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Disciplina convenzionale prevale nel trasferimento di residenza

Fisco InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiDisciplina convenzionale prevale nel trasferimento di residenza

La disciplina convenzionale rappresenta il punto cardine per individuare il Paese di residenza fiscale del contribuente. La norma nazionale (articolo 2 del TUIR) sul trasferimento di residenza è norma antielusiva da far valere soltanto in situazioni di apparente trasferimento all'estero.

Quando si parla di residenza fiscale, non è importante soltanto capire come applicare concretamente la normativa nazionale. Nonostante la prassi consolidata dell'Agenzia è necessario conciliare la norma interna con quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia.

Per capire concretamente come applicare questi concetti è interessante capire anche come la giurisprudenza applica questi concetti nelle controversie, sotto forma di contenzioso, che si formano con i contribuenti. Di seguito andiamo a riprendere le sentenze di merito e di legittimità che vanno nella direzione di dare prevalenza alla normativa convenzionale rispetto alla normativa interna, ovvero l'applicazione delle c.d. "tie breaker rules" rispetto alla mancata iscrizione AIRE del contribuente trasferito all'estero.

Prevalenza della norma convenzionale: giurisprudenza di merito

Sentenza n. 1482/08/15 CTR Bari

La sentenza che vado a descrivere e commentare riguarda il caso di un contribuente trasferitosi all'estero, in Romania, al quale è arrivato un avviso di accertamento, impugnato, sul quale è stata chiamata ad esprimersi la Commissione Tributaria Regionale, CTR di Bari.

L'ufficio accertatore aveva accertato l'esistenza di redditi prodotti e percepiti da essa parte appellante in Romania, aveva recuperato gli stessi a tassazione. Secondo il contribuente, erroneamente i Giudici di primo appello avevano limitato l'individuazione del petitum nella sola presunta eccepita inesistenza del presupposto impositivo ai sensi dell'articolo 2 del TUIR. Sostanzialmente, come prassi consolidata, gli uffici accertatori, avevano basato gli avvisi di accertamento sulla presunzione legale dell'articolo 2 del TUIR. Il tutto senza considerare l'articolo 4, paragrafo 1 e 2 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia Romania. Norma che prevede la valorizzazione dei criteri di collegamento funzionale dettati per la determinazione della residenza fiscale.

Secondo i giudici per la determinazione della residenza fiscale di un contribuente deve essere presa in considerazione anche la convenzione internazionale contro la doppia imposizione (ove applicabile). Infatti, la disciplina convenzionale prevale sulla disciplina interna - e quindi anche sul citato articolo 2 - a norma dell'articolo 75 del DPR n. 600/73, secondo il quale: "Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia". Nello specifico, la convenzione Italia-Romania (in quanto stipulata secondo il modello OCSE) prevede specifiche regole (c.d. "tie breaker rules").

Si tratta di una disciplina convenzionale da a...

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