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Spese universitarie detraibili 2024 al 19%

Detrazione IRPEF del 19% prevista dall'art. 15 del TUIR, legata al sostenimento di spese per la frequenza universitaria.

Le spese sostenute per l’istruzione universitaria sono detraibili in dichiarazione dei redditi. L’art. 15, co. 1, lett. e) del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitari presso università statali e non statali.

Per consentire di usufruire degli istituti universitari da parte di più studenti possibili, il legislatore consente di detrarsi ai fini IRPEF le spese universitarie. Pertanto, le tasse ed i contributi di iscrizione per i corsi di laurea e di formazione post laurea rientrano tra le somme che danno diritto ad una detrazione del 19%.

Le spese per la frequenza di Università statali sono interamente detraibili, mentre le spese per la frequenza di Università non statali italiane possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilite annualmente con Decreto del Ministero dell’Istruzione (MIUR), tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali. I limiti da rispettare sono definiti annualmente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

La detrazione spetta nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di corsi perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:

  • I corsi di istruzione universitaria;
  • Corsi universitari di specializzazione;
  • Corsi di perfezionamento;
  • Master universitari;
  • Corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • Corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Vediamo quali sono gli importi, limiti e regole per la detrazione delle spese universitarie di atenei privati nel Modello 730/2023.


La detrazione IRPEF del 19% per le spese universitarie

Tra le spese universitarie detraibili vi sono i costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari e post universitari. L’articolo 15, comma 1, lettera e) del DPR n 917/86 consente la detrazione IRPEF del 19% degli oneri e dei contributi versati in per ogni periodo di imposta. Per la frequenza di corsi universitari pubblici è prevista, quindi, la possibilità di usufruire di una detrazione da applicare sull’intero importo, senza alcun tetto di spesa. Attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi (sia il modello 730 che il modello Redditi PF) il contribuente può ottenere un risparmio fiscale in percentuale rispetto alla spesa sostenuta.

La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali. La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a titolo di spese di frequenza;
  • Università non statali. Detrazione applicabile in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

La detrazione è ammessa per le spese sostenute per:

  • Tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • Soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • La partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
  • La frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2023.

Conservatori musicali: detrazione IRPEF

Il  bonus  spetta  ugualmente  per  l’iscrizione  e  la  frequenza  di  università telematiche,  purché  riconosciute  con  decreto  dal  Miur, e di conservatori musicali. Per i Conservatori Musicali, le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 12/2015 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari. Mentre le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparate a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Sono esclusi gli istituti musicali privati, non rientrando nell’ambito  dei conservatori pareggiati. Non beneficiano di sconti le spese universitarie sostenute per lauree conseguite all’estero, anche se pagati a università pubblica statale.

Scuole di specializzazione per concorsi e prove di accesso a corsi universitari

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono considerati corsi di istruzione universitaria anche quelli tenuti dalle scuole di specializzazione che rilasciano un diploma valido come titolo di ammissione a concorsi per l’insegnamento nella scuola. Rientrano nell’ambito delle spese universitarie detraibili anche le spese pagate per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso con test di verifica della preparazione. Questo, sempre che siano previste dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi e a condizione che siano richieste dall’ordinamento universitario.

Spese universitarie detraibili con principio di cassa

Per le spese universitarie detraibili vale il principio di cassa. Principio per cui non conta l’anno cui la spesa si riferisce, bensì quello in cui è stata materialmente sostenuta. Non rilevano ne l’età ne la durata del corso di studio, per cui il bonus vale anche per gli studenti fuori corso o lavoratori. Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione per spese universitarie sostenute possono usufruirne questi ultimi. Le spese devono essere ripartite tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In  caso  di  coniuge  a  carico  dell’altro,  quest’ultimo  può  considerare  l’intera  spesa sostenuta.

Detrazione per la frequenza di università estere

Le spese legate alla frequenza di università estere sono detraibili ai fini IRPEF sempre nel limite del 19% della spesa sostenuta. Anche in questo caso la detrazione non è libera, ma parametrata a quella di corsi universitari italiani. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/16 ha chiarito che per la detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per:

  • La frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
  • La zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

In pratica il principio di detrazione della spesa valido per la frequenza di università estere è lo stesso previsto per la frequenza di istituti privati in Italia. La detrazione IRPEF massima del 19% può essere applicata fino agli importi massimi previsti della tabella del decreto del Ministero.

Detrazione per la frequenza di università telematiche

Anche la frequenza di università telematiche prevede un limite massimo di detrazione. La detrazione, massima applicabile, anche in questo caso non si discosta da quanto visto sinora. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2016 ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

  • All’area tematica del corso;
  • Per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

In pratica il principio di detrazione della spesa valido per la frequenza di università telematiche è lo stesso previsto per la frequenza di istituti privati in Italia. La detrazione IRPEF massima del 19% può essere applicata fino agli importi massimi previsti della tabella del decreto del Ministero.

Detrazione per la frequenza di corsi di laurea in teologia

La normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF pari al 19% anche per le spese legate al corso di laurea in Teologia. In particolare la spesa legata alla frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università pontificie è detraibile con alcune limitazioni. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2016 ha chiarito che la spesa è detraibile nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – Sociale“. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi. Questo anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Detrazione IRPEF per spese universitarie per familiari a carico

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR n. 917/86, le spese legate alla frequenza di corsi universitari sono detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (classico caso dei figli). La detrazione è consentita condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 917/86. Un figlio è considerato a carico se nel corso del periodo di imposta non hanno percepito redditi superiori alla soglia di:

  • € 4.000,00 se l’età è inferiore ai 24 anni;
  • € 2.840,52 se l’età è superiore ai 24 anni.

Per approfondire: “Detrazioni Irpef per familiari a carico“.

Casi in cui non è prevista la detrazione

La detrazione non è prevista per:

  • I contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero;
  • Spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Limiti alla detrazione per le università non statali

A fissare il limite massimo di spesa detraibile per le università private è il decreto MIUR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023. La detrazione per le spese universitarie 2023 per la frequenza di atenei non statali si applica al pagamento di tasse e contributi dovuti nei seguenti casi:

  • Frequenza dei corsi di laurea;
  • Laurea magistrale e laurea;
  • Magistrale a ciclo unico.

Per il periodo di imposta 2023 bisogna far riferimento al Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023. Gli importi massimi stabiliti tengono conto dell’area disciplinare degli studi e del territorio in cui hanno sede le università private che le studentessa o gli studenti frequentano. Le cifre più alte per cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% riguardano i percorsi di studi di ambito medico di università private che si trovano al Nord.

Area disciplinare NordCentroSud e isole
Medica 3.900 euro3.100 euro2.900 euro
Sanitaria 3.900 euro2.900 euro2.700 euro
Scientifico-tecnologica 3.700 euro2.900 euro2.600 euro
Umanistico-sociale 3.200 euro2.800 euro 2.500 euro

L’allegato 1 al decreto prevede la suddivisione dei corsi di laurea per area disciplinare e una mappatura della classificazione delle aree geografiche. In particolare, ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Limiti alla detrazione per i corsi post laurea delle università private

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio riporta anche i valori da considerare per le spese universitarie sostenute per la frequenza di corsi post laurea gestiti da atenei privati:

  • Corsi di dottorato;
  • Corsi di specializzazione;
  • Master universitari di primo e di secondo livello.

In tabella la cifra massima per cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% territorio per territorio.

Corsi post laurea / Spesa minima detraibileNordCentroSud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello3.900 euro 3.100 euro2.900 euro

Agli importi detraibili sopra indicati deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 commi 20-23 della L. 28 dicembre 1995 n. 549.

Spese universitarie detraibili: chiarimenti di prassi

La Circolare n. 7/E/2018 ha fornito numerosi chiarimenti di interesse per il calcolo degli importi detraibili. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • La detrazione si applica anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento;
  • Nel limite di spesa individuato dal Decreto Ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo;
  • Qualora il corso di studio sia tenuto in sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, va considerata l’area geografica in cui si svolge il corso;
  • Qualora lo studente, nel periodo di imposta:
    • Abbia cambiato facoltà o corso di studio ed abbia quindi sostenuto spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, va considerato il limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili previsti dal Decreto;
    • Abbia sostenuto spese per frequenza di corsi istituiti presso università sia statali che non statali, la detrazione per le spese di frequenza di università statali va calcolata sull’intero importo, mentre quelle relative a università non statali vanno ricondotte nei limiti previsti dal Decreto MIUR.

Test di ammissione

Sono detraibili anche le spese sostenute per i test di ammissione. Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione:

  • In università non statali situate in aree geografiche diverse o
  • Per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche,

è necessario verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test:

  • Se si è iscritto, le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto;
  • Se non si è iscritto a nessun corso,

va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Detrazione spese universitarie: compilazione del modello 730

Con la compilazione e l’invio del Modello 731/2023, sarà possibile beneficiare della detrazione delle spese per le università private sostenute nel 2023. All’interno della dichiarazione dei redditi, bisognerà compilare i righi da E8 a E10 della sezione I, utilizzando il codice 13. Queste indicazioni dovranno essere seguite anche per la detrazione delle spese di università pubbliche.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo da indicare nel 730 può anche riferirsi a più anni, e non vi sono particolari limitazioni per gli studenti fuori corso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Esempio

Uno studente, nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione ha corrisposto all’Università privata Bocconi di Milano € 9.296,00, per la frequenza del corso di laurea triennale “Economia aziendale e management”. Essendo la Bocconi un’università “non statale”, per calcolare la detrazione spettante per il periodo di imposta occorre far riferimento agli importi contenuti nel Decreto Miur relativo a quel periodo. In particolare, il corso di laurea a cui è iscritto lo studente:

  • Rientra nell’area disciplinare “Umanistico-sociale”, classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”;
  • Ha sede a Milano –> Lombardia –> Nord.

Pertanto, l’importo di riferimento sul quale calcolare la detrazione spettante è pari ad € 3.200,00. La quota eccedente tale importo non è detraibile. Tale valore va indicato nel rigo E8 con codice 13.

Detrazione spese universitarie: quali sono i documenti necessari?

Occorre conservare tutte le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023. Per le spese relative ai corsi di specializzazione in psicoterapia, è necessaria l’attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento al MIUR.

Tracciabilità dei pagamenti 

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali), eccetto poche eccezioni, le spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF del 19%, tra cui vi rientra anche le detrazioni per le spese scolastiche.

Spese universitarie detraibili: detrazione per canoni di locazione degli studenti

Oltre alla detrazione per spese universitarie sostenute per la frequenza a corsi di laurea, gli studenti fuori sede possono beneficiare di una ulteriore agevolazione fiscale. Mi riferisco ad una detrazione legata ai canoni di locazione pagati. L’agevolazione consiste in una detrazione del 19% legata ai canoni di locazione pagati in relazione a:

  • Contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione;
  • Contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università e collegi universitari stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n 431/98.

Le tipologie di contratto di locazione agevolabili sono tipicamente di tre tipi:

  • Locazione a canone libero della durata di quattro anni rinnovabile per  altri  quattro;
  • Locazione a canone concordato della durata di tre anni rinnovabili per altri due. Per la quale occorre l’approvazione di un apposito accordo territoriale tra le organizzazioni di operai e inquilini;
  • Locazioni transitorie, da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni di durata. Appositamente individuate dall’articolo 5 della Legge n. 431/1998 per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

Condizioni per fruire dell’agevolazione

La detrazione fiscale del 19% spetta anche nel caso in cui la locazione riguardi una sola stanza all’interno di un appartamento. Tuttavia, l’agevolazione non trova riscontro in caso di subaffitto, poiché, in questa ipotesi non è prevista tra le fattispecie dell’articolo 15 del DPR n. 917/86. Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’università sia:

  • Posta in un comune distante almeno 100 chilometri rispetto a quello di residenza dello studente;
  • Appartenga ad una provincia diversa.

Per la verifica del requisito, occorre fare riferimento al tratto chilometrico più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università. Tratto calcolato in base a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale, se almeno uno dei collegamenti risulta pari o superiore a 100 chilometri.

Limite massimo di spesa detraibile

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione fiscale del 19% è pari a € 2.633 annui. La detrazione può essere goduta anche se l’onere è sostenuto nell’interessi di familiari a carico. L’importo  di  € 2.633,  inoltre,  costituisce  il  limite  complessivo  di  spesa  di  cui  può beneficiare ciascun contribuente. L’importo deve inserito nella voce E8 del modello 730 indicando il codice 18 (“per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione“). L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18. Questo anche nel caso di un genitore che sostiene la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio.

La detrazione è valida anche se la spesa universitaria è sostenuta per una locazione per la frequenza di una università estera. Questo purché l’università sia ubicata  in  uno  Stato  membro  dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio  economico  europeo, con gli stessi limiti visti in precedenza.


Spese universitarie detraibili: agevolazioni per le borse di studio

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si tratta di compensi a cui il legislatore fiscale riserva un trattamento identico a quello dei redditi di lavoro dipendente. I sostituti di imposta, quindi sono tenuti a calcolare l’IRPEF, al netto delle detrazioni di lavoro e per carichi di famiglia, e a prelevarla sotto forma di ritenuta d’acconto. Nonché ad emettere e rilasciare la Certificazione Unica (modello CU). Per il calcolo delle detrazioni di lavoro dipendente si deve prendere a riferimento il numero dei giorni di frequenza al corso universitario. Se, invece, la borsa di studio è erogata per il rendimento accademico, le detrazioni competono per l’intero anno. Attenzione però, non tutte le borse di studio sono imponibili IRPEF.

Le borse di studio esenti IRPEF

Infatti, sono esenti dalle imposte dirette le borse di studio studio corrisposte:

  1. Dalle Regioni a statuto ordinario agli studenti universitari in base al D.Lgs. n. 68/2012;
  2. Dalle Regioni a statuto speciale e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  3. Infine, dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorati di ricerca, per attività di ricerca post dottorato.

In base al D.Lgs. n. 257/1991 sono state escluse da imposizione anche le somme corrisposte agli studenti che frequentano le scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Secondo  l’agenzia  delle  Entrate,  invece,  l’esenzione  non  spetta  per  le  borse  di  studio corrisposte ai medici che partecipano ai corsi di formazione specialistica in medicina generale, istituite ai sensi del D.L. n. 325/1994. In particolare, poi, sono esenti le somme percepite da parte di cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Ad esempio, classico caso è quello delle borse di studio Erasmus Mundus, finanziate dall’Unione europea. Si tratta di borse erogate dalle università italiane per promuovere la qualità dell’istruzione superiore europea e la comprensione interculturale.

Inoltre, è importante ricordare che la borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, se chi la percepisce non ha redditi superiori a:

  • € 4.000,00 per i soggetti di età inferiore ai 24 anni;
  • € 2.840,51 per i soggetti di età superiore ai 24 anni

può essere considerato fiscalmente a carico di altri soggetti.

Riepilogo spese universitarie e limite di detraibilità

TIPOLOGIA DI SPESADETRAZIONE IRPEF
Università stataleTasse di iscrizione e frequenza pagate detraibili senza alcun limite
Università privateTasse detraibili nella misura massima di quelle previste per l’università statale affine nella stessa regione
Le Università straniereDetraibilità nella misura massima di quelle per corsi analoghi presso l’università statale più vicina
Università telematicheSpese detraibili solo se sono riconosciute con decreto del Miur
Conservatori musicaliTasse detraibili senza alcun limite
Corsi di specializzazione per laureatiTasse detraibili solo se riconosciuti dall’ordinamento universitario
Master universitariSpese detraibili se sono assimilabili a corsi universitari
Dottorato di ricerca presso universitàSpese detraibili senza alcun limite
Laurea conseguita all’esteroNessuna detraibilità
Spese per l’alloggioCanoni pagati per contratti di ospitalità o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro: detrazione da calcolare al massimo su € 2.633
Spese per l’alloggioCanoni pagati per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98: detrazione da calcolare al massimo su €. 2.633

Conclusioni

In questo articolo ho cercato di riassumere le principali indicazioni riguardanti le spese universitarie detraibili. In particolare, si tratta di una detrazione che coinvolge tantissimi soggetti e che presenta tantissimi elementi di dettaglio.

Ti consiglio di prestare la massima attenzione a questa detrazione perché le possibilità di commettere errori sono davvero molte.

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

11 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    nel caso di studente inscritto all’AIRE ove i genitori hanno residenza fiscale in Italia, è possibile detrarre dal modello Unico le spese universitarie?

    Cordialmente,

  2. Buongiorno,
    nel caso in cui i genitori desiderino portare i detrazione le spese universitarie della figlia che frequenta una scuola di specializzazione in medicina presso una università che detrae le tasse universitarie direttamente dal cedolino paga della specializzanda, quali documenti devono utilizzare?
    Da tenere presente che la figlia percepisce solo il reddito esente derivante dalla scuola di specializzazione suddetta.
    Ringrazio fin d’ora per la risposta.

  3. Buongiorno, nel caso di mio figlio, studente universitario che nel 2020 ha pagato una tassa universitaria per iscriversi a corsi singoli (per raggiungere il numero di crediti necessari all’iscrizione alla laurea magistrale), la somma versata è detraibile? Preciso che ha anche frequentato le lezioni e sostenuto gli esami.
    Ringrazio fin da ora per la risposta

  4. Come evidenziato, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a “tasse di immatricolazione ed iscrizione” senza escludere quelle per l’iscrizione a singoli corsi universitari. Pertanto, possiamo giungere a conclusione che sono ammesse alla detrazione IRPEF del 19% anche le spese di iscrizione al singolo corso universitario.

  5. ho un figlio che nel 2020 ha fatto un master all’estero. Possibile che l’importo massimo detraibile sia diverso in funzione della sua residenza anagrafica? mi sembra un assurdità. Se ad esempio fosse sardo potrei detrarre max 1800 euro mentre se fosse milanese 3700..alla faccia dell’equità! oppure ho capito male?

  6. Nel caso in cui lo studente sia fiscalmente in carico al 50% su ognuno dei genitori, come va effettuata la detrazione ?
    Si possono detrarre x l anno fiscale di riferimento rate riferite ad anni accademici diversi ? (p.e. X il 2021 detrarre la 3’ rata pagata a giugno e la prima rata del successivo aa pagata a settembre)

  7. Buongiorno, 730 – spese universitarie – università telematica. Se all’immatricolazione pago subito le rette dei 3 anni in una unica soluzione posso scaricare solo il 19% del tetto massimo previsto o c’è un modo per scaricare il 19% del “tetto x3” oppure dilazionare il rimborso nei successivi 2 anni? Grazie

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