Derivazione rafforzata estesa ai bilanci abbreviati per le micro imprese

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La riforma fiscale 2025 estende finalmente la derivazione rafforzata anche alle micro imprese che redigono il bilancio abbreviato, eliminando un'ingiustificata disparità di trattamento e semplificando la determinazione del reddito d'impresa.
Il principio di derivazione rafforzata impone, per i soggetti che possono applicarlo, che la determinazione del reddito d’impresa a fini fiscali segua i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati nel bilancio, riconoscendo fiscalmente la rappresentazione contabile basata sulla prevalenza della sostanza sulla forma, anche in deroga alle disposizioni ordinarie del TUIR.
Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, risolve finalmente questa problematica, estendendo l'ambito di applicazione della derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis del Codice civile.
Questa modifica, che entrerà in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rappresenta una svolta significativa per migliaia di piccole imprese italiane che potranno finalmente beneficiare di un regime fiscale più semplice e coerente.
Il principio di derivazione rafforzata
Il principio di derivazione rafforzata è una regola fiscale che disciplina la determinazione del reddito d’impresa in base alla rappresentazione contabile adottata nel bilancio, con particolare rilievo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti reddituali e patrimoniali.
Più precisamente, secondo l’art. 83, comma 1, del TUIR, in deroga ad altre disposizioni fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) o nazionali (diversi dalle microimprese), la determinazione fiscale del reddito d’impresa si fonda sui criteri di bilancio adottati, riconoscendo fiscalmente la rappresentazione basata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Questo significa che:

Ai fini fiscali, costi e ricavi sono imputati temporalmente, classificati e qualificati come in bilancio, con la conseguente disapplicazione delle regole fiscali ordinarie di competenza basate su criteri oggettivi o giuridico-formali (ad esempio quelle dell’art. 109 TUIR);
Il principio riduce così le discordanze tra utile civilistico e reddito fiscale, assicurando che la rappresentazione contabile sia la base principale anche per determinare la base imponibile;
È applicabile dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo al 31/12/2007 per i soggetti IAS, e per i soggetti OIC (principi nazionali) a partire dai bilanci dal 2016, con alcune differenze temporali per microimprese che eventualmente optano per il bilancio ordinario.

Il principio introduce il vincolo fiscale alla rappresentazione contabile, con pieno riconoscimento fiscale degli stessi criteri di bilancio, salvo specifiche deroghe normative,...

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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