Quando si parla di residenza fiscale, non è importante soltanto capire come applicare concretamente la normativa nazionale. Nonostante la prassi consolidata dell'Agenzia è necessario conciliare la norma interna con quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia.
Per capire concretamente come applicare questi concetti è interessante capire anche come la giurisprudenza applica questi concetti nelle controversie, sotto forma di contenzioso, che si formano con i contribuenti. Di seguito andiamo a riprendere le sentenze di merito e di legittimità che vanno nella direzione di dare prevalenza alla normativa convenzionale rispetto alla normativa interna, ovvero l'applicazione delle c.d. "tie breaker rules" rispetto alla mancata iscrizione AIRE del contribuente trasferito all'estero.
Principio di Prevalenza delle Convenzioni
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) sono accordi internazionali stipulati tra due o più paesi con l'obiettivo di evitare che i redditi dei contribuenti siano tassati due volte. La prevalenza delle CDI rispetto alla normativa fiscale interna dei singoli stati coinvolti è un principio fondamentale del diritto internazionale tributario e si basa su diverse considerazioni giuridiche e pratiche.
Le CDI prevalgono sulla normativa fiscale interna degli stati contraenti perché rappresentano accordi internazionali vincolanti. Quando un paese ratifica una convenzione internazionale, si impegna a rispettarne i termini e a integrarli nel proprio ordinamento giuridico. Questo principio è riconosciuto anche in molte costituzioni nazionali, che spesso stabiliscono che le convenzioni internazionali ratificate abbiano forza di legge e, in caso di conflitto, prevalgano sulle norme interne.
Prevalenza della norma convenzionale: giurisprudenza di merito
Sentenza n. 1482/08/15 CTR Bari
La sentenza che vado a descrivere e commentare riguarda il caso di un contribuente trasferitosi all'estero, in Romania, al quale è arrivato un avviso di accertamento, impugnato, sul quale è stata chiamata ad esprimersi la Commissione Tributaria Regionale, CTR di Bari.
L'ufficio accertatore aveva accertato l'esistenza di redditi prodotti e percepiti da essa parte appellante in Romania, aveva recuperato gli stessi a tassazione. Secondo il contribuente, erroneamente i Giudici di primo appello avevano limitato l'individuazione del petitum nella sola presunta eccepita inesistenza del presupposto impositivo ai sensi dell'articolo 2 del TUIR. Sostanzialmente, come prassi consolidata, gli uffici accertatori, avevano basato gli avvisi di accertamento sulla presunzione legale dell'articolo 2 del TUIR. Il tutto senza considerare l'articolo 4, paragrafo 1 e 2 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia Romania. Norma che prevede la valorizzazione dei criteri di collegamento funzionale dettati per la determinazione della residenza fiscale.
Secondo i giudici per la determinazione della residenza fiscale di un contribuente deve e...
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