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Tie breaker rules per le ipotesi di dual residence

Fiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiTie breaker rules per le ipotesi di dual residence

Utilizzo delle "tie breaker rules" come regole necessarie per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale nelle Convenzioni OCSE, art. 4, par. 2.

Cosa succede quando una persona fisica si trasferisce all'estero in corso d'anno e si trova di fronte ad una doppia residenza fiscale? Approfondiamo il tema della residenza fiscale delle persone fisiche alla luce di quanto previsto dalla normativa convenzionale. Articolo 4 modello OCSE, "tie breaker rules" per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale.

Il trasferimento di residenza all'estero da parte di persone fisiche è un aspetto che richiede particolare attenzione. Negli ultimi anni i controlli dell'Agenzia delle Entrate stanno aumentando. Per questo occorre avere ben chiara la propria situazione. Per la mia esperienza è opportuno tenere a mente 3 regole indispensabili. Sono moniti da ricordare per ogni trasferimento di residenza all'estero, e sono:

Non sottovalutare il passato;
Programma il presente;
Pianifica il futuro.

Quando ci si trasferisce all'estero è necessario tenere presente il proprio passato, ovvero cosa si lascia nel Paese dal quale vogliamo andarcene. Allo stesso tempo bisogna anche programmare al meglio il presente, ovvero le procedure di trasferimento, ed allo stesso tempo pensare che bisogna essere adeguatamente preparati per pianificare il proprio futuro nel Paese estero.
In questo contributo voglio approfondire il tema della residenza fiscale delle persone fisiche in base a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. In particolare, sulle possibilità di dirimere situazioni di "dual residence" attraverso l'applicazione delle tie breaker rules.
La residenza fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
Le disposizioni sulla residenza fiscale hanno un ruolo preminente all'interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo in quanto la residenza costituisce elemento fondamentale per:

L'applicazione delle norme della Convenzione stessa;
Determinare la potestà impositiva dei Paesi coinvolti.

Nelle convenzioni redatte secondo il modello OCSE, gli aspetti legati all'identificazione della residenza fiscale del contribuente sono demandata all'art. 4. Questa disposizione, nel primo paragrafo, rimanda espressamente alla legislazione domestica degli Stati contraenti.
Art. 4, par. 1 modello OCSE - Residenza fiscale

Articolo 4, par. 1 modello OCSE

“ai fini della convenzione, l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”

Il modello OCSE aggiunge, inoltre, quanto segue.

Articolo 4, par. 1 modello OCSE

“tale espressione [“residente di uno Stato contraente”] non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato ”

Quello che viene indicato è che, ai fini della Convenzione, un soggetto non può essere considerato residente in un Paese se lo s...

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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