La riscossione dei dividendi di fonte estera da parte di una persona fisica residente fiscalmente in Italia non è priva di problematiche. La riforma del regime dei dividendi contenuta nella Legge n. 205/17 ha effetti anche sugli utili di fonte estera. Attualmente, infatti, siamo di fronte ad un regime binario di applicazione della tassazione sui dividenti esteri (provenienti da paesi collaborativi), che ha come discriminante la presenza di un intermediario finanziario residente che interviene (o meno) nella riscossione del provento.
Criteri di tassazione dei dividendi esteri percepiti da privati residenti provenienti da paesi white list
La disciplina legata alla tassazione dei dividendi white list (paesi collaborativi) si differenzia a seconda che:
Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente per il tramite di un intermediario finanziario residente. In questo caso, ai sensi della Risoluzione n. 61/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate, è prevista l'applicazione della ritenuta del 26%, sul c.d. "netto frontiera";
Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente senza l'intervento di un intermediario residente. In questo caso, l'art. 18, co. 1 del TUIR, prevede che il contribuente assolva la tassazione sul dividendo in dichiarazione dei redditi, con base imponibile lorda (quindi senza tenere conto dell'eventuale ritenuta in uscita subita nello Stato estero di erogazione del dividendo).
Questa situazione crea una evidente problematica non omogeneità di tassazione. Nei due casi indicati, solo in uno trova concreta applicazione il meccanismo nel netto frontiera. Mentre, il meccanismo del credito per imposte estere non può trovare applicazione in quanto non si imponibilità IRPEF del dividendo. Senza l'intervento di un intermediario residente il contribuente è chiamato a tassare in dichiarazione dei redditi il provento senza possibilità di attenuare la doppia imposizione.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate ribadita nelle istruzioni del modello Redditi
La posizione dell'Agenzia, ribadita dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione, prevede che senza l’intervento di un intermediario nella riscossione del dividendo la ritenuta trovi applicazione sul dividendo lordo, senza considerare le ritenute in uscita subite al momento dell’uscita del dividendo dal Paese di erogazione. Questo orientamento, inutile negarlo, rischia di condurre ad un contenzioso potenzialmente di vasta portata. A questa considerazione si può giungere pensando a quante situazioni di questo tipo di possono presentare.
Vediamo, di seguito, con maggiore dettaglio le due modalità di tassazione dei dividendi white list percepiti da persone fisiche residenti e di seguito la posizione della giurisprudenza che si sta formando sull'argomento.
Dividendo estero incassato con intermediario residente tassato al netto frontiera
I dividendi percepiti da persona fisica residente sono considerati redditi di capitale. La base imponibile da assoggettare a tassaz...
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