L’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15 prevede che i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia siano tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e ricevute da soggetti non residenti. Tale comunicazione dal primo luglio 2022 deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Resta, comunque, possibile documentare l’operazione attraverso l’emissione della fattura elettronica.

L’esterometro è la comunicazione obbligatoria delle operazioni transfrontaliere che va presentata da tutti quei soggetti che cedono beni o servizi, o acquistano beni o servizi, da altri paesi. Di fatto sono obbligati a presentare queste informazioni quei soggetti che operano tramite partita IVA, come gli imprenditori o i liberi professionisti. Di seguito le ultime novità sull’adempimento che modificherà termini, operazioni e sanzioni a partire dal prossimo mese di luglio.

Novità del D.L. Semplificazioni

Il D.L. Semplificazioni approvato dal Governo prevede una modifica relativa all’ambito di applicazione dell’esterometro. In particolare, si tratta di una modifica all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, per la quale è prevista una esclusione dall’obbligo comunicativo anche per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. Questa esenzione va ad aggiungersi a quelle già previste per le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate da fattura elettronica. Di fatto, quindi, tutte le operazioni fuori campo IVA sono oggetto di comunicazione, ma con l’introduzione di questa soglia di esenzione di 5.000 euro per singola operazione. In questi casi la trasmissione dell’operazione non è obbligatoria. Si tratta, di fatto, di un intervento che semplifica e riduce l’obbligo comunicativo per molte operazioni di importo ridotto, come ad esempio i pernottamenti ed i pranzi all’estero, ma anche i rifornimenti di carburante, etc.

Chi deve presentare l’esterometro e quali sono i soggetti esclusi?

Si tratta di tutti quei soggetti passivi Iva con residenza in Italia, che acquistano beni o servizi dall’estero, o offrono beni e servizi all’estero. Si tratta di chi lavora esercitando un’attività di impresa, ma anche arte o professione, tramite lavoro autonomo. La comunicazione deve avvenire in tutti i casi in cui il soggetto svolge operazioni con paesi esteri, i cui soggetti non sono quindi residenti in Italia. Sono esclusi dall’esterometro i lavoratori autonomi con regime agevolato di tipo forfettario, oppure chi lavora con regime agevolato per agricoltori. In sostanza non tutti sono obbligati alla trasmissione dei dati tramite esterometro, però per tutti gli imprenditori che lavorano con soggetti residenti all’estero, è necessario.

Operazioni escluse dalla comunicazione

Dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere sono escluse le operazioni per le quali è stata:

Devono ritenersi escluse anche le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del DPR n. 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO. Inoltre, devono ritenersi escluse le operazione connesse alle prestazioni sanitarie (vedasi la Risposta a interpello n. 327/E/2019).

Termini per l’invio dei dati

A partire dal prossimo 1° luglio 2022 gli operatori sono chiamati confrontarsi con l’obbligo di trasmettere in formato XML, via SdI, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. L’invio dei dati deve essere effettuato:

  • Per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • Per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quali sono le sanzioni previste per chi non comunica i dati?

La normativa prevede che le sanzioni corrispondano a due euro per ogni fattura non comunicata, fino al limite di 400 euro mensili (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze previste dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, o laddove, nello stesso termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati). Lo stesso D.L. Semplificazioni dovrebbe mettere ordine alla disciplina sanzionatoria, andando a ripristinare le precedenti sanzioni per le operazioni comunicate nel primo semestre del 2022, il cui limite massimo di sanzione è fissato nella soglia di 1.000 euro (e non di 1.200 come nella disciplina in vigore da luglio).

La sanzione, come accade per altri tipi di sanzioni effettuate dal fisco, deve essere pagata tramite F24, ma è comunque possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) per beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni. In merito al termine per esercitare il ravvedimento la Risoluzione n. 104/E/2017 ha previsto che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Faq e domande frequenti

Operatore sanitario italiano emette fattura verso non residente, va in Esterometro?

Il medico italiano che emette una fattura ad un soggetto privato estero deve inserire la fattura (emessa con modalità cartacea) nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Le prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter non rilevanti in Italia vanno in Esterometro?

L’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, ma deve essere inserita nel tracciato Xml della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Questo a meno che l’operazione non transiti da Fattura Elettronica che transita da SDI.

Impresa che ha comprato da un privato francese un impiant o che si trova in Italia. Ho fatto autofattura, va in Esterometro?

Un soggetto passivo italiano che acquista un bene che si trova in Italia, non deve fare autofattura. In questo caso la comunicazione non deve essere presentata

Soggetto Statunitense che vende all’impresa italiana un bene che si trova in Italia.

Articolo 17, comma 2, l’impresa italiana fa autofattura per adempiere agli obblighi IVA. L’operazione deve essere inserita nella comunicazione.

Operatore sanitario italiano emette fattura verso non residente, va in Esterometro?

Il medico italiano che emette una fattura ad un soggetto privato estero deve inserire la fattura (emessa con modalità cartacea) nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Le prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter non rilevanti in Italia vanno in Esterometro?

L’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, ma deve essere inserita in Esterometro. Questo a meno che l’operazione non transiti da Fattura Elettronica che transita da SDI.

Impresa che ha comprato da un privato francese un impiant o che si trova in Italia. Ho fatto autofattura, va in Esterometro?

Un soggetto passivo italiano che acquista un bene che si trova in Italia, non deve fare autofattura. Non si deve compilare l’Esterometro.

Soggetto Statunitense che vende all’impresa italiana un bene che si trova in Italia.

Articolo 17, comma 2, l’impresa italiana fa autofattura per adempiere agli obblighi IVA. L’operazione deve essere inclusa nel tracciato Xml.

Impresa italiana che fa ristrutturazione ad immobile in Francia. Va in Esterometro?

Operazione valida ai fini dell’articolo 7-quater, non rilevante ai fini IVA in Italia. L’operazione per il prestatore italiano deve essere oggetto di comunicazione.

L’Esterometro lo deve presentare anche il soggetto che opera in Regime Forfettario?

Articolo 1, commi 3 e 3-bis Dlgs n 123/15. La comunicazione delle operazioni è dovuta dai soggetti indicati dal comma 3, ovvero tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione di minimi e Forfettari.

Quali sono le informazioni da comunicare con lo Spesometro Fatture Elettroniche?

Le informazioni da inserire nello Spesometro Fatture Elettroniche sono le seguenti:
– Tutte le fatture emesse. Questo a prescindere dalla loro registrazione o annotazione nel registro corrispettivi;
– Fatture ricevute + bollette doganali + fatture ricevute da contribuenti in regime forfettario;
– Note di variazione delle Fatture Elettroniche

Come si inviano i dati dello Spesometro?

I contribuenti per procedere all’invio devono indicare tutte le informazioni in un file chiamato Dati Fattura, in formato Xml. Circolare n 1/E/2017 delle Entrate.

Quali sono i codici Spesometro da utilizzare?

Operazioni Escluse –> N1 – Operazioni escluse IVA ex articolo 15;
Operazioni non soggette –> N2 – Operazioni non soggette IVA;
Operazioni non imponibili –> N3 – Non imponibile;
Operazioni esenti –> N4 – Esente;
Operazioni in Regime del Margine –> Regime del Margine IVA non esposta in fattura;
Reverse charge –> Inversione contabile IVA, Reverse charge;
IVA assolta in altro Stato –> IVA assolta in altro Stato.

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