HomeIVA nei rapporti con l'esteroDichiarazione Iva dei soggetti non residenti: come funziona?

Dichiarazione Iva dei soggetti non residenti: come funziona?

Anche i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai fini Iva in Italia e che operano con stabile organizzazione in Italia devono presentare la dichiarazione Iva.

OGGETTI OBBLIGATISono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, in linea generale, tutti i contribuenti Iva, anche in assenza di operazioni imponibili.
TERMINI DI PRESENTAZIONELa dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONELa dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica può avvenire:
– Con invio diretto da parte del contribuente;
– Tramite soggetti abilitati o società del gruppo.
VERSAMENTO DELL’IVAIl versamento dell’imposta a saldo, dovuta in base alla dichiarazione annuale, deve
essere effettuato entro il 16 marzo 2024 oppure, con applicazione di una maggiorazione, entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Il versamento può avvenire anche in forma rateale, maggiorando le somme da versare di un interesse fisso stabilito nella misura dello 0,33% al mese.
CORRETTIVA E INTEGRATIVALa dichiarazione “correttiva” può essere presentata entro il termine per modificare una dichiarazione già presentata, senza sanzioni (sostituendo la dichiarazione originaria). Decorso il termine, può essere presentata una dichiarazione integrativa, per evidenziare un maggior debito (o un minor credito) ovvero un minor debito (o maggior credito).

Dichiarazione Iva non residenti

Per i soggetti non residenti direttamente identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 (per l’anno 2023) è fissato al prossimo 30 aprile. Abbiamo già approfondito le novità dei modelli dichiarativi IVA 2024 (relativi al periodo di imposta precedente) in questo articolo: “Dichiarazione IVA: termini novità e modello“. In questo breve articolo, invece, andiamo ad approfondire le particolarità connesse alla presentazione della dichiarazione Iva dei soggetti non residenti in Italia ma, alternativamente:

  • Con identificazione diretta ai fini Iva nel territorio dello Stato, ex art. 35-ter del DPR n. 633/72;
  • Con presenza di stabile organizzazione in Italia.

Le informazioni di seguito riportate sono quelle presenti nel modello di istruzioni della dichiarazione Iva.

Particolarità per soggetti non residenti identificati

I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della partita Iva, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.

Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione

La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti Iva. Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Come precisato con la circolare n. 37/E/2011, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti l’Iva deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita Iva attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione.

Versamenti e rateizzazione del saldo Iva dei soggetti non residenti

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il
relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre (novità 2024). Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 542/99).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01). Deve essere precisato che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

Riepilogando, il soggetto Iva può:

  • Versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • Versare in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Versamento del saldo Iva in compensazione

L’Iva dovuta può essere versata anche mediante compensazione di crediti fiscali o contributivi (c.d. compensazione orizzontale). I principali crediti con i quali può essere compensata l’Iva da versare sono quelli relativi alle seguenti imposte:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • Relative addizionali;
  • Ritenute alla fonte;
  • IRAP;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva.

I crediti compensabili sono quelli risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive (oltre a specifici crediti per i quali la compensazione è espressamente prevista dalla legge ed indicati nell’elenco dei codici tributo, come ad esempio taluni crediti d’imposta).

Conservazione della dichiarazione Iva per i non residenti

Il dichiarante deve conservare, per il periodo stabilito per l’accertamento previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/1972:

  • In caso di presentazione telematica diretta:
    • L’originale della dichiarazione sottoscritta;
    • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate in via telematica.
  • In caso di presentazione telematica tramite intermediario abilitato o società del gruppo:
    • L’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilasciato dall’intermediario abilitato o dalla società del gruppo incaricati della trasmissione. Tale documento è rilasciato in forma libera, ma deve comunque essere datato e sottoscritto; la data deve essere riportata nella dichiarazione, nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”;
    • La lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione della dichiarazione, sostitutiva, ove ricorra l’ipotesi, della lettera di impegno alla trasmissione (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, par. 4.3);
    • L’originale della dichiarazione sottoscritto (risposta Agenzia delle entrate n. 518/2019);
    • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia dell’entrate in via telematica.
Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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