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Deduzione Irap integrale per lavoro dipendente

Fisco NazionaleDeduzione Irap integrale per lavoro dipendente

La Legge n. 190/2014 ha introdotto la possibilità di effettuare una deduzione Irap relativa al costo sostenuto per il lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, che eccede le deduzioni ordinariamente previste.

Come funziona la deduzione fiscale Irap sul costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato?

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 20 a 24) ha modificato la disciplina Irap, prevedendo che, a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014, i soggetti tenuti al versamento del tributo regionale abbiano la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile Irap il costo sostenuto per il lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, che eccede le deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

L’Agenzia delle Entrate, ha analizzato queste modifiche con la pubblicazione della Circolare n. 22/E del 9 giugno 2015, andando ad analizzare la deduzione Irap relativa al costo del personale.

Soggetti interessati ed esclusi

L’agevolazione, sotto forma di deduzione Irap è fruibile da parte dei soggetti che sono tenuti a determinare il valore della produzione netta, ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero:

  • Le imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
  • I titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
  • I produttori agricoli titolari di reddito agrario.

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di beneficiare della deduzione Irap in commento gli enti privati non commerciali, che calcolano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 446/1997: le Pubbliche Amministrazioni; le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, che calcolano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

Deduzione Irap integrale del lavoro dipendente

L’agevolazione consiste nella possibilità, offerta ai soggetti passivi Irap, di dedurre il costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato eccedente le altre deduzioni ammesse, ovvero, è possibile portare in deduzione, anche i seguenti costi:

  • Contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • Deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;
  • Spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  • Indennità di trasferta, per la parte che non concorre al redditi del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
  • Deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a €. 400.000 e deduzioni per l’incremento della base occupazionale.

In pratica, quando la somma delle deduzioni Irap già previste è inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino alla totale copertura della spesa sostenuta.

Deduzione Irap dell’accantonamento al TFR

Nella Circolare n. 22/E del 9 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione delle quote accantonate fino a tutto il 2014, rientrano tra le spese per il personale dipendente deducibili Irap, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda gli accantonamenti, effettuati a partire dal 2015, per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate sostiene che gli stessi, costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall’Irap, non rientrino nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Per quanto riguarda, invece, gli accantonamenti a fondi relativi a oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in esercizi precedenti l’entrata in vigore della norma, l’Agenza delle Entrate afferma che, se gli stessi in base alla disciplina Irap non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di accantonamento, assumono rilievo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, nel caso in cui si realizzi l’evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio.

Deduzione Irap per il personale distaccato

Per quanto riguarda i contratti di somministrazione l’Agenzia delle Entrate ritiene che a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione (a termine/indeterminato), la deduzione Irap del costo spetti a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) sia a tempo indeterminato.

Tale beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato. In relazione al distacco di personale, l’Agenzia delle Entrate afferma che sono deducibili dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato, impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

Credito di imposta in assenza di personale

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all’articolo 1, comma 21, subordina il riconoscimento di un credito d’imposta, stabilito in misura pari al 10% dell’Irap lorda, alla circostanza che i soggetti passivi non dispongano, nel periodo d’imposta, dell’ausilio di lavoratori dipendenti.

Il beneficio in può essere riconosciuto esclusivamente in favore dei soggetti che non si avvalgano, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata. Attenzione: l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per effetto della condizione posta dalla norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell’anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze.

Deduzione costo lavoro a tempo indeterminato: compilazione modello Irap

Alla luce della nuova deduzione introdotta, per la corretta compilazione del modello Irap occorre seguire il seguente ragionamento logico:

  • Compilazione del quadro IS con l’apposizione delle varie deduzioni spettanti;
  • Indicazione delle deduzioni già presenti ovvero contributi INAIL, deduzioni per il cuneo fiscale, deduzioni integrali puntuali per il costo degli apprendisti, deduzioni disabili ed addetti ricerca e sviluppo, deduzioni forfettarie, deduzioni per incremento occupazionale;
  • Per i soli dipendenti a tempo indeterminato, la restante parte del costo residuo viene indicata in un rigo appositamente denominato, in modo da azzerarne il gravame. Tale deduzione spetta nei limiti del costo del lavoro effettivamente sostenuto e, per le assunzioni in corso d’anno, per la parte proporzionalmente spettante.

Effetti del decreto semplificazioni fiscali

L’art. 10 del D.L. n. 73/22 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) è intervenuto per andare a semplificare l’indicazione del costo deducibile ai fini IRAP del costo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Le modifiche hanno interessato il precedentemente analizzato art. 11 del D.Lgs. n. 446/97. Tali modifiche, deve essere evidenziato non sono utili ad introdurre nuove deduzioni, ne modificano quelle esistenti ma, di fatto, raggruppano in un’unica deduzione tutte le deduzioni sinora riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato.

La disposizione normativa, prevede la deducibilità del costo complessivo del personale dipendente assunto con un contratto a tempo indeterminato, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni solo per i lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (come ad es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, etc.). In pratica, a seguito alla modifica normativa in commento, possiamo dire che l’intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere indicato in un unico rigo dei quadri IC e IS del modello IRAP.

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