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Tie breaker rules per le ipotesi di dual residence

HomeFiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiTie breaker rules per le ipotesi di dual residence

Utilizzo delle "tie breaker rules" come regole necessarie per dirimere situazioni di doppia residenza fiscale nelle Convenzioni OCSE, art. 4, par. 2. Applicazione pratiche, problematiche e possibili soluzioni.

Il trasferimento di residenza all'estero da parte di persone fisiche è un aspetto che richiede particolare attenzione. Negli ultimi anni i controlli dell'Agenzia delle Entrate stanno aumentando. Per questo occorre avere ben chiara la propria situazione. Per la mia esperienza è opportuno tenere a mente 3 regole indispensabili. Sono moniti da ricordare per ogni trasferimento all'estero, e sono:

Non sottovalutare il passato, ovvero cosa si lascia nel Paese che vogliamo lasciare;
Programma il presente, ovvero le procedure di trasferimento;
Pianifica il futuro, tenendo presente cosa fare per superare controlli fiscali sull'espatrio.

In questo contributo voglio approfondire il tema della residenza fiscale delle persone fisiche in base a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. In particolare, sulle possibilità di dirimere situazioni di "dual residence" attraverso l'applicazione delle tie breaker rules.
La residenza fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
Le disposizioni sulla residenza fiscale hanno un ruolo preminente all'interno delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto rappresenta un elemento fondamentale per:

L'applicazione delle norme della Convenzione stessa;
Determinare la potestà impositiva dei Paesi coinvolti.

L'art. 4 del modello OCSE di Convenzione è dedicato proprio a questo argomento. Il paragrafo 1 rimanda espressamente alla legislazione domestica degli Stati contraenti, ed in caso in cui si verifichi una situazione di "dual residence", occorre fare riferimento alle tie breaker rules per sciogliere la problematica ed individuare l'unico Stato di effettiva residenza fiscale.
Art. 4, par. 1 modello OCSE
L'analisi della situazione parte dal paragrafo 1 dell'art. 4 della Convenzione, secondo il quale:

“ai fini della convenzione, l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”

Il modello OCSE aggiunge, inoltre, quanto segue:

“tale espressione [“residente di uno Stato contraente”] non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato ”

Quello che viene indicato è che, ai fini della Convenzione, un soggetto non può essere considerato residente in un Paese se lo stesso è assoggettato ad imposizione in tale Paese solo in base al principio di territorialità. Il riferimento è legato alla possibile applicazione, da parte del soggetto trasferito, di regimi di tassazione territoriale. L'applicazione di questa parte la ritroviamo soltanto in alcune Convenzioni stipulate con l'Italia (vedi i casi di Malta e Regno Unito).
In buona sostanza, il modello OCSE non individua un'univoca definizione di residenza da applicare. Infatti, nella disposizione vi è un esplicito rim...

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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