazione: N2.1
Il campo più importante da valorizzare correttamente è il “Codice Natura“. Per questo tipo di operazione, dovrai utilizzare il codice N2.1 – Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72. Questo codice comunica all’Agenzia delle Entrate l’esatta ragione per cui l’IVA non è stata applicata, ovvero la mancanza del requisito di territorialità in Italia.
Compilare i dati del cliente estero (codice destinatario e ID fiscale)
Trattandosi di un cliente estero, non ci sono a disposizione né il Codice Destinatario né una PEC.
- Codice Destinatario: Deve essere inserito il codice convenzionale “XXXXXXX” (sette volte la lettera X);
- IdFiscaleIVA: In questo campo deve essere inserito l’identificativo fiscale del cliente canario (il NIF – Número de Identificación Fiscal). Se il cliente non dovesse fornirlo o ne fosse sprovvisto, l’Agenzia delle Entrate ammette l’uso del codice convenzionale “OO99999999999” (due lettere “O” maiuscole seguite da undici “9”). Tuttavia, è sempre buona prassi richiedere e inserire l’identificativo fiscale reale del cliente.
La dicitura obbligatoria in fattura
Nel corpo della fattura, è fondamentale inserire una dicitura che specifichi la norma di non imponibilità. La dicitura corretta da apporre è: “Operazione non soggetta“.
Per maggiore completezza e professionalità, consiglio sempre di specificare anche il riferimento normativo:
“Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972”.
Infine, ricorda che lo SdI non recapita la fattura al cliente non residente. Pertanto, deve essere inviata una copia di cortesia del documento (solitamente in formato PDF) tramite i canali tradizionali (es. email).
Errore comune: applicare l’IVA o considerarla intracomunitaria
L’errore più grave che si potrebbe commettere è trattare l’operazione come se fosse interna o intracomunitaria.
- Applicare l’IVA al 22%: Verrebbe addebitata un’imposta non dovuta, creando un problema sia per il cedente (che dovrebbe versarla) sia per il cliente (che non potrebbe detrarsela);
- Emettere fattura in “reverse charge” intracomunitario (art. 41): L’operazione verrebbe trattata come se fosse B2B UE, commettendo un errore concettuale e formale, con possibili contestazioni in caso di controllo.
Triangolazioni e operazioni complesse
Le operazioni triangolari coinvolgenti le Canarie richiedono particolare attenzione nella determinazione del trattamento IVA applicabile. Una triangolazione tipica potrebbe coinvolgere un’impresa italiana che acquista beni da un fornitore UE per rivenderli a un cliente nelle Canarie, con spedizione diretta dal fornitore al cliente finale.
In questo scenario, l’operatore italiano può beneficiare della semplificazione prevista dall’articolo 40, comma 2, del D.L. n. 331/93, identificandosi ai fini IVA nel paese del fornitore UE e gestendo l’operazione come cessione intracomunitaria seguita da un’esportazione verso territorio extra-UE. La Risoluzione n. 19/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specifici su queste fattispecie.
Depositi IVA e logistica
L’utilizzo di depositi IVA in Italia per merci destinate alle Canarie può ottimizzare significativamente i flussi logistici e finanziari. Le merci possono essere introdotte nel deposito IVA senza pagamento dell’imposta, per essere successivamente estratte per l’esportazione verso le Canarie mantenendo il regime di non imponibilità.
Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per:
- Gestione centralizzata degli stock per il mercato canario;
- Ottimizzazione dei trasporti mediante consolidamento delle spedizioni;
- Differimento degli obblighi doganali e fiscali.
Controlli e verifiche fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle operazioni con le Canarie, particolarmente attraverso l’analisi dei dati della fatturazione elettronica e l’incrocio con le banche dati doganali. Le principali aree di attenzione riguardano:
- Corretta qualificazione delle operazioni (esportazione vs cessione intracomunitaria);
- Completezza della documentazione probatoria;
- Coerenza tra fatturazione e movimentazione doganale;
- Rispetto dei termini per l’acquisizione delle prove di esportazione.
La Sentenza della Cassazione n. 15243/2021 ha ribadito l’importanza della documentazione probatoria, stabilendo che l’onere della prova dell’effettiva esportazione grava sull’operatore che intende beneficiare del regime di non imponibilità.
Consulenza fiscale online
Aver compreso come fatturare correttamente a un cliente nelle Canarie è un passo importante. Tuttavia, una singola fattura è solo un tassello di un mosaico molto più grande: la tua strategia fiscale internazionale. Operare con l’estero apre a incredibili opportunità, ma richiede una pianificazione attenta per ottimizzare il carico fiscale, proteggere il patrimonio e garantire la piena conformità normativa.
Se ti trovi a gestire regolarmente clienti esteri, a pianificare una delocalizzazione o semplicemente desideri assicurarti che la tua struttura aziendale sia la più efficiente possibile, un confronto con un professionista specializzato non è un costo, ma il miglior investimento che tu possa fare.
Se desideri analizzare la tua posizione specifica e costruire una strategia fiscale su misura, ti invito a prenotare una consulenza personalizzata. Analizzeremo insieme la tua situazione per fornirti soluzioni chiare, concrete e orientate ai risultati.
Domande frequenti
Sì. Poiché si tratta di un’operazione non soggetta a IVA di importo superiore a 77,47 euro, la fattura è soggetta all’imposta di bollo. Per le fatture elettroniche, il bollo si assolve virtualmente con versamento trimestrale tramite modello F24.
Non cambia nulla. Anche se il NIF ha la struttura di una Partita IVA spagnola, ciò che conta è la sede legale e operativa del cliente. Se questa si trova nelle Isole Canarie, l’operazione resta extra-UE ai fini IVA.
Sì, la regola dell’art. 7-ter per i servizi B2B si applica a quasi tutte le prestazioni professionali, inclusi i servizi digitali, la consulenza, i servizi legali, ecc. Le eccezioni (es. servizi su beni immobili) sono specifiche e non cambiano il trattamento per la maggior parte dei servizi professionali.
La regola generale per le prestazioni di servizi B2C (Business-to-Consumer) è l’art. 7-sexies, che considera l’operazione tassabile nel paese del prestatore (Italia). Tuttavia, esistono numerose deroghe. Se il tuo cliente è un privato extra-UE, per molti servizi professionali l’operazione è “non soggetta” per deroga espressa (art. 7-septies). È un campo complesso che merita un’analisi a parte.
Fonti
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), in particolare artt. 7, 7-ter, 7-septies.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.