Deducibilità costi auto per l’amministratore libero professionista

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La gestione fiscale dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo all'amministratore che riveste la qualifica di libero professionista presenta delle particolarità normative che richiedono un approccio specifico nella determinazione della deducibilità dei relativi costi auto.
Peculiarità dell'amministratore libero professionista
Quando un amministratore esercita la propria attività professionale e contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore sociale, i compensi percepiti per quest'ultima funzione vengono attratti nel reddito professionale. Questa qualificazione si verifica quando l'ordinamento professionale di appartenenza ricomprende espressamente l'amministrazione tra le mansioni tipiche della categoria, oppure quando l'incarico risulta oggettivamente connesso alle competenze professionali abituali dell'interessato (vedasi sul punto la Circolare n. 105/E/01 Agenzia delle Entrate).
Dal punto di vista della società che concede l'auto in uso promiscuo, la deducibilità dei costi sostenuti segue un meccanismo articolato che tiene conto sia del valore del benefit erogato sia dell'eccedenza rispetto a tale valore.
Il meccanismo della deducibilità differenziata
La peculiarità del regime fiscale applicabile risiede nella suddivisione dei costi auto in due distinte fasce di deducibilità. La prima fascia corrisponde all'ammontare del compenso in natura riconosciuto all'amministratore, calcolato secondo il criterio del valore normale. Questo valore viene generalmente determinato facendo riferimento ai listini delle società di autonoleggio, considerando le variazioni che possono sussistere tra diverse società e territori.
Per questa prima fascia, i costi sostenuti dalla società risultano integralmente deducibili in applicazione dell'articolo 95 del TUIR, senza alcuna limitazione percentuale. Si tratta di una deroga significativa rispetto alle ordinarie regole di deducibilità previste per le autovetture aziendali. Vedasi, sul punto, la Circolare n. 1/E/07 (§ 17.2B) dell'Agenzia delle Entrate.
La seconda fascia riguarda, invece, l'eventuale eccedenza dei costi rispetto al valore del benefit corrisposto. Per questa porzione si applicano le limitazioni generali previste per le autovetture aziendali, che prevedono una deducibilità dei costi ridotta al 20%, fermi restando fermo il limite massimo di 18.075,99 euro sulla base delle regole generali previste dall’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR. Vedasi anche la C.M. n. 48/98, § 2.1.2.1.
L'applicazione pratica del sistema dei costi auto per l'amministratore professionista
Per comprendere concretamente il funzionamento di questo meccanismo, possiamo considerare una società che nell'anno sostiene costi complessivi per l'autovettura pari a 20.000 euro, suddivisi tra ammortamenti per 12.500 euro e spese di gestione per 7.500 euro. Ipotizzando che il compenso in natura dell'amministratore professionista, determinato in base al valore normale, ammonta a 5.000 euro, occorre procedere per fasi successive.
Innanzit...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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