Il leasing, nonostante sia richiamato da diverse disposizioni normative, costituisce una fattispecie contrattuale non regolata espressamente
Il leasing, nonostante sia richiamato da diverse disposizioni normative, costituisce una fattispecie contrattuale non regolata espressamente dal codice civile che ha avuto una rilevante espansione nel nostro ordinamento giuridico, tanto da poter essere considerato come un contratto “socialmente tipico”.
Le ragioni del suo ampio utilizzo sono strettamente legate alle esigenze sempre più spesso avvertite dagli imprenditori di disporre di beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, ecc.) da utilizzare nell’ambito delle proprie attività produttive senza ricorrere all’immobilizzazione di capitali per il loro acquisto. I beni, infatti, vengono forniti da imprese finanziarie specializzate (società di leasing) mediante un contratto che presenta tratti tipici della locazione, della vendita a rate, del mutuo e del finanziamento bancario, senza però identificarsi con nessuno di questi. Il suo successo, però, non ha ancora trovato riscontro in una compiuta disciplina civilistica, nonostante abbia raggiunto sufficienti livelli di standardizzazione attraverso i contratti tipizzati predisposti dalle imprese di leasing.
L’ampia diffusione del leasing, oltre che nella pratica imprenditoriale (leasing d’impresa), si è registrata anche per l’acquisto di beni di consumo durevoli, come automobili ed elettrodomestici (leasing di consumo) e di beni immobili (leasing immobiliare).
Tipologie contrattuali
Il leasing si articola principalmente in tre tecniche operative che presentato tratti molto differenti tra di loro:
| LEASING FINANZIARIO | Rappresenta la formula contrattuale più diffusa, sia in riferimento all’attività imprenditoriale per l’acquisizione di beni strumentali, sia nell’ambito di operazioni di acquisto di beni di consumo durevoli e immobiliari. Tale tipologia di leasing si sostanzia in un’operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente o locatore), il soggetto interessato all’utilizzo del bene (utilizzatore o locatario) e il produttore o il distributore del bene oggetto del contratto (fornitore). In base a questo schema contrattuale, il soggetto interessato ad utilizzare un bene, invece di rivolgersi al mercato dei capitali al fine di ottenere uno specifico finanziamento per il suo acquisto, si rivolge all’impresa di leasing affinché acquisti il bene in questione dal fornitore e glielo conceda in godimento. Il contratto che viene stipulato è caratterizzato dai seguenti aspetti: – il godimento viene concesso per un periodo di tempo determinato, che generalmente per il leasing di beni strumentali coincide con la loro vita utile; – l’utilizzatore è tenuto a corrispondere per l’intera durata del contratto un canone periodico al concedente (che in genere è più elevato di un semplice canone di locazione) a fronte del godimento del bene, assumendo su di sé i rischi del suo perimento e del suo cattivo funzionamento; – alla scadenza del contratto, all’utilizzatore viene riconosciuta la facoltà di restituire il bene, rinnovare il contratto oppure acquistare il bene a fronte della corresponsione di un prezzo predeterminato, che di regola è modesto per i beni strumentali, mentre è più considerevole per i beni di consumo durevoli, come ad esempio gli autoveicoli. |
| LEASING OPERATIVO | Lo schema che sottende il contratto di leasing operativo è molto più semplificato rispetto a quello finanziario. In tal caso, infatti, non vi è un’operazione trilaterale, in quanto i beni sono concessi all’utilizzatore direttamente dal fornitore, che generalmente si obbliga a fornire anche una serie di altri servizi, come assistenza e manutenzione dei beni oggetto del contratto. Questa formula è molto diffusa per beni di largo consumo, come ad esempio fotocopiatrici o calcolatori elettronici, per i quali la durata del contratto risulta più breve della loro vita economica e i canoni sono commisurati al loro valore d’uso. Dato questo carattere strutturale, si ritiene, pertanto, che il leasing operativo possa essere ricondotto allo schema contrattuale della locazione ed essere soggetto alla relativa disciplina ex art. 1526 c.c. |
| LEASING DI RITORNO(lease back) | In questa particolare forma di leasing, sviluppatasi in tempi più recenti rispetto alle altre, un’impresa vende uno o più beni strumentali, o anche l’intera azienda, ad una società di leasing, la quale si obbliga a pagare il prezzo pattuito. Nel contempo, quest’ultima concede in godimento all’impresa venditrice gli stessi beni dietro il pagamento di un canone periodico e con possibilità di riacquistarli al termine del contratto. Tale modulo contrattuale costituisce un utile strumento di finanziamento per le imprese che si trovano in temporanee difficoltà economiche, in quanto concede loro la possibilità di reperire i capitali di cui necessita senza perdere la disponibilità dei beni strumentali impiegati nell’attività produttiva, e di rientrarne in pieno possesso al termine del contratto. Nonostante l’ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi in passato, e ancora per molti aspetti in corso, sulla sua legittimità, il contratto di lease back è una formula abbastanza diffusa tra le imprese in quanto molto più snella e meno onerosa rispetto ai classici strumenti di reperimento di capitali al fine di fronteggiare temporanee difficoltà economiche. |
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