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Dipendenti di ambasciate e consolati: tassazione del reddito

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriDipendenti di ambasciate e consolati: tassazione del reddito

I criteri di collegamento nazionali ed internazionali per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente di funzionari di ambasciate e consolati.

Una peculiarità all'interno dei criteri generali di tassazione dei redditi da lavoro dipendente riguarda il personale che opera per conto di ambasciate o consolati. Si tratta di un'attività lavorativa che affascina ed attrae molte persone. Per questo è importante andare ad individuare i criteri di collegamento per la tassazione di questi redditi, che solo in alcuni casi possono essere esenti da imposta. Come vedremo in questo articolo, infatti, non sussiste alcuna esenzione per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate aventi cittadinanza italiana impiegati delle Rappresentanze diplomatiche nel nostro Paese.
Applicazione dei criteri di collegamento nazionali (art. 4, co. 1 DPR n. 601/73) e convenzionali (art. 19 del modello OCSE) per la tassazione dei redditi dei dipendenti di ambasciate e consolati. In generale non sussiste esenzione fiscale per le retribuzioni dei dipendenti di ambasciate estere. L'unico caso di esenzione è dato da soggetti con cittadinanza non italiana impiegati nelle rappresentanze diplomatiche aventi sede in Italia. Vediamo, di seguito le principali informazioni utili su questo tema.
Redditi di dipendenti di ambasciate e consolati: normativa nazionale
La normativa fiscale italiana prevede, come principio generale, la tassazione mondiale dei redditi percepiti da parte dei soggetti ivi fiscalmente residenti. Al contrario, i non residenti fiscalmente sono tassati soltanto per i redditi ivi prodotti. In pratica, l'articolo 3 del DPR n. 917/86 prevede una tassazione "world-wide" per i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Al contempo, è prevista una tassazione nel Paese della fonte per i non residenti fiscalmente.
L'assoggettamento ad imposizione fiscale in Italia, è quindi indipendente dalla nazionalità del soggetto. Esso, infatti, dipende esclusivamente dalla residenza fiscale. Tuttavia, questo principio generale di tassazione trova alcune particolari deroghe all'interno sia della normativa fiscale domestica, che all'interno di particolari convenzioni internazionali.
Una particolare deroga a questo principio è quella che riguarda la tassazione dei dipendenti di ambasciate e consolati. In particolare tutti i soggetti impiegati in Rappresentanze diplomatiche all'estero, la disposizione da analizzare è quella contenuta nell'art. 4, co. 1 del DPR n. 601/73:

"i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia che ritraggono nell'esercizio delle proprie funzioni è esente dalle imposte sui redditi"

Il comma 2, dello stesso articolo estende poi l'esenzione alla condizione di reciprocità. Ovvero, l'esenzione per essere applicata deve essere prevista anche nell'altro Stato. Quindi, anche i funzionari Italiani in quello Stato dovranno essere dotati di tale esenzione. Anche in questo caso l'esenzione è condizionata dal fatto che tali soggetti non siano cittadini italiani e che non appartengano alla Repubblica italiana.
Redditi di dipendenti di ambasc...

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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