La residenza fiscale di una holding di partecipazioni si determina in base alla sede legale, alla sede di direzione effettiva (assunzione coordinata di decisioni strategiche) o alla gestione ordinaria in via principale. È sufficiente la presenza di uno solo di questi criteri per la maggior parte del periodo d’imposta per configurare la residenza in Italia.
La residenza fiscale di una holding di partecipazioni si determina in base all’art. 73 co. 3 del TUIR (come riformato dal DLgs. 209/2023, in vigore dal 2024), con riferimento, in alternativa, alla sede legale, alla sede di direzione effettiva — intesa come continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche — o alla gestione ordinaria in via principale. Per le holding estere che controllano società italiane, l’art. 73 co. 5-bis TUIR introduce una presunzione relativa di residenza italiana, invertendo l’onere della prova. La forma giuridica — holding statica, attiva o di pura cassa — incide sul regime fiscale di dividendi (imponibili al 5% ai fini IRES, con prelievo effettivo dell’1,2%) e plusvalenze con requisiti PEX (art. 87 TUIR), nonché sul rischio di contestazione di esterovestizione o abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.

Indice degli argomenti
Cos’è una holding di partecipazioni
Una società che detiene partecipazioni è una società — di persone o di capitali — il cui patrimonio è composto per più del 50% da partecipazioni in altre società, misurato sull’attivo patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato. Questa soglia del 50% costituisce il criterio quantitativo di qualificazione previsto dall’art. 162-bis del TUIR, che distingue le società di partecipazione — finanziarie e non finanziarie — dalle società operative.
Holding pura e holding mista
Una holding si definisce pura quando svolge esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni, senza esercitare altre attività economiche. Si definisce mista o impura quando, oltre all’attività di assunzione di partecipazioni, svolge anche attività industriale, commerciale o di pura gestione patrimoniale di beni mobili e immobili. In entrambi i casi, la qualificazione come holding prescinde dalla forma giuridica adottata — società semplice, società di persone commerciali o società di capitali — e dipende dalla composizione effettiva dell’attivo patrimoniale.
Holding statica e holding attiva
La distinzione tra holding statica e holding attiva riguarda il tipo di attività esercitata sulle partecipazioni possedute. La holding statica si limita al mero esercizio delle prerogative inerenti al possesso delle partecipazioni: incasso di dividendi, partecipazione alle assemblee, eventuale cessione. Non esercita direzione e coordinamento sulle società partecipate. La holding attiva svolge invece un’effettiva attività di direzione e coordinamento, incidendo stabilmente nelle scelte gestorie e operative delle società partecipate (Cass. 25.7.2016 n. 15346). La gestione attiva configura attività d’impresa indiretta e richiede necessariamente la forma di società commerciale.
Holding di pura cassa
La holding di pura cassa è una fattispecie residuale: una società che non possiede né beni di primo grado (immobili, beni mobili) né beni di secondo grado (partecipazioni), ma detiene esclusivamente liquidità derivante dal realizzo del proprio patrimonio precedente — cessione di azienda, di partecipazioni o di immobili — impiegata in operazioni di pura tesoreria, time deposit, titoli o prodotti finanziari. Non rientra tra i soggetti holding ai sensi dell’art. 162-bis TUIR ed è trattata come ordinaria società industriale o commerciale (risposte a interpello AdE 19.4.2001 n. 266 e 24.5.2021 n. 363).
Qualificazione fiscale: art. 162-bis TUIR e soglia del 50%
Ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR, una società è qualificata come holding quando l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate — tipicamente crediti da finanziamento — supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale, misurato sul bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. La norma distingue tra holding finanziaria (partecipazioni in intermediari finanziari) e holding non finanziaria (partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), con rilevanza ai fini della disciplina delle società di comodo e di alcune norme antielusive specifiche.
Residenza fiscale della holding: criteri generali
La residenza fiscale di una società holding si determina applicando l’art. 73 co. 3 del TUIR, nella formulazione riformata dal DLgs. 209/2023, in vigore dal periodo d’imposta 2024. Una società è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta — almeno 183 o 184 giorni — presenta in Italia, in via alternativa, uno dei tre criteri di collegamento: la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. È sufficiente la presenza anche di uno solo di questi criteri per determinare la residenza italiana.
Sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale
I tre criteri operano in modo alternativo e hanno pari rango normativo dal 2024.
La sede legale è un elemento formale: corrisponde alla sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto. La sua presenza in Italia determina la residenza italiana indipendentemente da qualsiasi considerazione sostanziale.
La sede di direzione effettiva è definita dall’art. 73 co. 3 TUIR come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. La circ. AdE 4.11.2024 n. 20 (§ 2.1) ha precisato che non rilevano le decisioni assunte dai soci, salvo quelle aventi contenuto gestorio, né le attività di supervisione o monitoraggio. Per una holding, questo criterio corrisponde al luogo in cui il consiglio di amministrazione delibera effettivamente le scelte di portafoglio, le politiche di distribuzione dei dividendi e le strategie di investimento (“place of effective management“).
La gestione ordinaria in via principale è definita come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso. La stessa circolare (§ 2.2) ha chiarito che i fattori determinanti variano in funzione della struttura imprenditoriale e dell’attività caratteristica, e che la gestione deve riguardare l’impresa nel suo complesso — non la singola stabile organizzazione.
l criterio del place of effective management (POEM) e il Modello OCSE post-2017
Nelle situazioni di doppia residenza — quando una holding risulta residente sia in Italia sia in un altro Stato — il conflitto non si risolve più automaticamente con il criterio della sede di direzione effettiva. L’art. 4 par. 3 del Modello di Convenzione OCSE 2017 ha eliminato il riferimento automatico al POEM come tiebreaker, rimettendo la risoluzione al mutual agreement tra le autorità competenti dei due Stati contraenti, che valutano congiuntamente sede di direzione effettiva, luogo di costituzione e ogni altro fattore rilevante. La maggior parte delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia mantiene tuttavia ancora la vecchia formulazione del 2014, che attribuisce prevalenza automatica alla sede di direzione effettiva.
Specificità della holding passiva: perché i criteri ordinari non si applicano acriticamente
Una holding statica non dispone di aziende, magazzini, dipendenti operativi né contratti commerciali rilevanti. Il suo patrimonio è composto quasi esclusivamente da partecipazioni — beni immateriali per natura mobili. Questo determina un collegamento tenue con qualsiasi territorio, che la giurisprudenza della Cassazione ha espressamente riconosciuto come fisiologico (Cass. 27112-27116/2016). Applicare acriticamente i criteri di residenza elaborati per le società operative — cercando, ad esempio, dipendenti o uffici fisici — porterebbe a risultati non coerenti con la realtà economica della holding. Il criterio rilevante resta la sede di direzione effettiva, identificata nel luogo in cui gli amministratori assumono con continuità le decisioni strategiche sulla gestione del portafoglio partecipativo.
La presunzione di residenza italiana: art. 73 co. 5-bis TUIR
L’art. 73 co. 5-bis del TUIR introduce una presunzione legale relativa di residenza italiana per le società estere che controllano società residenti in Italia. La norma si applica quando ricorre almeno una delle due condizioni alternative:
- La holding estera è a sua volta controllata, anche indirettamente, da soggetti fiscalmente residenti in Italia (lett. a); oppure
- Il consiglio di amministrazione della holding estera è composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia (lett. b).
La valutazione va effettuata alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai sensi dell’art. 73 co. 5-ter TUIR.
Condizioni di applicazione della presunzione
Il punto di partenza è il controllo di una società italiana da parte della holding estera, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c. In assenza di questo presupposto, la presunzione non si attiva e si applicano i soli criteri ordinari dell’art. 73 co. 3 TUIR. Verificata la presenza del controllo, la presunzione scatta se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni alternative.
La condizione lett. a — controllo italiano sulla holding estera — opera anche in presenza di controllo indiretto. Ai fini del computo dei voti delle persone fisiche, si sommano i voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5 co. 5 TUIR, per evitare che il frazionamento delle quote in ambito familiare consenta di aggirare la norma.
La condizione lett. b — CDA prevalentemente italiano — si considera soddisfatta quando la maggioranza dei consiglieri di amministrazione è fiscalmente residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità o dalla cittadinanza. Per una holding statica con CDA composto da due o tre amministratori, anche un solo consigliere residente in Italia in più rispetto agli altri è sufficiente a integrare la condizione.
Inversione dell’onere della prova
La peculiarità della presunzione ex art. 73 co. 5-bis TUIR è l’inversione dell’onere della prova: non è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare la residenza italiana della holding estera, ma è la holding stessa a dover fornire la prova contraria della propria residenza estera effettiva. Si tratta di una presunzione relativa — non assoluta — e quindi superabile, ma l’onere probatorio ricade interamente sul contribuente.
Come dimostrare la residenza estera effettiva
La prova contraria si costruisce documentando che la sede di direzione effettiva si trova all’estero: verbali del CDA redatti e conservati nello Stato estero, presenze fisiche documentate degli amministratori nelle riunioni tenute all’estero, corrispondenza con le società partecipate prodotta dalla sede estera, contratti di servizio amministrativo stipulati con soggetti locali. La Cassazione (sent. 27112-27116/2016) ha riconosciuto che le holding passive non necessitano di strutture articolate per dimostrare la residenza estera: è sufficiente una presenza minima ma documentabile e coerente con la natura dell’attività svolta. La risposta a interpello AdE n. 164/E/2023 ha confermato che la presunzione riguarda le holding non residenti, senza tuttavia indicare specificamente la documentazione idonea a superarla.
Per le holding con CDA prevalentemente italiano, la prova contraria è strutturalmente più difficile: occorre dimostrare non solo che le riunioni si tengono fisicamente all’estero, ma che le decisioni strategiche vengono effettivamente elaborate e assunte in loco, e non semplicemente ratificate in sede estera dopo essere state sostanzialmente deliberate in Italia.
Vantaggi fiscali della holding statica: dividendi e plusvalenze
Il principale vantaggio fiscale conseguibile attraverso una holding statica costituita nella forma di società di capitali risiede nel trattamento IRES di dividendi e plusvalenze. Mentre la persona fisica che detiene direttamente una partecipazione sconta un’imposizione del 26% — mediante ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi e imposta sostitutiva sulle plusvalenze — la società di capitali holding applica l’aliquota IRES del 24% su una base imponibile ridotta al 5% del provento. Il prelievo effettivo risulta quindi pari all’1,2% (= 100 × 5% × 24%), con un differenziale di quasi 25 punti percentuali rispetto alla tassazione diretta in capo alla persona fisica.
Tassazione dividendi: confronto persona fisica vs. holding di capitali
I dividendi percepiti da una persona fisica che detiene direttamente la partecipazione sono soggetti a ritenuta IRPEF a titolo d’imposta nella misura del 26%, applicata dal sostituto d’imposta al momento della distribuzione. Non è ammessa alcuna deduzione di costi. I dividendi percepiti da una società di capitali holding sono invece imponibili ai fini IRES nella sola misura del 5% del loro ammontare, ai sensi dell’art. 89 del TUIR, con il restante 95% escluso dalla base imponibile. Il prelievo effettivo è pari all’1,2% del dividendo lordo. Questo vantaggio è però transitorio: il prelievo al 26% in capo alla persona fisica si verifica comunque all’atto della distribuzione dei dividendi dalla holding al socio.
Participation exemption (PEX): i quattro requisiti dell’art. 87 TUIR
Le plusvalenze realizzate dalla holding sulla cessione di partecipazioni beneficiano dell’esenzione del 95% — con prelievo effettivo IRES all’1,2% — solo in presenza dei quattro requisiti PEX previsti dall’art. 87 del TUIR, che devono sussistere tutti contemporaneamente:
- Periodo minimo di possesso: la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione.
- Prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie: la partecipazione deve risultare classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
- Residenza fiscale della partecipata: la società partecipata non deve essere residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’art. 47-bis TUIR, salvo dimostrazione dell’esimente.
- Commercialità della partecipata: la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale ai sensi dell’art. 87 co. 1 lett. d) TUIR. Il requisito si considera non soddisfatto quando il patrimonio della partecipata è prevalentemente composto da beni immobili non strumentali.
Tabella sinottica: tipologie di holding e regime fiscale
| Tipologia | Forma giuridica | IRES dividendi | IRES plusvalenze | IVA | Rischio abuso del diritto | Rischio esterovestizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding statica pura | Srl / SpA | 5% imponibile (1,2% effettivo) | 5% se PEX (1,2% effettivo) | Esclusa ex art. 4 co. 5 lett. b) DPR 633/72 | Basso se dividendi distribuiti o reinvestiti | Elevato se CDA o controllo italiano |
| Holding attiva | Srl / SpA | 5% imponibile (1,2% effettivo) | 5% se PEX (1,2% effettivo) | Soggetta IVA su servizi resi alle partecipate | Basso — sostanza economica strutturale | Moderato — struttura dimostrabile |
| Holding mista | Srl / SpA | 5% imponibile (1,2% effettivo) | 5% se PEX (1,2% effettivo) | Soggetta IVA pro-rata | Basso — attività operative a supporto | Basso — struttura operativa presente |
| Holding di pura cassa | Srl / SpA | 24% su 100% (ordinario) | 24% su 100% o 1,2% se PEX pregressa | Esclusa | Moderato-elevato se liquidity event da PEX | Basso — patrimonio liquido, no partecipazioni |
| Holding tramite società semplice | Società semplice | Tassazione per trasparenza in capo ai soci | Nessun regime PEX — tassazione ordinaria | Esclusa | Nessuno — scelta non sindacabile | Non applicabi |
Esterovestizione della holding: rischi e casistica
L’esterovestizione si verifica quando la localizzazione estera di una holding è fittizia — determinata cioè da ragioni di mero risparmio fiscale, senza che all’estero esista una reale sede di direzione effettiva. In queste ipotesi, l’art. 73 co. 5-bis TUIR consente all’Amministrazione finanziaria di ricondurre la residenza fiscale in Italia, con assoggettamento della holding a IRES su tutti i redditi ovunque prodotti. La Cassazione ha ribadito nel tempo una definizione costante: l’esterovestizione è la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, con l’obiettivo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. n. 7682/2012, n. 16697/2019, n. 1544/2023). La prova può essere fornita tramite presunzioni, purché gli indizi di fittizia localizzazione siano gravi, precisi e concordanti e vengano valutati nel loro insieme — non atomisticamente.
Leggi anche: Cassazione n. 7694/2026: esterovestizione esclusa se la società estera ha struttura e attività economica reale.
Cass. n. 2458/2025: valutazione globale degli indizi
Con la sentenza n. 2458/2025, la Cassazione ha censurato la sentenza di merito che, nel valutare un’asserita esterovestizione, si era focalizzata unicamente su un elemento formale — un certificato di residenza estera — trascurando una molteplicità di indizi contrari raccolti dall’ufficio. Il principio affermato è netto: la prova dell’esterovestizione richiede un esame globale di tutti gli elementi disponibili. Un singolo certificato di residenza estera non è sufficiente a superare la presunzione quando il quadro indiziario complessivo — composizione del CDA, luogo delle decisioni, flussi finanziari, assenza di struttura estera — converge verso la residenza italiana.
CGT II grado Lombardia n. 2386/2025: vantaggio fiscale e struttura artificiosa
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. XVI, con la sentenza n. 2386 del 24 ottobre 2025, ha delineato principi rilevanti in tema di residenza fiscale delle società, precisando che l’esterovestizione rappresenta la pratica attraverso la quale una società, pur operando principalmente in Italia, trasferisce fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole. La pronuncia chiarisce che per contestare l’esterovestizione occorre dimostrare sia l’indebito vantaggio fiscale sia la struttura artificiosa: non è sufficiente rilevare la leggerezza organizzativa estera, tipica delle holding passive, senza verificare se questa corrisponda alla natura fisiologica dell’attività svolta.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
La prassi dell’Agenzia evidenzia una tensione tra il riconoscimento della fisiologica leggerezza strutturale delle holding passive e la tendenza a richiedere elementi di sostanza più articolati. Con la circ. 32/E/2011 ha affermato che la non presenza fisica significativa nello Stato estero non può di per sé costituire indice di fattispecie abusiva. Con la circ. 6/E/2016 ha assunto posizioni più restrittive, ritenendo possibile considerare prive di sostanza economica le holding con struttura leggera e assenza di effettiva attività. La risposta a interpello n. 164/E/2023 conferma l’applicabilità della presunzione ex art. 73 co. 5-bis alle holding non residenti. Nella pratica operativa, l’Amministrazione valuta verbali, agenda e luogo dei CDA, procure, organigrammi reali, contratti chiave, corrispondenza, luogo di firma dei documenti, gestione della tesoreria e rapporti con le banche.
Abuso del diritto e interposizione fittizia nella holding
Il possesso di partecipazioni societarie tramite una holding di capitali può generare vantaggi fiscali di diversa natura e diverso grado di liceità. L’ordinamento prevede tre fattispecie distinte, con presupposti e conseguenze non sovrapponibili: l’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, applicabile quando il vantaggio fiscale è conseguito mediante operazioni prive di sostanza economica; la disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. 724/94, norma antielusiva specifica per le società di comodo; e l’interposizione fiscale fittizia ex art. 37 co. 3 del DPR 600/73, che presuppone la diretta disponibilità dei redditi sociali da parte del socio persona fisica e rileva anche sul piano penale.
Differimento sine die e Atto di indirizzo MEF 27.2.2025
Il principale vantaggio fiscale della holding statica — il differimento del prelievo IRPEF al 26% sul socio persona fisica, sostituito dall’IRES all’1,2% in capo alla società — è transitorio per sua natura: il prelievo finale si verifica all’atto della distribuzione dei dividendi. Questo differimento diventa però potenzialmente indebito quando assume carattere strutturale e permanente. L’Atto di indirizzo MEF del 27.2.2025 sull’abuso del diritto ha espressamente ricompreso i differimenti di imposizione sine die — situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario non meramente temporaneo che si traduce in un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato — nel novero dei vantaggi fiscali di cui valutare la natura lecita o indebita. Il differimento diventa problematico in particolare quando la liquidità derivante da dividendi e plusvalenze esenti al 95% viene lasciata parcheggiata in gestione di tesoreria, senza essere reinvestita in nuove partecipazioni, beni mobili o immobili, né distribuita ai soci.
Conferimento partecipazioni ex art. 177 TUIR e cessione in PEX
Il disegno unitario conferimento-cessione è la fattispecie più delicata. Quando una persona fisica conferisce una partecipazione in regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2 o 2-bis del TUIR a favore di una società di capitali unipersonale, che successivamente cede la partecipazione in regime PEX ex art. 87 TUIR, il vantaggio fiscale derivante — differimento del prelievo dalla tassazione diretta al 26% all’IRES all’1,2% — è di per sé lecito e transitorio, come confermato dalla risposta a interpello AdE 22.3.2021 n. 199. Il vantaggio diventa però potenzialmente indebito se, a valle della cessione, gli utili e le riserve corrispondenti alle plusvalenze esenti non vengono mai distribuiti al socio né reinvestiti in attività economiche, ma vengono mantenuti in una gestione di pura tesoreria. In questo caso, il conferimento preordinato alla cessione può essere contestato come operazione priva di sostanza economica, laddove sia dimostrabile la natura unitaria del disegno ab origine.
Quando la holding statica non è mai di comodo
La holding statica — anche nella sua versione più estrema, quella pura, unipersonale, con una sola partecipazione in portafoglio — non integra mai, di per sé, gli estremi della gestione di mero comodo per i soci. La partecipazione societaria non è un bene che il socio può godere direttamente per finalità personali, a differenza di un immobile o di un’imbarcazione. Il socio persona fisica gode non del bene societario (la partecipazione), bensì dei frutti dell’attività economica di gestione — i dividendi — che la società può reinvestire o distribuire. Solo quando la holding possiede partecipazioni in società i cui beni di primo grado sono oggetto di gestione di comodo per il socio, la natura di comodo si trasmette per propagazione dalla partecipata alla holding.
Consulenza fiscale online
Le implicazioni in termini di residenza fiscale, abuso del diritto e rischio interposizione fittizia richiedono un’analisi caso per caso, che tenga conto della struttura specifica, delle ragioni extrafiscali documentabili e dell’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle Entrate. Per una valutazione strategica della tua situazione, puoi richiedere una consulenza fiscale strategica.
Domande frequenti
No, la cittadinanza o la nazionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione sono irrilevanti ai fini della presunzione di residenza. Il criterio discriminante è esclusivamente la loro residenza fiscale. Per una holding con tre amministratori, è sufficiente che due di essi risiedano fiscalmente in Italia per far scattare l’inversione dell’onere della prova a carico della società
Per evitare manovre di frazionamento delle quote, il calcolo dei voti necessari a integrare il controllo sulla holding estera non avviene solo su base individuale. Ai voti spettanti alla persona fisica si sommano quelli dei familiari individuati dall’art. 5 co. 5 del TUIR, rendendo molto più probabile l’attivazione della presunzione di residenza italiana in caso di holding familiari.
Secondo la giurisprudenza più recente (Cass. n. 2458/2025), un certificato formale di residenza estera non ha un valore assoluto. Se l’Amministrazione Finanziaria raccoglie un quadro indiziario concorde — come la gestione dei flussi finanziari o il luogo reale delle decisioni — che punta verso l’Italia, il solo certificato non basta a superare la contestazione di esterovestizione.