La dichiarazione dei redditi tardiva è quella che viene presentata dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di legge – 29 gennaio 2026. Le dichiarazioni tardive sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2, co. 7 del DPR n. 322/98).
Ti sei accorto di non aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre? Non tutto è perduto. La normativa tributaria prevede una finestra temporale di 90 giorni durante la quale puoi ancora rimediare con sanzioni ridotte e senza che la dichiarazione venga considerata omessa. Questa possibilità rappresenta una vera ancora di salvezza per chi, per dimenticanza o imprevisti, non è riuscito a rispettare la scadenza ordinaria.
La dichiarazione tardiva non è solo una questione di sanzioni da pagare. Incide anche sui termini di accertamento, sui benefici premiali degli Indici Sintetici di Affidabilità e sulla possibilità di utilizzare crediti in compensazione. Capire esattamente come funziona questo meccanismo ti permette di regolarizzare la tua posizione minimizzando i costi e preservando i tuoi diritti.
La dichiarazione tardiva è quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Resta pienamente valida ma comporta una sanzione ridotta di 25 euro tramite ravvedimento operoso, più eventuali sanzioni e interessi sui tributi non versati. Oltre i 90 giorni la dichiarazione diventa omessa con sanzioni del 120% delle imposte dovute.
Indice degli argomenti
- Cos’è la dichiarazione tardiva e quando si applica
- Gli effetti della dichiarazione tardiva sui termini di accertamento
- Dichiarazione “ultratardiva” – presentata entro il termine di accertamento
- Ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva
- Dichiarazione tardiva e controlli già avviati
- Utilizzo crediti in compensazione
- Quando la dichiarazione viene scartata
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Cos’è la dichiarazione tardiva e quando si applica
La dichiarazione tardiva si configura quando presenti il modello Redditi, IRAP o IVA oltre il termine ordinario ma non oltre 90 giorni dalla scadenza. L’articolo 2, comma 7 del DPR n. 322/98 stabilisce che queste dichiarazioni sono considerate valide a tutti gli effetti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (che variano da 250 euro a 1.000 euro – C.M. 25.1.99 n. 23, cap. I, § 1.2). Questa disposizione rappresenta una zona di tolleranza che il legislatore ha introdotto per evitare conseguenze eccessivamente penalizzanti per ritardi contenuti.
Per le dichiarazioni relative all’anno 2024, il termine ordinario era il 31 ottobre 2025. Di conseguenza, i 90 giorni successivi scadono il 29 gennaio 2026. Questa data rappresenta l’ultimo giorno utile per presentare una dichiarazione ancora considerata valida, seppur tardiva. Superata questa soglia temporale, la dichiarazione viene automaticamente qualificata come omessa, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
La distinzione tra dichiarazione tardiva e omessa non è meramente formale. Una dichiarazione tardiva mantiene piena validità agli effetti tributari: costituisce titolo per la riscossione delle imposte, può essere utilizzata per ottenere rimborsi e consente di accedere ai benefici premiali previsti per i contribuenti ISA con punteggi elevati. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 42/E del 2016, ha chiarito che la tardività non pregiudica l’efficacia sostanziale della dichiarazione, che produce tutti i suoi effetti giuridici ordinari.
La finestra dei 90 giorni permette di rimediare con un costo irrisorio rispetto alle conseguenze di un’omessa dichiarazione.
Sanzioni per omesso versamento
In caso di applicazione della sanzione per tardiva dichiarazione si rende applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso versamento delle imposte. Si tratta della sanzione amministrativa prevista nella misura del 25% (o del 12,5%) prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (modificato con effetto a partire dal 1° settembre 2024 dal D.Lgs. n. 87/24, art. 13, co. 1). Per le modalità applicative vedasi i chiarimenti della Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Visto di conformità
Il contribuente ha la possibilità di apporre il visto di conformità anche in caso di presentazione di una dichiarazione tardiva (presentata entro novanta giorni dalla scadenza), restando ferme le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 250 euro per ogni dichiarativo interessato (riducibile con ravvedimento operoso). La dichiarazione tardiva con visto tende a regolarizzare completamente l’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro.
Gli effetti della dichiarazione tardiva sui termini di accertamento
Un aspetto cruciale spesso sottovalutato riguarda l’impatto della presentazione tardiva sui termini di decadenza dell’accertamento. La regola generale prevede che l’Agenzia delle Entrate possa notificare avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Non conta l’anno d’imposta, ma l’anno di presentazione della dichiarazione.
Per una dichiarazione presentata tempestivamente entro il 31 ottobre 2025, il termine di accertamento scadrà il 31 dicembre 2030. Se invece presenti la stessa dichiarazione tardivamente, ma comunque entro il 29 gennaio 2026, il termine di accertamento si sposta al 31 dicembre 2031. Hai quindi “regalato” all’amministrazione finanziaria un anno in più per effettuare controlli. Questo aspetto va attentamente valutato, soprattutto se ci sono situazioni borderline o interpretazioni fiscali discutibili nella dichiarazione.
Se invece la dichiarazione viene presentata dopo i 90 giorni e quindi è considerata omessa, i termini si allungano ulteriormente. L’articolo 43 del DPR n. 600/73 prevede che in caso di omessa dichiarazione l’accertamento vada notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per l’anno d’imposta 2024, questo significa che l’accertamento potrebbe arrivare fino al 31 dicembre 2032.
Lo stesso ragionamento vale per i termini di liquidazione automatica e controllo formale. Se la dichiarazione viene presentata nel 2026 anziché nel 2025, anche questi termini slittano di un anno. Questo può avere implicazioni pratiche significative: un eventuale rimborso richiesto nella dichiarazione potrebbe arrivare con maggiore ritardo, e contestazioni su errori formali potrebbero materializzarsi quando ormai hai archiviato mentalmente quella pratica.
Dichiarazione “ultratardiva” – presentata entro il termine di accertamento
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’art. 1, co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 (introdotto dal D.Lgs. n. 87/24) la dichiarazione presentata con presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di accertamento (previsti dall’art. 43 del DPR n. 600/73), e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il co. 1, secondo e terzo periodo.
Di fatto, si applica la sanzione prevista per gli omessi versamenti (art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 471/97) del 25%, aumentata al tripli, quindi del 75%. Presentare, comunque la dichiarazione dopo il termine dei 90 giorni può essere utile sia per beneficiare della sanzione proporzionale ridotta (appena indicata), ma anche per usufruire della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione (ex art. 13 del D.Lgs. n. 74/00). Per quanto riguarda, invece, la causa di non punibilità del reato è necessario sia il pagamento delle imposte sia l’assenza di controlli anche di natura penale.
Per approfondire:
Violazioni commesse prima del 1 settembre 2024 per l’ultratardiva
Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (artt. 1 co. 1 e 5 del DLgs. n. 471/97 post D.Lgs. n. 158/2015). Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150 euro a 500 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP e da 150 euro a 1.000 euro per la dichiarazione IVA.
Tabella di riepilogo: sanzioni per la dichiarazione tardiva e ultratardiva
| Fattispecie | Sanzione | Normativa |
|---|---|---|
| Dichiarazione dei redditi e IRAP presentata entro i 90 giorni | Da 250 euro a 1.000 euro | Circ. n. 42/E/2016 |
| Dichiarazione IVA presentata entro i 90 giorni | Dai 250 euro a 2.000 euro | Circ. n. 42/E/2016 |
| Dichiarazione dei redditi/IRAP/IVA presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli | 75% delle imposte dovute. Da 250 euro a 1.000 euro (in assenza di imposte). Di 250 per l’IVA in assenza di imposte | Art. 1 co. 1-bis e 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 |
Per effetto dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà“. Ciò non opera per le dichiarazioni dei redditi e Iva (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42).
Ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva
Il più frequente caso di ravvedimento della dichiarazione attiene alla presentazione della cosiddetta dichiarazione tardiva. Se la dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria viene presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, essa è valida a tutti gli effetti (Circolare n. 11/E/2010). Il ravvedimento della dichiarazione tardiva, presentata nel termine di 90 giorni, ha un costo particolarmente contenuto. In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari:
- Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo “8911”), in quanto la sanzione piena applicabile è di 250 euro;
- Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta, seguendo le disposizioni sul ravvedimento operoso.
Esempio di ravvedimento operoso per dichiarazione tardiva
Poniamo il caso di una società di capitali che non ha inviato entro i termini (per l’anno “n”) il modello Redditi SC relativo all’anno “n-1”. Le imposte sono state regolarmente versate alle scadenze previste. La violazione può essere sanata in base alle disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 entro 90 giorni. Per cui, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del modello nell’anno “n” o eventualmente nell’anno “n+1” deve essere presentata la dichiarazione.
Per perfezionare il ravvedimento operoso, oltre ad inviare il modello Redditi SC, è necessario versare anche la relativa sanzione ridotta pari a 25,00 euro (1/10 di 250,00 euro). Il versamento della sanzione deve avvenire con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911, periodo di riferimento l’anno in cui è stata commessa la violazione, in questo caso l’anno “n”.
Dichiarazione tardiva e controlli già avviati
Una questione delicata riguarda l’efficacia della regolarizzazione quando l’amministrazione finanziaria ha già avviato attività di controllo. Il ravvedimento operoso è ammesso solo se il contribuente provvede spontaneamente, prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Il concetto di “formale conoscenza” è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Si considera formale conoscenza l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione, di una richiesta di esibizione di documenti con finalità accertative, o la conoscenza dell’inizio di una verifica fiscale presso la sede del contribuente o del professionista. Non costituisce invece formale conoscenza la semplice ricezione di questionari o richieste di chiarimenti inviati nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni.
Se presenti una dichiarazione tardiva dopo che l’amministrazione ha già avviato un controllo specifico sulla tua posizione, la dichiarazione viene comunque acquisita e costituisce titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate, ma non puoi beneficiare del ravvedimento operoso. In questo caso si applicheranno le sanzioni piene previste per l’omessa dichiarazione, eventualmente ridotte in sede di definizione dell’accertamento o attraverso istituti deflattivi del contenzioso.
Utilizzo crediti in compensazione
L’utilizzo dei crediti tributari in compensazione è un tema che si intreccia con la presentazione tardiva della dichiarazione. I crediti maturati in un periodo d’imposta possono essere utilizzati in compensazione orizzontale attraverso il modello F24 a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione che li ha generati. Se presenti la dichiarazione tardivamente, l’utilizzo dei crediti resta valido, ma la compensazione è tecnicamente possibile solo dal giorno successivo alla presentazione tardiva.
Per i crediti di importo superiore a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, è obbligatorio il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo. Come già anticipato, il visto può essere apposto anche su una dichiarazione tardiva, consentendo quindi l’utilizzo regolare di questi crediti rilevanti.
Se hai già utilizzato crediti in compensazione prima di presentare la dichiarazione che li ha generati, ti trovi tecnicamente in una situazione di indebita compensazione. Tuttavia, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni, questa regolarizza retroattivamente l’utilizzo dei crediti, purché la dichiarazione confermi effettivamente l’esistenza e l’importo dei crediti utilizzati. In caso contrario, dovrai fronteggiare le sanzioni per indebita compensazione, che sono particolarmente onerose (30% dell’importo indebitamente compensato).
Quando la dichiarazione viene scartata
Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui file ricevuti e può scartare le dichiarazioni che presentano errori bloccanti. Gli errori più comuni che causano lo scarto riguardano: codice fiscale errato o non corrispondente, incongruenze nei quadri obbligatori, mancanza di dati essenziali, formato del file non conforme alle specifiche tecniche.
La Circolare n. 6/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni trasmesse telematicamente si considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto. Questa regola vale anche per le dichiarazioni tardive: se trasmetti entro i 90 giorni ma il file viene scartato, hai cinque giorni di tempo per correggere e ritrasmettere.
Attenzione però: i cinque giorni decorrono dalla data di comunicazione dello scarto, non dalla trasmissione originaria. Se invii la dichiarazione all’ultimo giorno utile (29 gennaio 2025) e viene scartata, la comunicazione dello scarto potrebbe arrivare quando i 90 giorni sono già decorsi. In questo caso, la ritrasmissione corretta entro cinque giorni dalla comunicazione salva comunque la tempestività. Tuttavia, è prudente evitare di ridursi agli ultimi giorni proprio per avere margine di manovra in caso di scarto.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Concretamente, la possibilità di trovarsi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione tardiva è assai frequente nella pratica. Negli ultimi anni il legislatore sta modificando le date di scadenza di presentazione dei vari modelli dichiarativi. Questo aspetto, può contribuire a creare confusione.
Per questo motivo se ti sei accorto di essere incappato in questa fattispecie devi ricordarti di utilizzare il ravvedimento operoso per il calcolo ed il versamento della sanzione ridotta di 25,00 euro. Assieme al versamento della sanzione può essere presentata la dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, tu ti sia accordo della dimenticanza oltre la scadenza dei 90 giorni, ti trovi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione omessa, ed in questo caso le conseguenze a tuo carico sono sicuramente maggiori.
In questo caso il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti ad un professionista preparato che possa analizzare la tua situazione e fornirti le migliori soluzioni. Se hai un dubbio o desideri ricevere una mia consulenza, contattami al link seguente.