La dichiarazione annuale Iva 2025 deve essere presentata dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attivitร di impresa o di lavoro autonomo. Per avere maggiori informazioni sulla dichiarazione annuale Iva, clicca sul link seguente: “Dichiarazione iva: novitร e modello“. Tuttavia, deve essere tenuto che vi sono alcuni contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Vediamo, in questo articolo, quali sono i contribuenti obbligati e dove sussiste l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Indice degli Argomenti
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, i soggetti in possesso della partita Iva, in quanto esercenti:
- Attivitร d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica);
- Attivitร artistiche o professionali (anche in forma associata);
- Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge n. 398/91.
La dichiarazione deve essere comunque presentata, anche qualora i soggetti passivi indicati sopra, nel periodo di imposta:
- Non hanno effettuato operazioni in regime Iva;
- Non sono tenuti al versamento dell’imposta;
- Hanno effettuato operazioni non imponibili;
- Hanno effettuato operazioni non soggette.
- Infine, che non abbiano svolto alcuna attivitร .
Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale Iva:
- I soggetti, che abbiano optato, in precedenza per l’applicazione dell’Iva in modo ordinario;
- Gli eredi;
- Il curatore fallimentare;
- Le societร incorporanti;
- Le societร beneficiarie in caso di scissione.
Restano, invece, esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva, determinati soggetti, che ancorchรฉ titolari di partita Iva, non sono tenuti per disposizione normativa, all’adempimento, ad esempio i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfettari e minimi.
Soggetti esonerati dalla dichiarazione annuale Iva
I soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva, sono:
- I soggetti che durante l’anno d’imposta hanno effettuato, esclusivamente, operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72. L’esonero non trova applicazione qualora il contribuente, effettui alcune operazioni che sono imponibili (es. il medico che effettua un convegno, o una consulenza), oppure ha effettuato operazioni intracomunitarie, o deve procedere alla rettifica della detrazione Iva, o ha effettuato acquisti per i quali l’imposta รจ dovuta da parte del cessionario (es. oro, argento puro, etc.);
- I contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario;
- I contribuenti che si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitร ;
- I Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perchรฉ con volume di affari inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del DPR n. 633/72;
- Esercenti attivitร di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attivitร indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
- Soggetti passivi d’imposta non residenti, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta,
- Enti non commerciali, societร sportive;
- Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato;
- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.
Giornalai – Tabaccai
I giornalai ed i tabaccai, effettuando esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.
Esercenti attivitร di intrattenimento
Restano esonerati, gli esercenti attivitร di intrattenimento, che assolvono l’Iva forfettariamente, sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti. Le attivitร di intrattenimento, soggette ad imposta sugli intrattenimenti, che scontano l’Iva in modo forfettario, sono elencate nel DPR n. 640/72 e sono:
- Esecuzioni musicali, di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale dal ballo, quando l’esclusione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico;
- Utilizzo di biliardi, elettrogrammofoni, biliardini, apparecchio o congegno a gettone, moneta, o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualsiasi specie; utilizzo ludico di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio di go-kart;
- Ingresso nelle sale da gioco, o nei luoghi riservati all’esercizio delle commesse;
- Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciรฒ destinati.
Soggetti che hanno effettuato operazioni esenti
Tale esclusione, interessa, gli esercenti attivitร medica, assicurativa, etc… che hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 e trova applicazione anche per i soggetti che hanno optato, ai sensi dell’art. 36-bis, per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Tuttavia, restano, obbligai alla presentazione della dichiarazione annuale coloro che:
- Devono eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili;
- Abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- Abbiano effettuato operazioni imponibili, anche se riferite ad attivitร tenute con contabilitร separate;
- Hanno effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta รจ dovuta dal cessionario/committente (reverse charge),
- compravendita di rottami ed altri materiali di recupero;
- compravendita di oro e argento;
- prestazioni nell’ambito di contratti di subappalto nel settore civile;
- compravendita di fabbricati strumentali;
- cessioni di telefoni cellulari, microprocessori, ed unitร centrali di elaborazione, nonchรจ console da gioco, tablet e laptop;
- prestazioni di servizi, relative ad edifici, pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
- trasferimento di quote di emissioni di gas ad effetto serra.
Impresa individuale con unica azienda in locazione
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, riguarda il soggetto che non esercita alcuna attivitร rilevante ai fini Iva, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa.
Residenti in altri stati membri UE
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato soltanto operazioni imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Soggetti Extra UE non identificati in ambito UE
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE, che si sono identificati ai fini Iva in Italia, per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
L’operatore extra-UE deve identificarsi nello Stato UE in cui le stesse sono eseguite, salvo che non disponga di una stabile organizzazione al fine di assolvere l’Iva in tale Stato. Al fine di, evitare che, i soggetti debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, รจ stata introdotta un’agevolazione, per eseguire i versamenti d’imposta, relativi a tutte le operazioni realizzate nell’UE nei confronti di privati.
Regimi fiscali agevolati
I contribuenti minimi ed i forfettari sono esonerati agli effetti Iva:
- Dall’obbligo di fatturazione, registrazione, liquidazione dell’imposta;
- Dal versamento dell’imposta periodica ed annuale;
- Dalla presentazione della dichiarazione Iva;
- Dagli obblighi di tenuta dei registri Iva.
Termine di presentazione
La dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1ยฐ febbraio e il 30 aprile di ciascun anno avendo riferimento all’anno dโimposta precedente. Tuttavia, non รจ previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente allโAgenzia delle Entrate.
Profili sanzionatori
Le dichiarazioni Iva presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (euro 250,00), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda alย ravvedimento operoso. Qualora dalla dichiarazione Iva risulti un’imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l’omesso versamentoย (25% dell’imposta non versata). Conoscere in quali casi รจ obbligo presentare la dichiarazione Iva รจ necessario per non incorrere nell’applicazione delle sanzioni.
Le dichiarazioni Iva presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dellโimposta che ne risulti dovuta. In tal caso, si applica la sanzione:
- Del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta;
- Da 250,00 euro a 1.000,00 euro, se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non รจ dovuta l’imposta.
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Domande frequenti
Le operazioni esenti sono quelle che non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (Iva). L’elenco completo delle operazioni esenti รจ contenuto nell’articolo 10 del DPR n. 633/72.
Se sei esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva, non sei comunque esonerato dagli altri obblighi Iva, come ad esempio la liquidazione periodica dell’imposta.