Il 2 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs 10 dicembre 2024 n.21, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.
Il testo, in vigore dal 17 gennaio 2025, apporta una serie di modifiche alle norme in materia valutaria (Dlgs 19 novembre 2008, n.195), sulla definizione di denaro contante e stabilisce sanzioni più severe per chi non dichiara le somme trasportate.
Denaro contante: definizione più ampliata
Il decreto prevede anche una definizione ampliata di “denaro contante”. La definizione è stata ampliata fino a ricomprendere quattro categorie di prodotti:
- Valuta, ossia le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
- Gli strumenti negoziabili al portatore, ovvero gli strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne (assegni turistici o traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna);
- Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (monete con un tenore in oro di almeno il 90% e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %)
- Carte prepagate.
Tutte le categorie di prodotti sopra indicati devono essere dichiarate in dogana quando il loro valore complessivo è pari o superiore a 10.000 euro.
L’obbligo di dichiarazione si considera non soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Adm a fini di controllo.
Sanzioni più severe
Il decreto prevede anche alcune novità circa le sanzioni da applicare nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di dichiarazione del valore delle somme trasportate.
Se dovesse essere violato l’obbligo di dichiarazione ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, possa essere correlato ad attività criminose, Adm e Gdf hanno il potere di trattenere, per un massimo 30 giorni, il denaro non dichiarato. In casi particolari e previa motivazione, le autorità possono trattenere per un ulteriore lasso di tempo oro e contanti, fino ad un massimo di 90 giorni.
Sotto il profilo sanzionatorio, sono aumentate le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta prevedendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione.
In caso di omessa dichiarazione, il soggetto a cui è stata contestata la violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
- Del 15% del denaro contante eccedente la soglia di legge se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
- 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.
In caso di incompleta/inesatta dichiarazione, l’estinzione per oblazione può seguire al pagamento in misura ridotta:
- 10% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
- 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
- 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
Inoltre, è previsto che la sanzione minima che deve in ogni caso essere versata, passa da 200 euro a 500 euro per le dichiarazioni omesse e a 300 euro per le dichiarazioni incomplete/inesatte.
Tracciabilità anche per le operazioni in oro
Il Dlgs 10 dicembre 2024 n. 21 modifica anche, in parte, la disciplina del mercato dell’oro. In particolare, viene aggiornata la definizione di “oro da investimento”, ricomprendendovi anche l’oro destinato a successiva lavorazione e quella di “materiale d’oro”, che comprende anche i semilavorati, e ampliano il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif).
Il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro o ogni altra operazione in oro, anche a titolo gratuito deve essere dichiarato all’Uif, se il valore dell’operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.
La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni in oro eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori alla soglia delle 10.000 euro.
Sono obbligati a fornire la dichiarazione anche gli operatori professionali sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. L’obbligo dichiarativo è a carico del soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l’oro. Se una parte dell’operazione è una banca o un operatore professionale in oro spetta ad essi l’obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
La dichiarazione deve essere fornita non oltre il mese successivo alla data dell’operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l’estero, la dichiarazione deve essere effettuata prima dell’attraversamento della frontiera.
La dichiarazione non è dovuta quando l’operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non è dovuta anche per le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia.
Il Decreto sancisce anche l’avvio del Registro degli operatori professionali in oro, affidato all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), cui spetta ogni attività necessaria per la gestione del registro, che deve essere avviata entro tre mesi dell’entrata in vigore del Decreto (17 gennaio 2025).
Si rimanda ad un provvedimento dell’UIF da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l’emanazione di istruzioni per precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione.