L’emissione della fattura nei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione rimane obbligatoria anche per le attività sospese.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta attraverso la pubblicazione della Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 a chiarire alcuni punti essenziali Decreto 17 marzo 2020 n. 18, cd “Cura Italia“.

In questa sede ci occupiamo della risposta fornita in merito alla sospensione degli adempimenti tributari, prevista dal Decreto Cura Italia riguardi, o meno la fatturazione delle operazioni. Inoltre, nel quesito posto all’Agenzia si chiede se, in alternativa, sia invocabile l’esimente prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97.

Vediamo, di seguito, il quesito posto e la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Emissione della fattura per le attività sospese: il quesito

Di seguito il testo del quesito posto all’Agenzia delle Entrate.

QUESITO: Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell’emissione delle fatture o se, in alternativa, sia invocabile nel caso specifico l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate e l’obbligo di fatturazione

L’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) prevede che:

“La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 [c.d. “fattura immediata”, ndr.]. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”

Il medesimo articolo, peraltro, ammette emissioni in momenti successivi, come avviene, ad esempio, “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto“, ipotesi nelle quali “può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” [così il medesimo articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA in tema di fatture c.d. “differite”].

Soluzioni a disposizione per la fatturazione legate alle attività sospese

Nel caso oggetto di quesito – ossia di interruzione delle attività a far data dall’11 marzo 2020 in base al D.P.C.M. del medesimo giorno, con operazioni effettuate ex articolo 6 del decreto IVA (i.e. beni ceduti e prestazioni di servizi pagate) nei dodici antecedenti – qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura (elettronica o analogica a seconda dei soggetti coinvolti) fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, egli avrebbe comunque le seguenti alternative:

  • Se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) in base all’articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (cfr., sul punto, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019), emettere una fattura analogica o in formato elettronico (dunque anche in “.pdf” o cartacea con successiva digitalizzazione, ad esempio, tramite scanner) ed inviarla al cessionario/committente (ad esempio via posta elettronica, certificata o meno);
  • Se obbligato alla citata fatturazione elettronica via SdI, utilizzare uno dei software gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate (App, web, stand alone più portale “Fatture e Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento. Tali strumenti, va ricordato, sono usufruibili anche da coloro che, pur esonerati dalla fatturazione elettronica via SdI, vogliono ricorrervi su base volontaria (cfr. la già richiamata circolare n. 14/E del 2019).

L’impossibilità di far riferimento alla “forza maggiore” per le attività sospese

Quanto all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore“, occorre rammentare che sulla nozione di “forza maggiore”, si è espressa più volte la Corte di cassazione, sposando un orientamento in linea con la giurisprudenza unionale.

Nello specifico, con l’ordinanza n. 8175 del 22 marzo 2019 (ripresa, tra le altre, dalla successiva n. 28321 del 5 novembre 2019) il Giudice di legittimità ha chiarito che

[…] la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19).

Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, cit., e Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049, cit)“.

Impossibile la sospensione della fatturazione per le attività sospese

Pertanto, in tema di fatturazione elettronica e di termini di invio allo SdI, occorre rilevare che l’emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto (cfr., ad esempio, la necessità di omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica) prevista dall’articolo 62 del decreto.

Inoltre, essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale è funzionale all’esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). Alla luce di quanto sopra, dunque, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

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