L'UE ha ritirato la Direttiva ATAD 3 sulle società di comodo. Scopri i nuovi obblighi DAC6 (2026) e come difenderti dall'esterovestizione.
Il 18 giugno 2025 il Consiglio Ecofin ha ritirato la proposta Direttiva Unshell (ATAD 3) sulle società prive di sostanza economica. I controlli sulle holding estere si spostano sui futuri obblighi di segnalazione DAC6 e sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per esterovestizione (articolo 73 del TUIR).
La Direttiva Unshell (nota anche come ATAD 3), la proposta europea finalizzata a penalizzare fiscalmente le società di comodo prive di sostanza economica, è stata ufficialmente ritirata dal Consiglio Ecofin il 18 giugno 2025. Il fallimento del progetto originario non cancella tuttavia il rischio per chi detiene immobili o partecipazioni tramite veicoli societari in giurisdizioni come Lussemburgo, Malta o Olanda.
A partire dal 2026, i principi di verifica della reale operatività sono confluiti in una riforma della Direttiva DAC6, introducendo nuovi obblighi di segnalazione automatica per i consulenti e i contribuenti. Sul piano interno, il disconoscimento delle strutture societarie prive di presenza reale rimane una priorità assoluta dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria contesta abitualmente le holding meramente passive attraverso la disciplina dell’esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis del TUIR) e il principio di abuso del diritto, arrivando a disconoscere i vantaggi delle convenzioni internazionali. Per disinnescare tali contestazioni, è indispensabile dimostrare l’effettiva gestione locale della società, attraverso amministratori con poteri decisionali reali e una gestione finanziaria autonoma nel Paese estero di residenza.

Cos’era la Direttiva Unshell (ATAD 3) e i motivi del ritiro
La proposta di Direttiva ATAD 3 (nota come Unshell), presentata dalla Commissione Europea nel 2021, rappresentava un quadro normativo mirato a contrastare l’elusione fiscale attuata tramite società di comodo, le cosiddette shell entities. Il legislatore comunitario intendeva colpire i veicoli societari privi di reale operatività economica, istituiti al solo scopo di beneficiare di vantaggi transfrontalieri. Il testo originario prevedeva l’applicazione di tre criteri cumulativi, definiti gateway, per identificare le entità a rischio. Il primo indicatore riguardava la composizione dei ricavi, richiedendo una prevalenza di redditi passivi (dividendi, interessi, royalties). Il secondo criterio verificava il carattere transfrontaliero delle operazioni. Il terzo parametro analizzava il grado di esternalizzazione, focalizzandosi sull’affidamento a terzi della gestione quotidiana e delle decisioni aziendali.
Il superamento dei tre parametri da parte di una holding o di una società di investimento determinava la classificazione formale come entità di comodo. L’impatto fiscale di tale qualificazione comportava sanzioni immediate e severe sul piano della fiscalità internazionale. La conseguenza principale consisteva nel divieto per gli Stati membri di rilasciare un certificato di residenza fiscale valido all’entità interessata. In assenza di tale documento, la società subiva la disattivazione dei benefici previsti dai Trattati contro le doppie imposizioni e dalle direttive europee (come la Direttiva Madre-Figlia). Il meccanismo imponeva inoltre l’applicazione della ritenuta alla fonte sui flussi di cassa in uscita, neutralizzando i vantaggi derivanti dal posizionamento del veicolo in giurisdizioni agevolate.
L’iter legislativo del provvedimento si è tuttavia interrotto definitivamente il 18 giugno 2025. In tale data, il Consiglio Ecofin ha ratificato il ritiro formale della proposta di direttiva, a causa del persistente disaccordo tra gli Stati membri e delle forti perplessità sollevate dagli operatori del settore. Le motivazioni principali del rigetto riguardavano l’eccessivo onere amministrativo imposto alle imprese ordinarie e il rischio di duplicare la reportistica fiscale preesistente. L’abbandono dell’ATAD 3 non ha eliminato i controlli sulle strutture prive di sostanza, ma ha deviato l’azione legislativa dell’Unione Europea verso meccanismi di scambio informativo automatizzato, integrando i principi della proposta all’interno della riforma della Direttiva DAC6, le cui implementazioni operative entrano a regime nel 2026.
Dalla Direttiva ATAD 3 alla nuova DAC6: cosa cambia dal 2026
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