Sentenza CGT Abruzzo n. 218/2025: legittimo il rimborso integrale delle ritenute sui dividendi a fondi pensione esteri. La discriminazione viola l'art. 63 TFUE.
Quando una società italiana distribuisce dividendi a un fondo pensione estero, si applica una ritenuta alla fonte del 26% che gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) residenti in Italia non subiscono. Questa disparità di trattamento fiscale è stata messa in discussione da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, che ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle ritenute subite da un fondo pensione israeliano.
La sentenza n. 218/1/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, conferma quanto già stabilito in primo grado e riconosce che le norme domestiche, riservando un trattamento fiscale penalizzante verso i fondi esteri percettori di dividendi, violano il principio della libera circolazione dei capitali sancito dall'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente esteso ai fondi non residenti le stesse agevolazioni previste per gli OICR italiani.
Il caso concreto analizzato
Il contenzioso riguarda un fondo pensione israeliano che aveva percepito dividendi da società italiane negli anni 2017 e 2018, subendo ritenute alla fonte. Dopo aver presentato istanza di rimborso, l'Agenzia delle Entrate aveva opposto un diniego, sostenendo l'applicabilità della normativa domestica che prevede la ritenuta del 26% per i soggetti non residenti.
Il fondo pensione ha impugnato il diniego davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, che con sentenza n. 385/2/2024 ha accolto le ragioni del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello, ma la CGT di secondo grado dell'Abruzzo ha confermato integralmente la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso totale delle ritenute.
Nella pratica quotidiana, situazioni come questa sono frequenti quando fondi pensione e OICR esteri detengono partecipazioni significative in società italiane quotate. La differenza economica è rilevante: su dividendi di 100.000 euro, la ritenuta del 26% comporta un esborso di 26.000 euro che un fondo italiano non pagherebbe affatto.
Nella maggior parte dei casi di contenzioso su dividendi verso fondi esteri, il nodo centrale è dimostrare che il fondo estero sia effettivamente comparabile a un OICR italiano. La documentazione richiesta include statuto, regolamento del fondo, certificazione della vigilanza estera e attestazione dell'esenzione fiscale nel Paese di residenza.
La discriminazione fiscale vietata dal TFUE
Il cuore della questione risiede nell'articolo 27, comma 3, del DPR n. 600/73, che prevede l'esonero dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti agli OICR italiani. Questa norma, fino agli interventi legislativi del 2021, non estendeva il beneficio ai fondi esteri...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso