Nelle Società per azioni (SPA), la gestione dell’impresa compete in modo esclusivo agli amministratori della società, effettuando le operazioni necessarie per attuare l’oggetto sociale. L’amministrazione della società può essere esercitata anche da più persone, in questo caso si parla di consiglio di amministrazione. Inoltre, come vedremo, nella SPA è prevista la nomina automatica dell’organo di controllo. Nelle Società a responsabilità limitata (SRL), i soci che non assumono la veste di amministratori della società hanno un potere di controllo, ovvero hanno il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e esaminare i libri sociali e tutti i documenti circa l’amministrazione esercitata.


Da quanto appena detto, essere socio di una SPA rispetto all’essere socio di una SRL permette una diversa modulazione, come vedremo meglio in questo articolo, dei poteri di controllo nei confronti dell’organo amministrativo.

Poteri di controllo dei soci nelle SRL e nelle SPA: il diritto di controllo dei soci nelle SPA

Nelle Società per azioni, il socio azionista non ha un diritto di controllo come previsto nelle SRL. Infatti, nelle SPA, la gestione della società spetta al consiglio di amministrazione, il quale può essere formato da membri soci oppure non soci. Vi è inoltre, il collegio sindacale, quale organo di controllo della società. Il socio di SPA, quindi, non dispone di un vero e proprio potere di controllo, ma piuttosto dispone di un diritto di ispezione. 

Il controllo sulla gestione della società spetta soltanto al Collegio Sindacale che è chiamato per legge a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulla regolarità delle assemblee. Sostanzialmente, la presenza del Collegio Sindacale nelle SPA, attenua il potere del socio nei confronti dell’organo amministrativo, in virtù dei poteri spettanti all’organo di controllo, che sostanzialmente deve verificare il rispetto delle norme, a tutela proprio dei soci.

Nonostante questo, tuttavia, i soci di SPA hanno comunque il diritto di:

  • Ispezionare i libri sociali. Il diritto di ispezione, di cui all’art. 2422 c.c., permette agli azionisti il diritto di verificare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, nonché di estrarre copia di detti libri, a proprie spese. Gli amministratori, sindaci e gli altri soggetti incaricati del controllo, non hanno limitazioni sull’esercizio del diritto di ispezione generale, in quanto costituisce lo strumento necessario per l’esercizio del potere di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile della società.
  • Diritto di informazione. Si tratta della possibilità di richiedere specifiche informazioni all’organo amministrativo su determinati aspetti di legati alle decisioni sociali.

Tali diritti sono limitati ad ipotesi singole ben determinate. Accanto ai diritti spettanti ai soci, vi sono anche i poteri di cui possono disporre al verificarsi di specifiche situazioni.

Quali sono i poteri dei soci nelle SPA?

Il socio azionista, nella SPA ha il potere di:

  • Denunciare i fatti censurabili attinenti la gestione all’organo di controllo;
  • Esercitare azione di responsabilità contro l’organo amministrativo od il collegio sindacale;
  • Prendere visione del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione dell’organo amministrativo, dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo, del revisore, di un progetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione;
  • Impugnare le delibere assembleari.

Poteri di controllo dei soci nelle SRL e nelle SPA: il diritto di controllo dei soci nelle SRL

Diversamente dalla società per azioni, nella società a responsabilità limitata, la figura del socio assume un ruolo centrale. Infatti, la SRL è sicuramente una forma societaria più flessibile rispetto alla SPA, dove il ruolo del socio è sicuramente più importante.

L’art. 2476 c.c., è la norma che disciplina il principio della tutela dei diritti della minoranza dei soci e riconosce ai soci non amministratori un potere di controllo sull’andamento della gestione della società, da esercitare nei confronti degli amministratori, sia per il risarcimento del danno subito personalmente che per il danno alla società. L’art. 2476 co. 2 c.c. disciplina alcuni dei poteri di controllo dei soci che non partecipano all’amministrazione della società. In particolare, i soci hanno diritto di:

  • avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
  • consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

In quest’ultimo caso, deve essere accertata la responsabilità degli amministratori verso la società, la cui azione deve aver portato un danno diretto alla società. Come detto, naturalmente, il risarcimento del danno deve essere sempre commisurato al pregiudizio subito.

Inoltre, l’art. 2476, co.2, c.c., prevede che:

“i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

Questo significa che il socio non amministratore di SRL ha diritto di ricevere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari che riguardano la società. Inoltre, aspetto molto importante, il socio ha la possibilità di nominare un professionista di fiducia per l’ispezione dei libri sociali e dei documenti amministrativi.

Quindi, possiamo affermare che i soci, nelle SRL, hanno, due distinti diritti:

  • Diritto all’informazione, che consente loro di poter ottenere delle informazioni sull’andamento della gestione;
  • Diritto di consultazione che permette di ottenere la consultazione di specifici documenti relativi alla società. Tramite l’utilizzo sinergico di tali diritti, il socio ha il potere di rilevare alcune informazioni fondamentali per poter valutare lo stato gestionale societario, e valutare l’attivazione di quegli opportuni meccanismi sanzionatori nella ipotesi di uno scorretto svolgimento della gestione d’impresa.

Essi sono intesi come diritti inderogabili che non possono essere esclusi o limitati dalle clausole statutarie e restano anche nel caso in cui il controllo interno della società sia affidato al collegio sindacale.

L’azione esercitabile nei confronti degli amministratori, di cui abbiamo parlato precedentemente, è esercitabile, infatti, dopo una precedente attività di preventiva e di adeguata attività di informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori. Sulla base dell’informativa, il socio potrà valutare se agire o meno nei confronti dell’organo amministrativo.

Legittimazione attiva

I poteri di controllo sono riconosciuti ai “soci che non partecipano all’amministrazione”. Essi, quindi, spettano a ciascun socio non amministratore a prescindere:

  • dalla presenza di organi di controllo;
  • dall’entità della quota detenuta;
  • dal fatto che lo stesso possa perdere tale qualità in attuazione di obblighi di trasferimento della quota;
  • dal fatto che abbia manifestato la propria intenzione di dismettere la partecipazione (Trib. Milano 25.9.2019).

Inoltre, i poteri di controllo spettano al socio anche durante la liquidazione della società.

L’amministratore della società, infatti, non ha bisogno di esercitare i diritti di controllo previsti dall’art. 2476 co. 2 c.c., avendo accesso diretto ai documenti ed ai libri sociali. Esso ha il dovere di vigilare sulla gestione della società e sull’operato degli altri amministratori.

Poteri di controllo dei soci nella SRL: Diritto all’informazione

Il diritto all’informazione permette di richiedere agli amministratori notizie riguardanti gli affari della società ovvero di ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell’impresa.

Il diritto all’informazione del socio è il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Il diritto all’informazione può consistere nella richiesta di:

  • notizie o chiarimenti attinenti allo svolgimento della gestione sociale, alla situazione patrimoniale della società o riguardanti fatti ritenuti censurabili;
  • notizie generali sull’andamento dell’impresa o particolari sui singoli affari intrapresi o da intraprendere.

Il diritto di informazione può essere esercitato senza particolari formalità e in qualunque momento (non solo in occasione delle riunioni sociali) e senza limiti di tempo.

Il diritto all’informazione ha un oggetto amplissimo, in riferimento agli “affari sociali”, e si fa rilevamento a tutto ciò che può essere sotto il controllo del socio. Il socio, pertanto, può richiedere informazioni sulle operazioni sociali, sia su quelle già compiute, sia su quelle in corso di svolgimento o di prossima attuazione.

Poteri di controllo dei soci nella SRL: Diritto alla consultazione

Mediante il diritto alla consultazione, i soci possono esaminare il contenuto dei libri sociali obbligatori, come il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori e libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi e tutta la documentazione amministrativo-contabile.

Sono consultabili anche, le scritture contabili, il libro giornale, degli inventari, i registri Iva, verbali di accertamento fiscale, di contestazione, di comminazioni di sanzioni, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, contratti e accordi commerciali stipulati dalla società, ecc..

Il diritto di consultazione può essere esercitato in ogni momento della vita sociale.

Estrazione della documentazione

Per quanto riguarda il diritto di consultazione, sono nati dei problemi circa la possibilità di estrarre copia dei documenti e dei libri. La giurisprudenza si è espressa, nel tempo, in modo differente. In alcune pronunce, essa ha riconosciuto che:

“Il diritto di controllo spettante al singolo socio ai sensi dell’art. 2476, comma 2, concerne senza limitazioni ogni documento afferente alla gestione della società (anche se non implica il diritto di estrarne copia) e può essere azionato anche in via cautelare anticipatoria a mezzo del provvedimento di urgenza”

 Trib. Roma, ordinanza del 27 settembre 2004

Il Tribunale di Pavia, si è espresso in senso opposto, statuendo che:

“la mancata espressa previsione del diritto di estrarre copia non vale ad escludere l’esistenza di tale diritto, da ritenersi inscindibilmente derivante dal più ampio potere di controllo del socio di S.r.l.”

Trib. Pavia, Sez. I, ordinanza 1 agosto 2007

Limiti all’esercizio del potere di controllo

Al diritto di controllo dei soci deve essere affiancato il principio di correttezza e di buona fede, i quali impongono la valutazione sulla ingerenza nell’attività sociale in misura proporzionale all’effettiva tutela dell’interesse protetto.

In particolare, si verifica una violazione del principio di correttezza, qualora vengono richieste informazioni, chiarimenti e o ispezioni di cui non si abbia effettivamente bisogno.

Il socio ha anche un dovere di segretezza, ovvero tutelando preliminarmente l’interesse della società non divulgando a terzi le notizie a lui fornite.

Rifiuto delle richieste di informazioni

Il diritto all’informazione e alla consultazione spettanti ai soci, permettono di restare informati sulle vicende societarie e gli amministratori devono poter garantire questi diritti ai soci, informando i soci e consentendo loro l’accesso alla documentazione.

Gli amministratori sono i responsabili dell’effettiva acquisizione delle informazioni da parte dei soci e della veridicità delle notizie fornite.

Il loro rifiuto è ammesso soltanto in caso di abuso del diritto di controllo da parte del socio, come avviene nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti o con finalità di mero disturbo.

Responsabilità degli amministratori

Un rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni e alla consultazione dei documenti può comportare un comportamento illecito.

Tale comportamento potrebbe legittimare il ricorso all’azione di responsabilità da parte del socio ex art. 2476, 3° comma, c.c., e integrare la fattispecie di grave irregolarità che consente la richiesta di provvedimento urgente di revoca degli amministratori.

Un comportamento potenzialmente illecito potrebbe provocare un danno diretto al patrimonio del socio, indipendentemente al pregiudizio arrecato alla società e consentire di tentare l’azione di responsabilità.

Soci non amministratori

Il diritto di controllo dei soci nella società a responsabilità limitata è un potere facoltativo. L’esercizio del diritto di controllo è un loro esclusivo interesse, e potrà dunque essere o meno esercitato.

Per i soci non amministratori, il potere di controllo essendo esercitato nel loro esclusivo interesse è un potere facoltativo, viceversa, per gli amministratori, i quali devono informarsi sull’andamento dell’attività e prendere visione dei documenti sociali.

Amministrazione disgiunta

Nei casi di amministrazione disgiunta ogni amministratore può porre in essere delle azioni più o meno ampie e ciascun amministratore potrà informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere anche da solo, potendo in tal modo riservarsi il diritto di l’opposizione.

Nei casi di amministrazione congiunta, l’amministratore deve informarsi sui progetti degli altri in modo preventivo, per dare o meno il proprio consenso.

Inoltre, il controllo diretto dei soci sull’amministrazione non è più subordinato all’assenza dell’organo di controllo interno. D’altronde, le motivazioni alla base dell’esercizio di tale potere di controllo è fondato su ragioni diverse.

Il controllo esercitato dall’organo di controllo verrà, pertanto, affiancato da quello esercitato dai soci. L’organo di controllo è tenuto ad assicurare il buon andamento della gestione nell’interesse della società, dei soci e dei terzi, i soci esercitano il loro diritto di controllo sulla base del loro personale interesse.

Rimedi all’impedito esercizio del diritto

Il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione può essere:

  • oggetto di tutela tramite azione di merito specifica;
  • esercitato anche ricorrendo alla tutela cautelare, in caso di diniego opposto dagli amministratori ed in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile .

Il rifiuto ingiustificato all’istanza informativa dei soci potrebbe comportare la possibilità di un risarcimento del danno, anche sanzionatorie (amministrative o penali).

Più nello specifico, a tutela del diritto di controllo, sono individuabili le azioni di responsabilità contro gli amministratori e la richiesta di revoca degli stessi.

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