Assumere dipendenti in Italia per aziende estere: ufficio di rappresentanza, stabile organizzazione ed EOR

HomeFiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaAssumere dipendenti in Italia per aziende estere: ufficio di rappresentanza, stabile organizzazione ed EOR
Le variabili connesse all’apertura di un ufficio di rappresentanza, di una stabile organizzazione in Italia o l’utilizzo di azienda employer of record, per l’azienda estera che intende operare con dipendenti in Italia.

La globalizzazione dei mercati ha, di fatto, determinato un forte incremento della mobilità internazionale dei lavoratori, anche attraverso il ricorso allo “smart working“. Questa situazione finisce, inevitabilmente, anche per influenzare le scelte di localizzazione delle attività imprenditoriali di imprese estere.

Moltissime imprese multinazionali che non hanno sede in Italia si stanno trovando nella situazione ove sempre più lavoratori richiedono la possibilità di operare in smart working in Paesi diversi rispetto a quelli ove sono stati assunti. Caso classico è quello di un lavoratore italiano, che dopo anni all’estero decide di sfruttare l’opportunità di proseguire l’attività lavorativa in Italia. Allo stesso modo il lavoratore che viene assunto dalla sede estera dell’azienda ma ottiene la possibilità di operare prevalentemente dall’Italia in smart working. In entrambi i casi la fattispecie è quella di un’azienda estera che non dispone di unità locale in Italia (che può assumere direttamente il lavoratore). Ebbene, in questo caso occorre chiedersi se questa situazione sia praticabile o se ci siano delle problematiche fiscali da valutare.

Assumere-dipendenti-Italia-aziende-estere-ufficio-rappresentanza-stabile-organizzazione-EOR-infografica

I profili oggetto di analisi

In particolare, i profili che andremo ad analizzare riguardano:

  • La posizione del lavoratore dipendente, assunto dall’estero, che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia. In particolare gli aspetti connessi alle agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori. In particolare, la c.d. “agevolazione impatriati” di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23;
  • La posizione dell’azienda non residente in Italia che si trova nella situazione di valutare le scelte a sua disposizione per regolamentare la situazione del lavoratore dipendente. Si tratta, infatti, di individuare la migliore modalità per permettere l’assunzione con contratto di lavoro italiano del lavoratore che presterà prevalentemente attività lavorativa (per conto dell’azienda) in Italia.

Si tratta di profili di estremo interesse anche in relazione ai recenti chiarimenti emersi dall’Agenzia delle Entrate.

Il mantenimento del contratto estero per il lavoratore impatriato in Italia

Il lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia mantenendo il contratto di lavoro con il datore estero e operando in smart working dal territorio italiano può accedere al regime agevolativo per lavoratori impatriati previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, come modificato dall’art. 22 della L. n. 132/2025. Il regime consente di tassare solo il 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia, entro un limite annuo di € 600.000, per un periodo di 5 anni dal periodo d’imposta del trasferimento.

Il fondamento normativo dell’accessibilità con datore estero è l’art. 23 del TUIR: i redditi di lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se la prestazione è svolta fisicamente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla residenza del soggetto che eroga la retribuzione. La sede estera del datore non è quindi ostativa all’agevolazione.

Chiarimento più recente — Risposta n. 2/2026: Con la Risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero diverso da quello per cui era impiegato all’estero può accedere al nuovo regime impatriati per il periodo d’imposta di trasferimento e per i quattro anni successivi, al ricorrere di tutti i requisiti normativi. L’Agenzia ha inoltre ribadito che, qualora il datore estero non possa riconoscere l’agevolazione in busta paga, il lavoratore può recuperarla direttamente in dichiarazione dei redditi.

Requisiti di residenza estera in funzione del rapporto con il datore

Il numero minimo di periodi d’imposta di residenza fiscale estera varia in funzione del rapporto con il datore di lavoro al momento del rientro:

SituazioneAnni minimi di residenza estera
Datore estero diverso da qualsiasi precedente datore italiano o del gruppo3 periodi d’imposta
Stesso datore estero (o gruppo) per cui si lavorava all’estero, senza precedenti rapporti in Italia con quel soggetto6 periodi d’imposta
Stesso datore estero (o gruppo) per cui si lavorava all’estero, con precedenti rapporti in Italia con quel soggetto7 periodi d’imposta

Fonte: art. 5, D.Lgs. n. 209/2023 come modificato dall’art. 22, L. n. 132/2025.

Chiarimenti precedenti ancora applicabili: L’Agenzia delle Entrate aveva già espresso parere positivo sulla casistica nella Circolare n. 33/E/2020 (§ 7.5), precisando che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore con sede all’estero, senza preclusioni normative. Tali chiarimenti, formulati con riferimento al previgente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, restano applicabili per analogia al nuovo regime in quanto la struttura della territorialità del reddito è invariata.

Attenzione al rischio SO: come evidenziato nella sezione precedente, l’accesso al regime impatriati con datore estero innesca sistematicamente i controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione del datore estero ai fini della stabile organizzazione. La scelta della struttura operativa — contratto estero diretto, ufficio di rappresentanza, SO formale o EOR — deve tenere conto di questo rischio prima del trasferimento. Per un approfondimento sui requisiti e sulla documentazione necessaria, consulta la guida dedicata al regime impatriati con smart working e datore estero.

Per approfondire: Prova della residenza estera per impatriati.

Il rischio stabile organizzazione occulta in Italia per il datore di lavoro estero

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33/E/2020, ha avvertito esplicitamente che il lavoratore operante in Italia per conto di un datore non residente potrebbe configurare una stabile organizzazione del datore estero nel territorio italiano, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o dell’art. 162 del TUIR. In tale ipotesi il datore estero sarebbe tenuto a determinare la propria imponibilità fiscale in Italia e ad assolvere i relativi obblighi dichiarativi, con applicazione di sanzioni in caso di omissione.

Il commentario OCSE 2025 all’art. 5 (paragrafi 44.1–44.21) ha introdotto criteri operativi più precisi per valutare quando l’abitazione del dipendente configura stabile organizzazione materiale dell’impresa estera. I due parametri fondamentali sono:

Soglia del 50% del tempo lavorativo (par. 44.10): se il dipendente lavora dall’abitazione italiana per meno del 50% del tempo complessivo di lavoro nell’arco di 12 mesi, quel luogo non costituisce in linea generale una sede fissa di affari. Il superamento della soglia non determina automaticamente la SO, ma impone un’analisi ulteriore.

Test della ragione commerciale (par. 44.11): anche superando la soglia del 50%, la SO si configura solo se esiste un interesse operativo specifico dell’impresa estera affinché il dipendente svolga la prestazione dall’Italia — presidio del mercato italiano, gestione di clienti o fornitori locali, coordinamento di team sul territorio. Se il dipendente lavora dall’Italia per scelta personale, senza che questo apporti vantaggi commerciali all’impresa, la SO non si configura.

Oltre ai nuovi parametri OCSE 2025, restano validi i tre criteri tradizionali che devono ricorrere cumulativamente: la disponibilità dell’abitazione per l’impresa estera, il carattere continuativo dell’utilizzo e lo svolgimento di attività che rientrano nel core business aziendale (non meramente preparatorie o ausiliarie). La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1977/2020, ha accertato la SO nell’abitazione italiana del rappresentante di una società ceca che svolgeva da remoto l’organizzazione di pacchetti turistici — attività coincidente con il core business dell’impresa — confermando l’approccio rigoroso della giurisprudenza italiana.

Un elemento di rischio specifico riguarda la stabile organizzazione personale: se il dipendente conclude contratti abitualmente in Italia in nome e per conto del datore estero, si configura SO personale ai sensi dell’art. 5, par. 5 del Modello OCSE, indipendentemente dalla soglia del 50% e dal test della ragione commerciale. È sufficiente che il dipendente invii offerte vincolanti, negozi condizioni commerciali o firmi accordi con clienti italiani per integrare questa fattispecie.

Il rischio di accertamento aumenta significativamente quando il dipendente richiede l’accesso al regime impatriati: in quel caso l’Agenzia delle Entrate effettua controlli sistematici sulla posizione del datore estero. Per un’analisi approfondita dei criteri di valutazione del rischio SO e della checklist operativa per il datore estero, consulta la guida dedicata alla stabile organizzazione occulta e smart working.

Per questo motivo, al fine di evitarsi possibili accertamenti in questo senso è importante analizzare le opzioni a disposizione del datore di lavoro non residente (senza sede operativa in Italia) per ottenere la struttura tale da permettere un contratto di lavoro in Italia al lavoratore.

Come assumere dipendenti in Italia senza sede legale

La necessità di fornire un contratto di lavoro italiano al lavoratore che opera in Italia in smart working, come abbiamo visto, è una necessità per l’impresa estera (priva di entità giuridiche in Italia). Sostanzialmente, le scelte a disposizione dell’impresa non residente sono:

  • La costituzione di un ufficio di rappresentanza in Italia;
  • La costituzione di una stabile organizzazione in Italia.

Andiamo, quindi, ad analizzare con maggiore dettaglio queste possibilità a disposizione dell’impresa non residente per operare sul mercato italiano per offrire un contratto di lavoro dipendente.

Apertura di un ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza consiste nel poter esercitare, da parte dell’azienda estera attività di promozione dei prodotti, generalmente viene fatto quando l’azienda intende avviare un’attività preparatoria o ausiliaria per un futuro inserimento dell’impresa nel mercato italiano.

La società estera che intenda operare sul territorio italiano, senza doversi costituire in una delle forme societarie previste dalla legislazione, ha a disposizione la possibilità di operare con un ufficio di rappresentanza. In pratica, l’ufficio di rappresentanza è la forma più semplice da implementare ed è utilizzata nel caso in cui la società estera intenda promuovere prodotti, l’attività o i servizi della società estera direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire una soggettività tributaria in Italia. Sostanzialmente, l’ufficio di rappresentanza viene utilizzato dall’impresa non residente al fine di stabilire un primo contatto con il territorio italiano, per poi arrivare ad un successivo stabilimento mediante stabile organizzazione o società.

Definizione del modello OCSE

Per arrivare a definire un ufficio di rappresentanza occorre rifarsi a quanto previsto dal modello OCSE (di convenzione contro le doppie imposizioni). Questo documento definisce ufficio di rappresentanza una sede fissa che svolge funzioni meramente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. L’ufficio di rappresentanza deve svolgere un’attività ausiliaria o preparatoria alla penetrazione dell’impresa sul mercato di riferimento. Tale struttura non permette di effettuare attività di produzione o di vendita che potrebbero qualificarlo quale stabile organizzazione.

Si tratta, in buona sostanza, di un mero centro di costo dell’impresa non residente. L’ufficio non può svolgere alcuna attività di vendita e non soggiace agli obblighi civilistici previsti per le sedi secondarie. Non producendo alcun reddito l’ufficio di rappresentanza non subisce alcun carico fiscale. Tuttavia, è necessaria la tenuta della contabilità ordinaria per la rendicontazione dei costi e delle spese (es. costi del personale, degli strumenti di lavoro, etc), coperti dalla società non residente.

Tabella: caratteristiche ufficio di rappresentanza

CARATTERISTICADESCRIZIONE
SOGGETTIVITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITINO
NECESSITA DI CODICE FISCALESI
ISCRIZIONE AL REA SI
TENUTA LIBRI SOCIALINO
TENUTA DELLA CONTABILITA’ ORDINARIASI
POSSIBILITA’ DI ASSUMERE PERSONALESI

Aspetti previdenziali

Abbiamo precisato che l’azienda estera non presente sul territorio italiano necessita di un ufficio di rappresentanza per i presupposti prima citati. Per l’apertura si necessario conferire un apposito mandato ad un soggetto ivi residente affinché agisca in nome e per conto dell’impresa estera in qualità di rappresentante ai fini previdenziali, il quale provvederà quindi: 

  • Alla tenuta del tenuta del LUL;
  • Versamento dei contributi alle  scadenze ordinarie;
  • Predisposizione del modello CU;
  • Predisposizione del modello 770.

A seguito di accordi bilaterali tra l’Italia e i paesi UE ed in osservanza del principio lex loci laboris, saranno dovuti all’INPS i contributi IVS e i contributi “minori” in base alle caratteristiche contributive dell’azienda. Qualora si trattasse di paesi extra UE, in assenza di accordi bilaterali i contributi dovuti all’INPS saranno gli IVS e i contributi “minori”. Per ultimo caso, quello di rapporti tra Italia e paese extra UE con sottoscrizione di accordi bilaterali, si prevede il pagamento della quota IVS e saranno dovuti all’INPS solo i contributi minori a carico del datore di lavoro estero.

L’assunzione del lavoratore

Una società non residente ha la possibilità di assumere un dipendente in Italia anche senza operare attraverso un ufficio di rappresentanza. In tal caso la società estera può nominare un soggetto residente in Italia (es. il lavoratore dipendente stesso, un professionista o una società) al fine di adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa del personale da assumere.

L’impresa non residente deve poi conferire un mandato al soggetto italiano nominato affinché possa assolvere agli adempimenti in suo nome e per suo conto presso gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL). Non ci sono, in questo caso, obblighi di natura fiscale per l’ufficio di rappresentanza (in quanto l’ufficio di rappresentanza non può essere considerato “sostituto di imposta” ex art. 23 del DPR n. 600/73). Sul punto vedasi la Risoluzione Ministeriale n. 649/1980 e la Circolare Ministeriale n. 326/1997.

Tornando all’ipotesi in cui il lavoratore autocertifichi al datore di lavoro (tramite l’ufficio di rappresentanza) la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione impatriati, in questo caso l’agevolazione può essere fruita in dichiarazione dei redditi (non in busta paga). Tuttavia, su questa casistica sarebbero auspicabili maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I costi di aperture per l’impresa estera

Non avendo personalità giuridica in Italia, per la costituzione di un ufficio di rappresentanza non è richiesto alcun atto notarile, e pertanto non è prevista la necessità di un capitale sociale minimo iniziale. Occorre invece richiedere l’attribuzione di un codice fiscale al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e l’iscrizione al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio. La casa madre deve individuare un indirizzo in Italia e nominare un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza. Tale carica può essere conferita anche ad un soggetto non residente in Italia, ma lo stesso deve essere munito del codice fiscale italiano. L’indirizzo dell’ufficio di rappresentanza ed il suo rappresentante nominato vengono iscritti presso il Registro delle Imprese e presso l’Agenzia delle Entrate.

Le pratiche legate all’aspetto contabile verranno portate avanti da un commercialista, il quale costo annuo si aggira intorno alle 1.000 / 1.500 euro annue, chiaramente dipende dal tipo di società o impresa. 

Per quanto riguarda invece il costo relativo alle pratiche previdenziali e assistenziali, il costo annuo di un consulente del lavoro potrebbe aggirarsi intorno ai 1.800 euro, tenendo conto anche che il costo può variare poiché influenzato dal numero di buste paga da effettuare in un anno, considerando che il costo medio della compilazione di una busta paga si aggira intorno ai 15/20 euro. 

Le problematiche da affrontare

Con l’assunzione di personale da parte dell’ufficio di rappresentanza, è necessario seguire le procedure e comunicazioni ordinarie verso gli enti preposti, anche in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro subordinato. In questo contesto assumono rilevanza i ruoli e le funzioni svolte dal personale in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria atta a far emergere l’esercizio celato in Italia di un’attività commerciale (al posto dell’ufficio di rappresentanza).

Sul punto, è molto interessante quanto indicato dalla Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza (paragrafo 4.b. del volume 3), in relazione alle indicazioni operative nell’ipotesi di accertamento di una “stabile organizzazione occulta“. Gli Uffici devono approfondire “l’operativa delle unità locali di imprese estere che formalmente assumono la forma di meri uffici di rappresentanza, vale a dire di quelle entità con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie di raccolta di informazioni e ricerche di mercato“. Ebbene l’obiettivo degli Uffici accertatori è quello di verificare che dietro ad un ufficio di rappresentanza non vi sia in realtà una stabile organizzazione occulta dell’impresa estera. Questo tipo di accertamento, solitamente, avviene con un accesso presso l’ufficio di rappresentanza per raccogliere informazioni sull’attività concretamente esercitata.

Apertura di una stabile organizzazione

La stabile organizzazione è il presupposto per l’imposizione di un’attività economica svolta da una società in un Paese diverso da quello della propria residenza fiscale. Per quanto riguarda la normativa italiana è l’art. n. 162 del TUIR ad offrire la definizione di stabile organizzazione, come: “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio“.

In primo luogo, la stabile organizzazione implica la presenza di una “sede di affari” in presenza di locali, immobili o macchinari, impianti ed attrezzature varie per lo svolgimento dell’attività di impresa. Tuttavia, occorre considerare che all’interno delle varie ipotesi di stabile organizzazione in Italia si deve prestare particolare attenzione a quanto previsto dalla lettera f-bis) del co.2 dell’art. 162 del TUIR. Questa ricomprende nella definizione di stabile organizzazione tutti i casi in cui vi sia “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costituita in modo da non far risultare una consistenza fisica nel territorio stesso“. Disposizione, questa, volta a ricomprendere nella definizione di stabile organizzazione anche le attività online o immateriali.

Tabella: caratteristiche della stabile organizzazione

CARATTERISTICADESCRIZIONE
SOGGETTIVITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITISI
NECESSITA DI CODICE FISCALE E PARTITA IVASI
ISCRIZIONE AL REA SI
TENUTA LIBRI SOCIALINO
TENUTA DELLA CONTABILITA’ ORDINARIASI
POSSIBILITA’ DI ASSUMERE PERSONALESI

La stabile organizzazione, quindi, è una struttura più complessa rispetto ad un ufficio di rappresentanza. In questo caso, infatti, la società estera produce un’attività commerciale in Italia, e per questo la stabile organizzazione consente una soggettività fiscale ai fini delle imposte sui redditi. La stabile organizzazione rappresenta, quindi, un’alternativa rispetto alla costituzione in Italia di una subsidiary da parte della casa madre non residente. Rispetto all’opzione subsidiary la stabile organizzazione consente di non essere assoggettati al deposito del bilancio ed alla tenuta dei libri sociali. Tuttavia, si deve considerare che la stabile organizzazione dichiara i propri redditi sia nello Stato ove viene costituita (Italia), sia nello Stato estero di residenza della società (con applicazione del credito per imposte estere).

L’assunzione del lavoratore

Il lavoratore dipendente può essere assunto dalla stabile organizzazione. Sul punto valgono le stesse considerazioni effettuate per l’assunzione con ufficio di rappresentanza. Tuttavia, la stabile organizzazione in Italia rientra tra i sostituti di imposta, ex art. 23, co. 1 del DPR n. 600/73. Questo significa che il lavoratore, in questo caso, sarà assoggettato non solo a ritenute previdenziali ed assistenziali, ma anche alle ritenute fiscali. Tornando all’ipotesi in cui il lavoratore autocertifichi al datore di lavoro (stabile organizzazione) la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione impatriati, in questo caso l’agevolazione può essere fruita direttamente in busta paga.

Talvolta le aziende estere si avvalgono di lavoratori che stipulano contratti per loro conto, così facendo sarà opportuno verificare se come stabile organizzazione si intenda anche stabile organizzazione personale; anche in questo caso scattano gli obblighi fiscali e previdenziali. In ambito fiscale dovrà compilare e conservare i libri obbligatori, applicare le ritenute fiscali ed emettere modello CU e dichiarazione 770. In ambito previdenziale dovrà compilare e conservare i libri obbligatori, aprire le posizioni assicurative presso gli enti previdenziali ed assistenziali e applicare il versamento delle ritenute previdenziali. 

L’azienda estera che opera senza una stabile organizzazione o un ufficio di rappresentanza

Nel caso in cui l’azienda estera decida di assumere il lavoratore all’estero facendolo lavorare in Italia, senza che vi sia propria stabile organizzazione o ufficio di rappresentanza, le conseguenze cambiano. In questo caso, l’onere previdenziale viene assolto dall’azienda nello Stato ove è stato predisposto il contratto di lavoro, mentre sotto il profilo fiscale il lavoratore assunto avrà l’obbligo di adempiere agli obblighi fiscali esclusivamente presentando la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello Redditi.

La possibilità, per azienda estera, di far operare dipendenti in Italia in continuità di contratto estero è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E/2020. Nel documento il riferimento era legato ai lavoratori impatriati, ma estendibile per analogia. L’aspetto su cui l’Agenzia si sofferma è legato al fatto che verranno effettuati controlli per verificare se la posizione del lavoratore o dei lavoratori in Italia possono configurare ipotesi di stabile organizzazione in Italia dell’azienda estera. Per questo, spetta al datore di lavoro non residente assumersi (o meno) la responsabilità di questa scelta per i propri lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate, confermando un precedente orientamento regionale, ritiene che l’operatore straniero non residente e senza stabile organizzazione nel nostro paese non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta. Per la previdenza, l’azienda estera dovrà nominare un rappresentante previdenziale che possa adempiere agli obblighi previdenziali ed assistenziali in suo nome e per suo conto analogamente a quanto precedentemente descritto nel caso di assunzione di personale attraverso un ufficio di rappresentanza. 

Employer of Record (EOR): assumere senza strutture proprie in Italia

L’Employer of Record è una società italiana terza che assume formalmente il lavoratore per conto del datore estero, gestendo tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e giuslavoristici connessi al rapporto di lavoro in Italia. Il datore estero rimane il beneficiario economico della prestazione lavorativa — dirige il dipendente operativamente — ma non è il datore di lavoro giuridico: quel ruolo appartiene all’EOR, che fattura il proprio servizio al committente estero.

Questa soluzione è diventata la più utilizzata nella pratica internazionale per i casi di un singolo dipendente o di un numero limitato di lavoratori, in quanto elimina la necessità di costituire strutture formali in Italia e azzera il rischio di stabile organizzazione occulta per il datore estero.

Come funziona operativamente:

Il datore estero conclude un contratto di servizio con l’EOR italiano. L’EOR assume il lavoratore con contratto di lavoro italiano, applicando il CCNL di riferimento. Gestisce mensilmente la busta paga, versa i contributi INPS e INAIL, presenta il modello 770 e rilascia la Certificazione Unica. Il costo per il datore estero è la retribuzione lorda del lavoratore maggiorata del costo del lavoro italiano (contributi datoriali) e della fee dell’EOR, tipicamente compresa tra il 10% e il 20% del costo totale del lavoro in funzione del livello contrattuale.

CaratteristicaDescrizione
Soggettività fiscale in ItaliaNo — è l’EOR il soggetto fiscale
Rischio stabile organizzazione occultaEliminato se il contratto con l’EOR è strutturato correttamente
Accesso agevolazione impatriatiSì — l’EOR applica l’agevolazione direttamente in busta paga
Adempimenti per il datore esteroMinimi — solo contratto di servizio e pagamento fee mensile
Costo di attivazioneBasso — nessun atto notarile né capitale sociale
Indicato perUno o pochi dipendenti; fase esplorativa del mercato italiano

Attenzione contrattuale: perché l’EOR elimini efficacemente il rischio di SO personale, il contratto tra datore estero e EOR non deve attribuire al datore estero poteri di direzione formale sul dipendente che possano essere ricondotti all’esercizio di un’attività d’impresa in Italia. Il potere direttivo operativo quotidiano è fisiologico e accettabile; l’attribuzione al datore estero di poteri di firma su contratti con clienti italiani o di rappresentanza commerciale in nome dell’impresa estera configura SO personale indipendentemente dalla presenza dell’EOR.

Tabella di confronto delle soluzioni di identificazione in Italia di datore estero

Ufficio di rappresentanzaStabile organizzazioneEmployer of Record
NaturaRappresenta l’azienda estera senza personalità giuridica propriaStruttura fissa di affari dell’impresa esteraSocietà italiana terza, datore di lavoro giuridico
Attività permessaSolo ausiliaria e preparatoriaAttività commerciali e produttiveQualsiasi — il dipendente opera per il committente estero
Soggettività fiscale in ItaliaNoNo (è l’EOR il soggetto fiscale)
Rischio SO occultaPresente se si svolgono attività commercialiEliminato — SO già dichiarataEliminato se contratto strutturato correttamente
Assunzione lavoratoriSì, per attività di rappresentanzaSì, per attività commercialiSì — assunzione diretta da parte dell’EOR
Costo di attivazioneBassoMedioMolto basso
Indicato perFase esplorativa, attività promozionaliBusiness strutturato, più dipendentiUno o pochi dipendenti, avvio rapido

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riassumere quali sono le principali variabili a disposizione di un’azienda non residente (priva di unità locale) che intende assumere un lavoratore in Italia. Ho affiancato a questa ipotesi il caso del lavoratore che intende operare ed essere assunto in Italia per sfruttare l’agevolazione dei lavoratori impatriati.

In questo caso la scelta relativa alla costituzione di un più flessibile ufficio di rappresentanza, rispetto ad una più complessa stabile organizzazione dipende, essenzialmente, dall’esercizio (o meno) di un’attività commerciale in Italia. E’ attorno a questa variabile che devono ruotare le scelte aziendali. Il consiglio che posso dare è di non utilizzare l’ufficio di rappresentanza per svolgere funzioni che non rientrano in questa casistica. In questo contesto l’Amministrazione finanziaria effettua specifici controlli per verificare la regolare attività degli uffici di rappresentanza.

Per questo motivo è auspicabile effettuare questo tipo di valutazioni assieme ad un professionista (dottore Commercialista esperto) che possa aiutarvi nell’individuare la soluzione migliore in relazione alle caratteristiche dell’azienda. Se hai bisogno di approfondire la tua situazione e ricevere una consulenza fiscale personalizzata contattami al link sottostante. Potrai ricevere il preventivo per una consulenza in grado di risolvere i tuoi dubbi.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    [cf7-simple-turnstile]

    Domande frequenti

    Qual è la principale differenza tra un ufficio di rappresentanza e una stabile organizzazione?

    L’ufficio di rappresentanza svolge attività non commerciali e rappresenta l’azienda estera in Italia, mentre la stabile organizzazione ha una struttura fissa di affari e può svolgere attività commerciali e produttive.

    Un ufficio di rappresentanza può concludere contratti in Italia?

    No, un ufficio di rappresentanza non può concludere contratti. Può svolgere attività di promozione e informazione.

    Una stabile organizzazione genera reddito imponibile in Italia?

    Sì, una stabile organizzazione genera reddito imponibile in Italia e ha obblighi fiscali e contabili.

    Quali sono gli obblighi contabili di un ufficio di rappresentanza?

    Un ufficio di rappresentanza deve tenere una contabilità semplificata e non è tenuto alla redazione del bilancio.

    Un’azienda estera può assumere lavoratori in Italia senza avere né un ufficio di rappresentanza né una stabile organizzazione?

    In generale, un’azienda estera che intende assumere lavoratori in Italia dovrebbe avere una qualche forma di presenza legale nel paese, come un ufficio di rappresentanza o una stabile organizzazione, per gestire le questioni relative al lavoro e agli obblighi fiscali e previdenziali.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
    Leggi anche

    Stabile organizzazione occulta e smart working: criteri OCSE, rischi e soluzioni per il datore estero

    La possibilità di operare in smart working in Italia per conto di datore di lavoro non residente (con contratto...

    Come funziona il regime impatriati (rientro dei cervelli) 2026?

    https://youtu.be/7XOct68iRdI Rientri in Italia dopo un periodo all'estero? Scopri come il regime impatriati riduce le tasse al 50% (60% con...

    Divieto di cumulo tra regime impatriati e neo-residenti: analisi del DL n. 38/26

    Il Decreto Fiscale (DL 38/2026) fissa al periodo d'imposta 2027 lo stop definitivo alla doppia agevolazione fiscale, per l'utilizzo...

    Regime impatriati: check list per verificare i requisiti

    Il nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/23), prevede precisi requisiti di accesso. Scopri con...

    Regime degli impatriati nel Modello 730/2026: istruzioni, codici e novità

    Come ci si avvale del regime dei lavoratori impatriati in Italia nel modello 730? I codici da inserire nel...

    Vecchi impatriati e collegamento funzionale: come fare ricorso

    Una guida pratica per i lavoratori impatriati rientrati entro il 2023 che intendono contestare il diniego dell'Agenzia delle Entrate...