Il diritto camerale è un prestazione dovuta annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale. Ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.
I titolari di partita iva iscritti alla CCIAA (autonomi, imprese, società ecc.) camera di commercio territoriale, sono tenuti al pagamento entro il 1° luglio (quest’anno il 30 giugno cade di domenica) di ogni anno del diritto annuale o diritto camerale (codice tributo 3850). Sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Oltre alla scadenza ordinaria del 1° luglio c’è la possibilità di effettuare il pagamento entro il 31 luglio 2024 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Di seguito tutte le informazioni utili per chi sono i soggetti obbligati al versamento del diritto camerale, le modalità di calcolo e le modalità di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
Indice degli Argomenti
Diritto Camerale: soggetti obbligati ed esclusi
Sono tenuti al versamento del diritto annuale camerale i soggetti di cui all’art. 18, co. 4, della Legge n. 580/93, ovvero le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Gli importi variano dalla forma giuridica del soggetto obbligato e dalle unità operative che compongono la struttura d’impresa.
Sono obbligate al pagamento annuale del diritto camerale dovuto alla Camera di Commercio, le seguenti categorie di soggetti:
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- Società a Responsabilità Limitata (anche unipersonali).
- Le Società per Azioni e Società in Accomandita per Azioni;
- Società di persone (Società in nome collettivo e Società in Accomandita Semplice);
- Le Società semplici agricole;
- Società semplici non agricole;
- Società cooperative e consorzi;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n 267/00;
- Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
- Imprese estere con unità locali in Italia;
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni.
Sono escluse dal pagamento del diritto camerale le imprese nei confronti delle quali:
- Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa;
- Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività;
- Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
- Le società cooperative, nel caso di cui all’articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa.
Calcolo del diritto annuale alla Camera di Commercio
Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Repertorio Economico e Amministrativo pagano un diritto annuale in misura fissa. Mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto camerale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23/02/2023, ha autorizzato per il triennio 2023-2025, l’aumento del 20% delle misure del diritto annuale, per il finanziamento di progetti strategici. Gli importi sono stati stabiliti tenendo conto della riduzione del 50% prevista dall’art. 28, co.1 del D.L. 90/14, conv. Legge n. 114/14 e sono i seguenti:
- Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) pagano 52,80 euro più 10,56 euro per ogni unità locale aggiuntiva;
- Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano a titolo di diritto camerale 120,00 euro più 24,00 euro per ogni unità locale aggiuntiva.
Le imprese con sede principale all’estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66,00.
Di seguito la tabella con gli importi del diritto camerale 2024:
TABELLA 1a – SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE | Sede € | Unità locale € |
---|---|---|
Imprese individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti | 44 | 8,80 |
Società semplici agricole | 50 | 10 |
Società semplice non agricola | 100 | 20 |
Società tra avvocati (co.2 art.16 Dlgs. 2/2/01 n. 96) | 100 | 20 |
Unità locali di imprese estere | – | 55 |
Soggetti iscritti solo al REA | 15 | – |
TABELLA 1b – SEZIONE ORDINARIA REGISTRO IMPRESE | Sede € | Unità locale € |
---|---|---|
Imprese individuali | 100 | 20 |
Società cooperative | 100 | 20 |
Consorzi | 100 | 20 |
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | 100 | 20 |
Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) | 100 | 20 |
Gli importi dovranno essere versati con arrotondamento finale per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi. Le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, ossia le imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali il calcolo del diritto camerale deve essere effettuato applicando al proprio fatturato l’aliquota prevista:
Fatturato | Importo da versare |
---|---|
da 0,00 a 100.000 | Euro 200 |
da 100.000,01 a 250.000 | Euro 200 + 0,015 per cento |
da 250.000,01 a 500.000 | Euro 222,50 + 0,013 per cento della parte eccedente 250.000 |
da 500.000,01 a 1.000.000 | Euro 255 + 0,010 per cento della parte eccedente 500.000 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000 | Euro 305 + 0,009 per cento della parte eccedente 1.000.000 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000 | Euro 1.115 + 0,005 per cento della parte eccedente 10.000.000 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000 | Euro 2.365 + 0,003 per cento della parte eccedente 35.000.000 |
oltre 50.000.000 | Euro 2.815 + 0,001 per cento della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000 euro) |
La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, alla riduzione complessiva 50 per cento, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad 100,00 euro. Anche l’importo massimo da versare è soggetto alla riduzione del 50 per cento.
Unità locali e diritto camerale
Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali sono tenute a versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €. 120,00 per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali).
Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2024 e il codice tributo 3850.
Termine di pagamento del diritto annuale CCIAA
Le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio nel 2024 devono versare il diritto annuale al momento della presentazione della domanda. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.
Per le imprese e le unità locali già esistenti al 1 gennaio 2024, il diritto annuale deve essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi, ossia entro il 1 luglio o 31 luglio 2024 con maggiorazione dello 0,40 per cento. Tuttavia, le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l’importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il trentesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell’esercizio e quindi entro il giorno 30 giugno 2023 (articolo 17 comma 1, DPR n. 435/2001 e successive modificazioni), per il versamento senza 0,40%, oppure entro il 30 luglio per il versamento con 0,40%.
I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio. Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento. Dopo il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza è possibile sanare la violazione commessa, entro un anno dalla scadenza stessa, avvalendosi del ravvedimento operoso (ex art. art. 13 del D.Lgs. n. 472/97).
Riepilogo: termini per il versamento
- Entro il 1 luglio 2024 (termine primo acconto imposte sui redditi), salvo proroghe.
- Entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro).
Per approfondire: “Ravvedimento operoso: cos’è e come si calcola?“.
Come si effettua il pagamento del Diritto Camerale?
Il diritto camerale deve essere versato:
- In unica soluzione;
- Con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali“.
I termini di versamento sono diversi a seconda che l’impresa si sia iscritta nel Registro delle imprese:
- In corso d’anno, nel qual caso il versamento deve essere effettuato, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione;
- Ovvero in anni precedenti, nel qual caso il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3.3.2009 n. 19230.
Mancato pagamento e ravvedimento operoso
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, Legge n. 449/97), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.
Il sistema sanzionatorio ed il ravvedimento operoso trovano autonoma disciplina nel DM 27 gennaio 2005 n. 54, eventualmente integrato da specifiche disposizioni presenti nei regolamenti delle singole Camere di commercio. Per quanto riguarda i tardivi versamenti occorre tenere in considerazione la differenza tra:
- Tardivo versamento: applicazione della sanzione nella misura del 10%;
- Omesso versamento: applicazione della sanzione dal 30% al 100%.
Di fatto, quindi, non opera l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se il ritardo non supera i 14 giorni, del 15% se il ritardo non supera i 90 giorni oppure del 30% se il ritardo supera i 90 giorni.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, esso è disciplinato nell’art. 6 del DM 27 gennaio 2005 n. 54 e la sanzione dell’art. 4 comma 3 del DM 27 gennaio 2005 n. 54 è ridotta a:
- Un ottavo, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
- Un quinto, se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione.
Ai soli fini del ravvedimento, la sanzione è sempre quella per l’omesso pagamento anche se esso avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine e la violazione sarebbe dunque qualificabile come tardivo versamento ai sensi del precedente art. 4. Sarebbe quindi errato computare la riduzione a un ottavo prendendo come riferimento la sanzione del 10% per i tardivi versamenti contenuti nei 30 giorni. Il ravvedimento, in conseguenza di ciò, incontra lo sbarramento temporale dell’anno dalla commissione della violazione.
Il modello F24 deve riportare i seguenti codici tributo per la sanzione e per gli interessi, ovvero:
- Codice tributo 3852 per la sanzione, da ritardato versamento, e
- Codice tributo 3851 per gli interessi.
Quanto dovuto a seguito di ravvedimento non può essere compensato, sebbene rimanga ferma la compensabilità del diritto camerale.
Domande frequenti
Le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l’importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il trentesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell’esercizio e quindi entro il giorno 30 giugno 2023 (articolo 17 comma 1, DPR n. 435/2001 e successive modificazioni), per il versamento senza 0,40%, oppure entro il 31 luglio per il versamento con 0,40%.
Il pagamento del diritto camerale si effettua con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850“. Codice da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali“, indicando l’anno di competenza del tributo.
Si, è possibile ravvedersi e versare in ritardo il diritto camerale con modello F24 utilizzando il ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97, indicando oltre al codice tributo 3850 per il tributo, il codice 3851 per gli interessi ed il codice 3852 per le sanzioni.