L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Principio di Diritto n. 6 del 30 maggio 2025, fornendo importanti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dell’imposta sui servizi digitali (ISD) nel settore dei giochi e delle scommesse online. Il documento stabilisce definitivamente che i bonus offerti ai giocatori non concorrono alla determinazione della base imponibile, poiché non generano ricavi digitali effettivi per i gestori delle piattaforme che operano come intermediari. Questa precisazione assume particolare rilevanza considerando che la normativa sulla web tax, introdotta dall’articolo 1, commi 35-50 della Legge n. 145/2018 e successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2025, si applica con un’aliquota del 3% sui ricavi derivanti dai servizi digitali.
La disciplina dell’imposta sui servizi digitali
L’imposta sui servizi digitali, comunemente nota come web tax, è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), come successivamente modificata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla recente Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Le disposizioni attuative sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 13185/2021, mentre i chiarimenti interpretativi sono forniti dalla Circolare n. 3/E/2021.
Con la Legge di Bilancio 2025, la web tax ha subito modifiche significative, prevedendo l’applicazione di un’imposta del 3% senza limiti minimi di ricavo per determinate categorie. L’ambito soggettivo dell’imposta si applica alle imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano nell’anno solare precedente ricavi complessivi di almeno 750 milioni di euro ovunque prodotti e che generano ricavi di qualsiasi ammontare nel territorio italiano derivanti dai servizi digitali.
I servizi digitali rilevanti includono la veicolazione di pubblicità mirata su interfacce digitali, la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali che consentono l’interazione tra utenti e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti. Nel contesto dei giochi online, rileva particolarmente la categoria delle interfacce digitali multilaterali che permettono agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, come specificato dall’articolo 1, comma 37, lettera b) della Legge n. 145/2018.
Il settore dei giochi e delle scommesse online presenta caratteristiche peculiari che richiedono un’interpretazione specifica della normativa sulla web tax. Come chiarito dalla Circolare n. 3/E/2021 al paragrafo 4.2, quando il gestore della piattaforma opera come soggetto che permette ai giocatori di scommettere o giocare d’azzardo tra loro, l’entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera esclusivamente come intermediario.
In questa configurazione, la commissione trattenuta dal gestore dell’interfaccia rappresenta il vero ricavo digitale rilevante ai fini dell’ISD, realizzato a titolo di intermediazione nelle operazioni tra utenti. È fondamentale distinguere tra i ricavi digitali “effettivi“, costituiti dalle commissioni effettivamente realizzate dall’intermediario, e i ricavi “apparenti“, che comprenderebbero erroneamente anche la raccolta lorda dei bonus e delle vincite redistribuite.
La commissione dell’intermediario è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica, variando a seconda della categoria di gioco. Questo approccio garantisce che la tassazione si concentri esclusivamente sulla remunerazione percepita dal gestore per il servizio di intermediazione reso, non sulle somme giocate o vinte dagli utenti.
L’esclusione dei bonus dalla base imponibile
Il Principio di Diritto n. 6/2025 affronta specificamente la questione dei bonus offerti ai giocatori online, chiarendo definitivamente il loro trattamento ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che i bonus gioco non concorrono alla determinazione della base imponibile perché non generano ricavi digitali effettivi in capo al gestore della piattaforma.
La ratio di questa esclusione risiede nel fatto che all’emissione dei bonus non corrisponde generalmente alcuna percezione di corrispettivo da parte degli utenti. Pertanto, questi non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario. Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda.
Questo principio trova fondamento nel punto 3.6 del Provvedimento n. 13185/2021, che stabilisce la rilevanza dei corrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono operazioni economicamente indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale.
Il calcolo della base imponibile: vincite e tornei
Un aspetto particolare della disciplina riguarda il trattamento delle vincite corrisposte ai giocatori. Il Principio di Diritto n. 6/2025 chiarisce che la base imponibile dell’ISD deve essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste eccedano la raccolta del singolo torneo.
Questa precisazione è particolarmente rilevante per i tornei dove le vincite possono superare la raccolta specifica di quella singola competizione, grazie al meccanismo di accumulo dei premi o alla contribuzione di tornei precedenti. In tali casi, l‘intermediario deve comunque considerare l’intero importo delle vincite corrisposte ai fini della determinazione della propria commissione tassabile.
Il criterio adottato dall’Agenzia delle Entrate mira a evitare che l’imposta colpisca l’intero flusso monetario transitato nella piattaforma, concentrandosi invece sulla sola parte effettivamente trattenuta dal gestore della piattaforma digitale quale remunerazione per la sua attività di intermediazione.
Per approfondire: La tassazione delle vincite ai giochi online.
Implicazioni pratiche web tax giochi online
L’orientamento espresso nel Principio di Diritto n. 6/2025 comporta significative implicazioni pratiche per gli operatori del settore. I gestori delle piattaforme di giochi online dovranno adeguare i propri sistemi contabili e di reporting per distinguere chiaramente tra la raccolta lorda e la commissione effettivamente trattenuta, escludendo dal calcolo della base imponibile ISD tutti i bonus erogati ai giocatori.
È necessario implementare procedure di monitoraggio che permettano di tracciare accuratamente i flussi finanziari, distinguendo tra le somme che costituiscono mera intermediazione (e quindi non rilevanti ai fini ISD) e quelle che rappresentano la remunerazione effettiva del servizio digitale fornito. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla documentazione delle operazioni relative ai bonus, dimostrando l’assenza di corrispettivi versati dagli utenti.
Gli operatori dovranno inoltre considerare che questa interpretazione si applica retroattivamente alle dichiarazioni ISD già presentate e potrebbe comportare la necessità di istanze di rimborso per eventuali imposte versate in eccesso per periodi precedenti.
Consulenza fiscale online
Le nuove spiegazioni dell’Amministrazione finanziaria definiscono meglio i limiti della tassa sui servizi digitali, con un occhio di riguardo per il gaming online. Per le aziende di questo settore, è essenziale distinguere nettamente tra le somme raccolte dalle giocate, i montepremi e le proprie commissioni. Questo serve a non applicare la tassa su flussi di denaro che non sono veri e propri ricavi imponibili. In attesa di decisioni internazionali sulla tassazione dell’economia digitale, questo principio rappresenta una guida operativa molto importante. Di conseguenza, gli operatori dovranno aggiornare i loro sistemi per calcolare e dichiarare l’imposta in modo corretto. Inoltre, sarà fondamentale valutare la possibilità di eventuali istanze di rimborso per il passato.