ipologia di spesa | Spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico |
Limite di detraibilità | € 250 complessivi |
Detraibilità | 19% Max. € 47,50 |
Requisiti | Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale / interregionale |
Soggetti fiscalmente a carico | Onere detraibile anche se sostenuto per familiari a carico |
Normativa | Articolo 15, comma 1, lettera i-decies, TUIR |
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili nella misura del 19%, nel limite di spesa complessiva di 250 euro. Pertanto, la misura della detrazione massima si attesta a 47,50 euro.
La detrazione spetta sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente. Tuttavia se nella busta paga risulta la voce “rimborso spese trasporto” non si ha diritto alla detrazione perché la spesa non è stata effettivamente sostenuta.
Nel modello 730/2024 le spese devono essere indicate nel Quadro E, righi E8-E10, utilizzando il codice 40 “Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.
Detrazione spese abbonamenti trasporto pubblico
È possibile beneficiare della detrazione fiscale al 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, forniti da enti pubblici o privati affidatari del servizio pubblico. Rientrano, pertanto, all’interno dell’ambito applicativo: gli abbonamenti ad autobus, metropolitane e treni.
Non sono detraibili i singoli biglietti per il trasporto pubblico.
L’agevolazione sarà garantita a tutti i contribuenti che presentano la spesa effettivamente sostenuta durante l’anno. Questa detrazione viene riconosciuta anche per le spese sostenute per eventuali familiari a carico, pensiamo al caso dei figli che utilizzino i mezzi pubblici per andare a scuola. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate: “La detrazione del 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.”
Pertanto, il limite massimo di spesa si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. inoltre, l’Agenzia ha chiarito anche che se per l’abbonamento di un figlio a carico la spesa è superiore al tetto di spesa massima, gli importi non possono essere portati in detrazione pro quota da ciascun genitore.
Cosa si intende per abbonamento?
Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Pertanto, sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico dei mezzi di trasporto pubblico.
Quali spese non risultano detraibili?
Non possono beneficiare della detrazione:
- I titoli di viaggio con una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come ad esempio i biglietti a tempo;
- Carte di trasporto integrate, (carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici permettono di beneficiare dell’ingresso a musei).
Con la Circolare n. 14/E/23 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per il servizio di trasporto scolastico, anche reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, sono detraibili a titolo di spese di istruzione non universitaria. Inoltre, la detrazione per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico è compatibile con la detrazione spettante per le spese di istruzione.
Chi può richiedere la detrazione?
L’agevolazione fiscale sul pagamento degli abbonamenti per i mezzi pubblici può essere richiesta da parte dei contribuenti che procedono con la dichiarazione dei redditi, che è un obbligo di legge, che hanno sostenuto spese per il trasporto pubblico.
Per ottenere questo rimborso IRPEF è possibile presentare tutte le spese sostenute l’anno precedente per questi particolari servizi: acquisto di abbonamenti a bus e pullman, abbonamenti per viaggi in metro o per il treno, anche per le spese sostenute per i familiari che risultano a carico fiscale.
Possono essere richieste le detrazioni per tutti gli abbonamenti acquistati nel 2023, quindi non ancora per quelli dell’anno in corso. Si può trattare di abbonamenti annuali, mensili o anche settimanali, intestati al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi o per un familiare a carico.
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, sono ammesse le spese per il servizio di trasporto pubblico, ma anche per il trasporto privato, se questo prevede una concessione dal pubblico. L’ambito di applicazione è locale, regionale e interregionale. Sono escluse invece le spese sostenute per conto dell’azienda per cui si lavora, che sono rimborsate dai datori di lavoro.
A quanto ammonta la detrazione?
La detrazione al 19%, sulle spese sostenute, per gli abbonamenti al trasporto pubblico, sia direttamente dal contribuente, sia quelle dei familiari fiscalmente a carico. L’importo massimo di 250 euro di spesa riguarda il singolo contribuente e il singolo abbonamento. Pertanto, potrai al massimo recuperare 47,50 euro.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13/E/2019, ha chiarito che, il limite, deve essere riferito alle spese sostenute, sia dal contribuente per l’abbonamento proprio, sia dai familiari a carico. Anche, nel caso in cui, il costo dell’abbonamento sia suddiviso tra più soggetti, l’importo massimo di spesa, non può superare 250 euro.
Documentazione da conservare
Al fine di beneficiare di questa detrazione, dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento. Il titolo di viaggio deve riportare:
- Periodo di validità;
- Importo della spesa;
- Data di sostenimento;
- Soggetto intestatario. Nel caso in cui il documento non sia nominativo, dovrà essere presente documento di spesa, come la ricevuta di pagamento, dal quale risulti un nominativo.
Nel caso in cui la ricevuta di pagamento sia intestata ad un familiare a carico, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Pagamento tracciabile
Per poter accedere alle detrazioni è necessario che le spese sostenute per l’abbonamento, o gli abbonamenti, siano state pagate tramite mezzi tracciabili. Sono quindi ammesse in detrazione unicamente le spese sostenute tramite bancomat, bonifico, carte di credito, metodi di pagamento digitali tracciabili.
Anche per questo tipo di costi, come accade già per diverse detrazioni, non è più ammesso il pagamento in contanti. Si tratta di una delle misure prese recentemente dallo stato per contribuire alla lotta all’evasione fiscale, e alla riduzione del denaro in contante.
Abbonamento nominativo
Sul titolo di viaggio nominativo è indicata la durata dell’abbonamento e l’ammontare della spesa sostenuta. Al fine di documentare che la spesa è stata sostenuta nell’anno è altresì
necessario conservare:
- Fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto;
- Altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento.
In caso di impossibilità a procurarsi la predetta documentazione (a causa del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio), la spesa è considerata sostenuta alla data di inizio validità dell’abbonamento.
In caso di emissione di titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio. Nonché ogni altra documentazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta, periodo di sostenimento).
Abbonamento non nominativo
Il titolo di viaggio non nominativo va conservato e accompagnato da una autocertificazione ex articolo 47, DPR n. 445/2000. L’autocertificazione deve attestare che che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico. In questo caso è il contribuente che si assume la responsabilità di portare in detrazione il titolo di viaggio con le caratteristiche richieste dalla norma.