L’INPS ha fornito, nella Circolare n. 57 del 28 aprile 2020, istruzioni operative sull’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019/2020, di giovani fino a 35 anni di età.
L’art. 1, co. 10, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha apportato una modifica alla disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani, ricomprendente la disciplina all’interno dell’alveo applicativo di cui alla L. n. 205/2017.
L’esonero contributivo assunzioni per giovani è soggetto alla disciplina della L. n. 205/2017 secondo la quale, il limite anagrafico del giovane è di 35 anni di età.
A partire dal 2021 il limite anagrafico per poter beneficiare dell’esonero contributivo è di 30 anni.
Prima di vedere quali sono state le istruzioni fornite dall’INPS sull’esonero contributivo giovani fino a 35 anni di età, vediamo in cosa consiste questa agevolazione.
Indice degli Argomenti
- Esonero contributivo assunzioni giovani fino a 35 anni
- Chi può beneficiare dell’esonero contributivo giovani fino a 35 anni?
- Tipologie di rapporti ammessi all’esonero contributivo giovani fino a 35 anni
- Casi di esclusione dell’esonero contributivo
- A quanto ammonta l’esonero contributivo per giovani di età inferiore a 35 anni?
- Esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
- Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
- Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
- Istruzioni contabili
Esonero contributivo assunzioni giovani fino a 35 anni
L’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che non risultino essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La suddetta disposizione trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore, prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è di 36 mesi dalla data di assunzione.
Esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali
L’esonero contributivo per assunzioni giovani fino a 35 anni è del del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi:
- Le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e;
- Abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- Attività di alternanza scuola/lavoro;
- Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Periodi di apprendistato in alta formazione.
Chi può beneficiare dell’esonero contributivo giovani fino a 35 anni?
Possono beneficiare di questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Hanno diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo giovani con età inferiore a 35 anni:
- Gli enti pubblici economici;
- Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- I consorzi di bonifica, i consorzi industriali;
- Enti morali;
- Enti ecclesiastici.
Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione di questo incentivo:
- Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e
- associazioni;
- Università;
- Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
- qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Non possono fruire dell’esonero contributivo neanche:
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Indipendenti;
- Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Tipologie di rapporti ammessi all’esonero contributivo giovani fino a 35 anni
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, trova quindi applicazione anche in caso trasformazioni di precedenti rapporti a termine, restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore.
Sono esclusi i:
- Rapporti di apprendistato;
- Contratti di lavoro domestico;
- Contratti di lavoro intermittente.
Casi di esclusione dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo non trova applicazione qualora:
- Sussista una violazione del diritto di precedenza;
- Siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- In caso di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro. Nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.
Condizioni
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto:
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, l’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- Il lavoratore, alla data della nuova assunzione effettuata non deve aver compiuto 35 anni (ossia deve avere al massimo 34 e 364 giorni). Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 2021 il limite anagrafico dovrà essere individuato nei 30 anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni).
Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
- Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
- Il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto ad effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
- Nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.
A quanto ammonta l’esonero contributivo per giovani di età inferiore a 35 anni?
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Non sono oggetto di sgravio:
- I premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- Il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- Contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, ed al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano.
- Contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La durata dell’esonero contributivo è fissata per un massimo di 36 mesi, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.
Sospensione
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’esonero riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12).
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
Nell’esposizione delle denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 40/2018, distinte in base allo specifico beneficio.
Esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani
I datori di lavoro dovranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- Mentre, nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno, dovranno essere riportati a cura dell’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- Con il codice “L472” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- Con il codice “L473” avente il significato di “arretrati con decorrenza da gennaio 2019” esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.
Codice “L473”
Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L473” potrà essere utilizzato anche per i mesi di maggio e giugno, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- L’elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L473”;
- L’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- Mentre, nell’ì’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- Con il codice “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- Con il codice “L477” avente il significato di “arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”.
Codice “L477”
Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L477” potrà essere utilizzato anche nei mesi di maggio e giugno 2020, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L477”;
- L’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
I datori di lavoro, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, con riferimento ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma, nella sezione <PosAgri>, devono valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati come indicato in relazione alle diverse fattispecie.
Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
- Elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- L’elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “E7” che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
- L’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- Elemento <CodAgio> con il codice “E9” che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
L’esposizione dei dati dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 40/2018, distinte in base allo specifico beneficio.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> secondo le modalità di seguito indicate.
Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
- Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- Mentre, nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- Nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “A” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Giovani”;
- Nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
L’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 a sostituzione delle precedenti denunce.
Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
- Nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- Mentre nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- Nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “C” “Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –Scuola- Lavoro”;
- Nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
L’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 in sostituzione delle precedenti denunce.
Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’esonero contributivo sono variati i seguenti conti per tipologia di agevolazione:
- GAW37241: Sgravi di oneri contributivi nella misura del 50% dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- GAW37242: Sgravi di oneri contributivi nella misura del 100% dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro che adottano attività di alternanza scuola-lavoro, per le assunzioni di studenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Andranno contabilizzate, rispettivamente, le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” ai codici:
- “L472” e “L473” al conto GAW37241;
- “L476” e “L477” al conto GAW37242.
Gli stessi conti rileveranno la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricoli e verranno movimentati dalla procedura automatizzata di contabilizzazione per i lavoratori agricoli dipendenti.
Verranno utilizzati, per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.