Dividendi a fondi pensione esteri: rimborso ritenute legittimo

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Sentenza CGT Abruzzo n. 218/2025: legittimo il rimborso integrale delle ritenute sui dividendi a fondi pensione esteri. La discriminazione viola l’art. 63 TFUE.

Quando una società italiana distribuisce dividendi a un fondo pensione estero, si applica una ritenuta alla fonte del 26% che gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) residenti in Italia non subiscono. Questa disparità di trattamento fiscale è stata messa in discussione da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, che ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle ritenute subite da un fondo pensione israeliano.​

La sentenza n. 218/1/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, conferma quanto già stabilito in primo grado e riconosce che le norme domestiche, riservando un trattamento fiscale penalizzante verso i fondi esteri percettori di dividendi, violano il principio della libera circolazione dei capitali sancito dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente esteso ai fondi non residenti le stesse agevolazioni previste per gli OICR italiani.

Il caso concreto analizzato

Il contenzioso riguarda un fondo pensione israeliano che aveva percepito dividendi da società italiane negli anni 2017 e 2018, subendo ritenute alla fonte. Dopo aver presentato istanza di rimborso, l’Agenzia delle Entrate aveva opposto un diniego, sostenendo l’applicabilità della normativa domestica che prevede la ritenuta del 26% per i soggetti non residenti.​

Il fondo pensione ha impugnato il diniego davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, che con sentenza n. 385/2/2024 ha accolto le ragioni del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello, ma la CGT di secondo grado dell’Abruzzo ha confermato integralmente la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso totale delle ritenute.​

Nella pratica quotidiana, situazioni come questa sono frequenti quando fondi pensione e OICR esteri detengono partecipazioni significative in società italiane quotate. La differenza economica è rilevante: su dividendi di 100.000 euro, la ritenuta del 26% comporta un esborso di 26.000 euro che un fondo italiano non pagherebbe affatto.

Nella maggior parte dei casi di contenzioso su dividendi verso fondi esteri, il nodo centrale è dimostrare che il fondo estero sia effettivamente comparabile a un OICR italiano. La documentazione richiesta include statuto, regolamento del fondo, certificazione della vigilanza estera e attestazione dell’esenzione fiscale nel Paese di residenza. 

La discriminazione fiscale vietata dal TFUE

Il cuore della questione risiede nell’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600/73, che prevede l’esonero dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti agli OICR italiani. Questa norma, fino agli interventi legislativi del 2021, non estendeva il beneficio ai fondi esteri, nemmeno se residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

L’articolo 63 del TFUE vieta esplicitamente tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che una normativa nazionale che riserva vantaggi fiscali ai soli organismi residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, a meno che non sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale.

Nel caso specifico dei dividendi, la CGUE ha stabilito con sentenza del 17 marzo 2022 (causa C-539/20) che è discriminatorio applicare una ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a fondi di investimento non residenti quando i fondi residenti beneficiano di un’esenzione, se non sussistono differenze oggettive che giustifichino il diverso trattamento.

La CGT Abruzzo ha fatto propri questi principi, rilevando che il fondo pensione israeliano era pienamente comparabile agli OICR italiani quanto a struttura, finalità e regime di vigilanza. La circostanza che Israele sia un Paese extra-UE non impedisce l’applicazione del principio di libera circolazione dei capitali, che l’articolo 63 TFUE estende anche ai rapporti con Stati terzi.

Gli interventi legislativi del 2021

Il legislatore ha recepito l’orientamento europeo con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), introducendo ai commi 631 e 632 dell’articolo 1 l’esonero dalla ritenuta per i dividendi corrisposti agli OICR istituiti in Stati UE o SEE, a condizione che siano sottoposti a forme di vigilanza nel Paese di residenza (riscrivendo l’art. 27, co. 3 sopra citato).

Tuttavia, questa modifica normativa non ha risolto completamente il problema. Per i fondi extra-UE, come quello israeliano protagonista della sentenza, la normativa domestica continua a prevedere la ritenuta, nonostante il principio TFUE si applichi anche ai rapporti con Paesi terzi. Ecco perché il contenzioso resta aperto e le pronunce giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti continuano a moltiplicarsi.

La questione si complica quando si tratta di fondi pensione provenienti da Paesi extra-UE come Stati Uniti, Svizzera, Canada o Australia. Formalmente, la normativa nazionale non prevede esenzioni automatiche per questi soggetti, ma la giurisprudenza si sta orientando verso l’applicazione estensiva del principio di libera circolazione dei capitali anche nei rapporti con Paesi terzi.

L’esenzione introdotta nel 2021 richiede che il fondo estero sia sottoposto a forme di vigilanza analoghe a quelle previste dalla direttiva 2009/65/CE (UCITS) o dalla direttiva 2011/61/UE (GEFIA). La mancanza di documentazione probatoria può compromettere il riconoscimento dell’esenzione, anche per fondi UE.

Regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti da società italiane a fondi di investimento e organismi collettivi

Tipo di Soggetto Percettore Ritenuta Applicata Esenzione prevista Base normativa Possibilità rimborso Documentazione richiesta
OICR residenti in Italia 0% (esenzione totale) Sì, automatica Art. 27, co. 3, DPR 600/1973 Non necessario Nessuna (esenzione alla fonte)
OICR UE/SEE con vigilanza 0% (esenzione totale dal 2021) Sì, automatica se documentata L. 178/2020, art. 1, co. 631-632 Non necessario se esenzione applicata Certificato vigilanza Paese UE/SEE, statuto fondo
OICR UE/SEE senza vigilanza 26% (ritenuta ordinaria) No, automatica Art. 27, co. 3, DPR 600/1973 Possibile se si dimostra equivalenza Statuto, regolamento, documentazione struttura e finalità
Fondi pensione extra-UE comparabili 26% (applicata alla fonte) Solo tramite rimborso Art. 63 TFUE (giurisprudenza CGUE e CGT) Sì, su istanza con documentazione completa Statuto, certificato vigilanza estera, attestazione esenzione nel Paese di residenza, dettaglio dividendi
Fondi investimento extra-UE comparabili 26% (applicata alla fonte) Solo tramite rimborso Art. 63 TFUE (sentenze CGUE C-539/20, C-39/23) Sì, con prova di comparabilità strutturale Statuto, certificato vigilanza estera, documentazione gestione collettiva, analisi comparativa con OICR italiani
Altri soggetti non residenti 26% (ritenuta ordinaria) No Art. 27, co. 3, DPR 600/1973 No, salvo convenzioni bilaterali Eventuale certificato residenza fiscale per aliquota convenzionale ridotta

Fonti: DPR 600/1973, Legge 178/2020, sentenze CGUE C-539/20 (17 marzo 2022) e C-39/23 (29 luglio 2024), sentenza CGT Abruzzo 218/1/2025

Implicazioni operative per società e fondi

La sentenza della CGT Abruzzo ha ricadute concrete sia per le società che distribuiscono dividendi a fondi esteri, sia per i fondi stessi che hanno subito ritenute negli anni passati.

Dal lato delle società distributrici, emerge l’opportunità di rivedere le modalità di applicazione della ritenuta. Se il fondo percettore è residente UE/SEE e soddisfa i requisiti previsti dai commi 631-632 della Legge di Bilancio 2021, l’esenzione è automatica. Per i fondi extra-UE comparabili agli OICR italiani, invece, il quadro è più incerto: formalmente la ritenuta si applica, ma il fondo ha poi diritto al rimborso sulla base del principio TFUE.

Nella pratica, conviene sempre verificare preventivamente la natura del percettore. Un fondo pensione estero con caratteristiche analoghe a un fondo italiano – gestione collettiva del risparmio, finalità previdenziale, esenzione fiscale nel Paese di residenza, vigilanza da parte di autorità competenti – rientra nei soggetti che possono beneficiare dell’esonero o del successivo rimborso.

Dal lato dei fondi esteri, la sentenza apre la strada a istanze di rimborso per le ritenute subite negli anni passati. I termini di decadenza per la richiesta di rimborso sono quarantotto mesi dalla data del versamento, quindi dividendi percepiti fino al 2021 possono ancora essere oggetto di domanda. L’istanza deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, corredando la documentazione che prova la comparabilità del fondo estero con gli OICR italiani.​​

Documentazione richiesta per il rimborso

Per ottenere il rimborso, il fondo estero deve dimostrare di possedere caratteristiche sostanzialmente equivalenti agli OICR italiani. La documentazione tipicamente richiesta include:

  • Statuto o regolamento del fondo, tradotto e asseverato, che evidenzi la natura di organismo di investimento collettivo.
  • Certificazione rilasciata dall’autorità di vigilanza del Paese di residenza che attesti la sottoposizione del fondo a forme di controllo analoghe a quelle previste per gli OICR europei.
  • Attestazione dell’esenzione fiscale o del regime agevolato di cui gode il fondo nel proprio Paese di residenza, elemento che conferma la comparabilità con gli OICR italiani esenti da imposizione sui redditi di capitale.
  • Documentazione analitica dei dividendi percepiti, delle ritenute subite e delle società distributrici, corredata dai certificati fiscali rilasciati dalle società italiane.

L’esperienza suggerisce di accompagnare l’istanza con una relazione tecnica che evidenzi punto per punto le analogie tra il fondo estero e gli OICR italiani, citando la giurisprudenza CGUE e le pronunce favorevoli delle commissioni tributarie. Questo approccio aumenta significativamente le probabilità di accoglimento in via amministrativa, evitando il contenzioso.

Prima di presentare l’istanza di rimborso, verificare sempre che il fondo non sia già rientrato in un regime convenzionale più favorevole. Molte convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono aliquote ridotte sui dividendi, talvolta anche l’esenzione totale per fondi pensione. In tal caso, la richiesta deve essere formulata diversamente, invocando la norma convenzionale anziché il principio TFUE.

Prospettive Future e Sviluppi Normativi

La sentenza della CGT Abruzzo si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione che sta progressivamente allineando il regime fiscale italiano ai principi del diritto europeo. Negli ultimi tre anni, le pronunce favorevoli ai fondi esteri sono aumentate esponenzialmente, creando un orientamento consolidato difficilmente reversibile.

​Il punto di svolta è stata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 marzo 2022, causa C-539/20, che ha dichiarato incompatibile con l’articolo 63 TFUE una normativa nazionale che applica ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti a fondi di investimento non residenti quando i fondi residenti beneficiano di esenzione. La Corte ha chiarito che una discriminazione basata esclusivamente sulla residenza costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali non giustificabile.

Questo orientamento è stato rafforzato dalla successiva sentenza CGUE del 29 luglio 2024, causa C-39/23, riguardante tre fondi pensione finlandesi che avevano subito ritenute in Svezia. Anche in questo caso, la Corte ha censurato il trattamento fiscale discriminatorio, stabilendo che gli Stati membri non possono riservare vantaggi fiscali ai soli organismi residenti senza violare il principio di libera circolazione dei capitali.

La Corte di Cassazione ha pienamente recepito questi principi. Con la sentenza n. 25963 del 2 settembre 2022, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’aliquota ridotta dell’11% (successivamente diventata esenzione totale) anche per un fondo pensione statunitense, dichiarando illegittima la discriminazione basata unicamente sulla residenza del percettore. Questa pronuncia ha aperto la strada all’applicazione dei principi TFUE anche nei rapporti con Paesi extra-UE.

​Cambio di approccio dell’Amministrazione finanziaria

Questo trend sta spingendo l’Agenzia delle Entrate verso un atteggiamento più collaborativo. Alcune istanze di rimborso presentate nel 2024 per fondi UE/SEE sono state accolte in via amministrativa senza necessità di contenzioso, segno che l’amministrazione finanziaria sta progressivamente adeguandosi alla giurisprudenza. Per i fondi extra-UE, invece, la resistenza resta maggiore e il contenzioso è quasi sempre necessario.

Sul piano normativo, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che estenda espressamente l’esenzione anche ai fondi extra-UE comparabili agli OICR italiani, evitando così il proliferare di contenziosi sostanzialmente identici. Alcuni esperti ipotizzano che la prossima Legge di Bilancio possa contenere una disposizione in tal senso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Nel frattempo, le società italiane con azionisti esteri istituzionali dovrebbero rivedere le proprie procedure di applicazione delle ritenute, prevedendo meccanismi di verifica preventiva della natura del percettore. Questo approccio riduce il rischio di contenziosi futuri e migliora la compliance fiscale complessiva.

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    Fonti

    • Sentenza CGT Abruzzo n. 218/1/2025 
    • Sentenza CGT Pescara n. 385/2/2024
    • Articolo 63 TFUE
    • Sentenza CGUE 17 marzo 2022, causa C-539/20
    • Articolo 27, comma 3, DPR 600/1973 
    • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 631-632 
    • Direttiva 2009/65/CE (UCITS) 
    • Direttiva 2011/61/UE (AIFMD)
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