Applicazione dei criteri di collegamento nazionali (art. 4, co. 1 DPR n. 601/73) e convenzionali (art. 19 del modello OCSE) per la tassazione dei redditi dei dipendenti di ambasciate e consolati. In generale non sussiste esenzione fiscale per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate estere. L'unico caso di esenzione è dato da soggetti con cittadinanza non italiana impiegati nelle rappresentanze diplomatiche aventi sede in Italia. Vediamo, di seguito le principali informazioni utili su questo tema.
Le regole per la tassazione dei redditi di dipendenti di ambasciate e consolati
Una peculiarità all'interno dei criteri generali di tassazione dei redditi da lavoro dipendente riguarda il personale che opera per conto di ambasciate o consolati. Si tratta di un'attività lavorativa che affascina ed attrae molte persone. Per questo è importante andare ad individuare i criteri di collegamento per la tassazione di questi redditi, che solo in alcuni casi possono essere esenti da imposta. Come vedremo in questo articolo, infatti, non sussiste alcuna esenzione per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate aventi cittadinanza italiana impiegati delle Rappresentanze diplomatiche nel nostro Paese.
La stessa Agenzia delle Entrate negli ultimi anni è intervenuta sull'argomento. Andando ad effettuare controlli nei confronti di dipendenti di ambasciate e consolati degli Stati esteri presenti in Italia. Questo, in quanto, l'agevolazione data dall'esenzione fiscale non è valida per tutti i dipendenti di ambasciata.
Tassazione di residenti e non residenti in Italia
Quando si vuole analizzare il regime fiscale di un soggetto è necessario sempre partire dai principi cardine dell'ordinamento tributario.
La normativa fiscale italiana prevede, come principio generale, la tassazione mondiale dei redditi percepiti da parte dei soggetti ivi fiscalmente residenti. Al contrario, i non residenti fiscalmente sono tassati soltanto per i redditi ivi prodotti. In pratica, l'articolo 3 del DPR n. 917/86 prevede una tassazione "world-wide" per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Al contempo, è prevista una tassazione nel Paese della fonte per i non residenti fiscalmente.
L'assoggettamento ad imposizione fiscale in Italia, è quindi indipendente dalla nazionalità del soggetto. Esso, infatti, dipende esclusivamente dalla residenza fiscale. Tuttavia, questo principio generale di tassazione trova alcune particolari deroghe all'interno sia della normativa fiscale domestica, che all'interno di particolari convenzioni internazionali.
Una particolare deroga a questo principio è quella che riguarda la tassazione dei dipendenti di ambasciate e consolati. In particolare tutti i soggetti impiegati in Rappresentanze diplomatiche all'estero.
Per approfondire il concetto di residenza fiscale: "Residenza fiscale delle persone fisiche: la guida"
Tassazione dei redditi da lavoro dipendente per ambasciate e consolati: normativa internazionale
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